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Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali
Vigenza 27 febbraio 2004 - Consolidato con la legge 26
febbraio 2004, n. 45 di conversione con modifiche dell'art.
3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127,
recante delega a Governo per l'emanazione di un testo unico
in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge
comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al
Governo in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonchè alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le
politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della
giustizia,dell'economia e delle finanze, degli affari esteri
e delle comunicazioni;
EMANA il seguente decreto legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali
che lo riguardano.
Art. 2. Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice",
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonchè della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato
assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle
libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di
semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità
previste per il loro esercizio da parte degli interessati,
nonchè per l'adempimento degli obblighi da parte dei
titolari del trattamento.
Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il
trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati
anonimi od opportune modalità che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi
degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad
altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a
uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati
personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o
più siti;
q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata
o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico
tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di
un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse
informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio
telefonico accessibile al pubblico, che consente la
comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di
trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di
instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere
segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con
altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari,
le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito
e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori
e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di
comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica,
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico per la fornitura ditali servizi, o comunque
destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi
necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a
trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica o della relativa
fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una
rete di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il
trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di
una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci,
suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di
comunicazione, che possono essere archiviati in rete o
nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il
ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza che configurano il livello minimo di protezione
richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per
elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica anche
indiretta dell'identità;
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi,
in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa
univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione
informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in
forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che
consente di individuare a quali dati essa può accedere,
nonchè i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e
delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del
profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca
e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o
di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di
sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine
sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze
scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati
personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque
è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo
comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di
dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e
impiega, per il trattamento, strumenti situati nel
territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel
territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del
presente codice, il titolare del trattamento designa un
proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato
ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento
dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone
fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto
all'applicazione del presente codice solo se i dati sono
destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in
tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli
articoli 15 e 31.
Art. 6. Disciplina del trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si
applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto
previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle
disposizioni integrative o modificative della Parte II.
Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Art. 8. Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con
richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla
quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere
esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con
ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati
personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
luglio 1991, n. 197,e successive modificazioni, in materia
di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991,n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992,n. 172, e successive modificazioni, in materia
di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici,in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e
valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè
alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in
sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di
ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della
magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero
della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto
dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei
casi dicui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede
nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di
cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede
nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non
riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo
che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati
personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o
ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchè
l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via
di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può
essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare
altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere
formulata anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura
a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona
di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di
idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o
documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di
un documento di riconoscimento. La persona che agisce per
conto dell'interessato esibisce o allega copia della
procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un
incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una
persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è
avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai
rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è
formulata liberamente e senza costrizioni e può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10. Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad
adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata
selezione dei dati che riguardano singoli interessati
identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il
riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o
servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli
incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche
oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti
elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei
dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità
delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla
trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico,
ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati
personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i
dati personali che riguardano l'interessato comunque
trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un
esercente una professione sanitaria o ad un organismo
sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84,
comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente
difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato
può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in
copia di atti e documenti contenenti i dati personali
richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma
intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi
a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la
privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati
personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma
intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia
comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle
sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per
la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7,
commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere
chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso
specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare
l'importo determinato dal Garante con provvedimento di
carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in
relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti
elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il
medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il
contributo possa essere chiesto quando i dati personali
figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o
più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in
relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è
confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche
mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante
carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto
della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici
giorni da tale riscontro.
Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
intermini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali non
possono essere utilizzati.
Art. 12. Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie
interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi
delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento
di dati personali, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne
verificala conformità alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del
Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A)
del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di
cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la
liceità e correttezza del trattamento dei dati personali
effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
al codice di deontologia per i trattamenti di dati per
finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui
al comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali sono previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e
l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati,
del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
designato più responsabili è indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un
responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli
elementi previsti da specifiche disposizioni del presente
codice e può non comprendere gli elementi già noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un
soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure
di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento
modalità semplificate per l'informativa fornita in
particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, è data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto
al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.
Art. 14. Definizione di profili e della personalità
dell'interessato
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo
che implichi una valutazione del comportamento umano può
essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di
dati personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di
determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al
comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a),
salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in
accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base
di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un
provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai
sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di
violazione dell'articolo 11.
Art. 16. Cessazione del trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un
trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i
dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non
destinati aduna comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici,
statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal
comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in
materia di trattamento dei dati personali è priva di
effetti.
Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le
libertà fondamentali, nonchè per la dignità
dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle
modalità del trattamento o agli effetti che può determinare,
è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia
dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono
prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti
dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare
all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a
seguito di un interpello del titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di
soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i
presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche
in relazione alla diversa natura dei dati, nonchè dalla
legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i
soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in
tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi
da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico
riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è
consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,
comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad
altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una
norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma
la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per
lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere
iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39,
comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione
ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a
privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte
di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono
previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20. Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti
pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di
dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili
e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la
finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di
dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è
consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di
operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti
che ne effettuano il trattamento, in relazione alle
specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformità al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una
disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere
al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26,
comma 2, il trattamento dei dati sensibili.Il trattamento è
consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a
identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui
ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente
Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti
pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire
violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che
prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per
caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d)
ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità
perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati
che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di
assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti
elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o
mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a
chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare
gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri
o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono
essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad
effettuare unicamente le operazioni di trattamento
indispensabili per il perseguimento delle finalità per le
quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono
raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di
controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali volti a
definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le
operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonchè i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi
dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione
scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al
comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati sensibili e
giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza
della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art. 23. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di
enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero
una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato, se è documentato per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento
senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti
nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti odocumenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la
normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e
pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o divolere, il consenso
è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso
cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti
dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del
titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in
riferimento all'attività di gruppi bancari e di società
controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e
le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della
diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi
senzascopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento
a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad
aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o
dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo
13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri
archivi privati.
Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che
in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità
giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata
ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il
periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera
e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. è fatta salva la comunicazione o diffusione di dati
richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia,
dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e
sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi
dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
Art. 26. Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti
e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonchè dalla
legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta
di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto
ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni
religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di
natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con
le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi,
ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati
non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime
confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei
principi indicati al riguardo con autorizzazione del
Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere
sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento
anchesenza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti
od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi
compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento
di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo,
relativamente ai dati personali degli aderentio dei soggetti
che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente,
associazione od organismo determini idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con
determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far valere o
difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i
dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o
compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria per la gestione del rapporto di
lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e
della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti
previsti dall'autorizzazione e ferme restando le
disposizioni del codice di deontologia e di buonacondotta di
cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono
essere diffusi.
Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o
di enti pubblici economici è consentito soltanto se
autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28. Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona
giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi
altro ente,associazione od organismo, titolare del
trattamento è l'entità nelsuo complesso o l'unità od
organismo periferico che esercita un potere decisionale del
tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29. Responsabile del trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare
facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti
che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili più soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente
specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30. Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate
solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del
titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua
puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si
considera tale anche la documentata preposizione della
persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per
iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti
all'unità medesima.
Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I - MISURE DI SICUREZZA
Art. 31. Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
Art. 32. Particolari titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31
idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio
esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi,
l'integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi
all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto
ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali
richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente
con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In
caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori,
la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla
normati vavigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove
possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di
violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il
rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle
misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi
dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedie i relativi costi
presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II - MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33. Misure minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui
all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i
titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le
misure minime individuate nel presente capo o ai sensi
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello
minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti
alla gestione o alla manutenzione degli strumenti
elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati
rispetto atrattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e adeterminati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di
sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei
sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla
sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici
identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da
organismi sanitari.
Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti
elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza
l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono
adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle
unità organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e
documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei
relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di
determinati atti in archivi ad accesso selezionato e
disciplina delle modalità di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati.
Art. 36. Adeguamento
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo
allemisure minime di cui al presente capo, è aggiornato
periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie,
in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza
maturata nel settore.
Titolo VI - ADEMPIMENTI
Art. 37. Notificazione del trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati
personali cui intende procedere, solo se il trattamento
riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la
posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete
di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, trattati a fini di procreazione assistita,
prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi
a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini
epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive
e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti
e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera
psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di
consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di
comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti
tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi
agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di
selezione del personale per conto terzi, nonchè dati
sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di
mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con
strumenti elettronici e relative al rischio sulla
solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al
corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti
illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili
di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della
natura dei dati personali, con proprio provvedimento
adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo
provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana il Garante può anche individuare,
nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali
trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e
pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando
il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei
dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un
registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina
le modalità per la sua consultazione gratuita per via
telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici
o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite
la consultazione del registro possono essere trattate per
esclusive finalità di applicazione della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
Art. 38. Modalità di notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante
prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a
prescindere dal numero delle operazioni e della durata del
trattamento da effettuare,e può anche riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è
trasmessa per via telematica utilizzando il modello
predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da
questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di
sottoscrizione con firma digitale e di conferma del
ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via
telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni
stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa
vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente
alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno
degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la
notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche
previstedalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla
notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce
le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne
fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39. Obblighi di comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare
previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto
pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una
norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque
forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di
cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma
1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal
ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione
anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando
il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e
trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le
modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del
ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante
telefax o lettera raccomandata.
Art. 40. Autorizzazioni generali
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono
un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante
il rilascio di autorizzazioni relative a determinate
categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41. Richieste di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di
applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una
richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende
effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un
trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante
può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche
modalità del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata
utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso
disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via
telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e
conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La
medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere
trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire
informazioni o ad esibire documenti, il termine di
quarantacinquegiorni di cui all'articolo 26, comma 2,
decorre dalla data di scadenza del termine fissato per
l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può
rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo
determinato.
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42. Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere
applicate in modo tale da restringere o vietare la libera
circolazione dei dati personali fra gli Stati membri
dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità
allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di
trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le
medesime disposizioni.
Art. 43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso
o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il
trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari,
specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso
è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso
cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso
ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di
informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco,
atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri
archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone
giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44. Altri trasferimenti consentiti
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di
trattamento,diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea, è altresì consentito quando è
autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per
i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie
prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25,
paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con
le quali la Commissione europea constata che un Paese non
appartenente all'Unione europea garantisce un livello di
protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali
offrono garanzie sufficienti.
Art. 45. Trasferimenti vietati
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il
trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello
Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea, è vietato quando
l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei
dati non assicura un livello di tutela delle persone
adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento
e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura
dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I - TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 46. Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il
Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei
trattamenti di dati personali relativi alle rispettive
attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono
individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali dicui al comma 1 effettuati con
strumenti elettronici, relativamente a banche di dati
centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o
titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore
della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui
al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi
effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del
Ministro della giustizia.
Art. 47. Trattamenti per ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato
presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il
Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia, non si
applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di
giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da
1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati
per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali
direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di
affari e di controversie, o che, in materia di trattamento
giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno
una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonchè
le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime
ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture,
quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente
connessi alla predetta trattazione.
Art. 48 Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e
grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni
processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti
pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via
telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono
avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero
della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di
comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi,
schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti
disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del
presente codice.
Art. 49. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate,
anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del
presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II - MINORI
Art. 50. Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di
pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie
o immagini idonee a consentire l'identificazione di un
minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a
qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in
materie diverse da quella penale.
CAPO III - INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51. Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti
e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle
questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia
interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica,
ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità
nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria
o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il
sistema informativo e il sito istituzionale della medesima
autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste
dal presente capo.
Art. 52. Dati identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di
altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado,l'interessato può
chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata
nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede
prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che
sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria,
sull'originale della sentenza o del provvedimento,
un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione
della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per
finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati
identificativi del medesimo interessato riportati sulla
sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con
decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia
la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità
può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui
al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli
interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito
della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria
vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente
annotazione, recante l'indicazione degli estremi del
presente articolo: "In caso di diffusione omettere le
generalità e gli altri dati identificativi di ...".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze
o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al
comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa
l'indicazione delle generalità e degli altri dati
identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734 bis del
codice penale relativamente alle persone offese da atti di
violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri
provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche
in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le
generalità, altri dati identificativi o altri dati anche
relativi a terzi dai quali può desumersi anche
indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei
procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato
delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825
del codice di procedura civile. La parte può formulare agli
arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia
del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di
cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori
pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta
di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa
la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di
sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II - TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro
elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o
da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base
alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri
soggetti pubblici perfinalità di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di
legge che preveda specificamente il trattamento, non si
applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da
1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non
occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54. Modalità di trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le
forze di polizia possono acquisire in conformità alle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati,
informazioni, atti e documenti da altri soggetti,
l'acquisizione può essere effettuata anche per via
telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati
possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi organi o uffici,
mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto
delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal
Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e
stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi
anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati
necessari al perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo
articolo 53 sono conservati separatamente da quelli
registrati per finalità amministrative che non richiedono il
loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il
Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura
l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza
dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni
autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei
carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, o di altre banche di dati di forze di polizia,
necessarie perle finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano
periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in
riferimento aidati trattati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento
anche sulla base delle procedure adottate dal Centro
elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti
effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li
contengono.
Art. 55. Particolari tecnologie
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori
rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo
a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su
dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su
particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e
all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel
rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia
dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla
base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.
Art. 56. Tutela dell'interessato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5,
della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati
destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti
elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei
principi del presente codice relativamente al trattamento
dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53
dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi
di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in
attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio
d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.
Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata
alla specifica finalità perseguita, in relazione alla
prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di
reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalità di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a
valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse
modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di
strumenti elettronici e alle modalità per rendere
conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e
uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze
temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai
fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi
dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di
interessati e della conservazione separata da altri dati che
non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione
dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti
utilizzati per il loro trattamento, nonchè alla tipologia
dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o
i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o
per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e
alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla
legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di
ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a
sistemi di indice.
TITOLO III - DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 58. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli
articoli3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero
sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice
si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli
da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente
il trattamento, le disposizioni del presente codice si
applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1,
nonchè alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente
aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono individuate le modalità di applicazione delle
disposizioni applicabili del presente codice in riferimento
alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di
trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione
all'aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV - TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59. Accesso a documenti amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i
presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del
diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti
dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale,
restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge
in materia, nonchè dai relativi regolamenti di attuazione,
anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e
giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in
esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività
finalizzate all'applicazione ditale disciplina si
considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi è di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali provenienti
da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da
soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve
essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e
prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati
provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto
dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in
relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che
devono essere inseriti in un albo professionale in
conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere
comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi
dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di
comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata
l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o
che incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della
persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i
dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non
eccedenti in relazione all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio
professionale può altresì fornire a terzi notizie o
informazioni relative, in particolare, a speciali
qualificazioni professionali non menzionate nell'albo,
ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o aricevere
materiale informativo a carattere scientifico inerente anche
a convegni o seminari.
CAPO III - STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta
degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi
della popolazione residente in Italia e dei cittadini
italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali,
nonchè al rilascio di documenti di riconoscimento o al
cambiamento delle generalità.
Art. 63. Consultazione di atti
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di
Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo
107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV - FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello
straniero
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di
asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo
stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso,
in particolare, il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi,
attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di
rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e
di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero
all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche
migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei
lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle
norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla
partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di
dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli
accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2,
lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento.
Art. 65. Diritti politici e pubblicità dell'attività di
organi
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri
diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto,
nonchè di esercizio del mandato degli organi rappresentativi
o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività istituzionale di organi
pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le
finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire
specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i
quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica
della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e
la verifica delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità,
incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione
da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di
scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte
di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni
di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in
commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione
dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al
comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle
sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle
candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni
politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è
consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi
collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo,
di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per
l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai
regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità
direttamente connesse all'espletamento di un mandato
elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di
cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque
consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari
che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto
del principio di pubblicità dell'attività istituzionale,
fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute.
Art. 66. Materia tributaria e doganale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici
dirette all'applicazione, anche tramite i loro
concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in
relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di
imposta, nonchè in materia di deduzioni e detrazioni e per
l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è
affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in
materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle
violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa
comunitaria, nonchè al controllo e alla esecuzione forzata
dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione
dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobilistatali,
all'inventano e alla qualificazione degli immobili e alla
conservazione dei registri immobiliari.
Art. 67. Attività di controllo e ispettive
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon
andamento,dell'imparzialità dell'attività amministrativa,
nonchè della rispondenza di detta attività a requisiti di
razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le
quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti
pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive
nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali,
con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad
esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di
sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68. Benefici economici ed abilitazioni
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica
e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni,
altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal
presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni
previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa
in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al
riconoscimento di benefici in favore di perseguitati
politici e di internati in campo di sterminio e di loro
congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità
civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione
professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti,
elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai
regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore
di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni
tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di
concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli
casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle
attività indicate nel presente articolo, in conformità alle
leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo
conseguenti alle attività medesime, fermo restando il
divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute.
Art. 69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di conferimento di onorificenze e
ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di
accertamento dei requisiti di onorabilità e di
professionalità per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonchè di rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati
d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali.
Art. 70. Volontariato e obiezione di coscienza
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e
le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto
riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro
sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime
organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico
le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n.
230, e delle altre disposizioni di legge in materia di
obiezione di coscienza.
Art. 71. Attività sanzionatorie e di tutela
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni
amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede
amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo,
anche ai sensi dell'articolo 391 quater del codice di
procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione
di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine
ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della
libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui
alla lettera b) del comma1, è di rango almeno pari a quello
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
Art. 72. Rapporti con enti di culto
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo
svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la
legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità
socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in
favore di giovani o di altri soggetti che versano in
condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di
soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi
compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di
telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a
vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di
adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al
soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la
fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport,
con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni,
mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di
beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto
previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai
servizi di igiene,di polizia mortuaria e ai controlli in
materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa
del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro,
in particolare a cura di centri di iniziativa locale per
l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
CAPO V - PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la
circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone
invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a
traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli,
contengono i soli dati indispensabili ad individuare
l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli
o diciture dai quali può desumersi la speciale natura
dell'autorizzazione per effetto della sola visione del
contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica
interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che
non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non
in caso di richiesta di esibizione o necessità di
accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in
caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di
esposizione sui veicoli di copia del libretto di
circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti
per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri
storici ed alle zone a traffico limitato continuano,
altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 75. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati
personali in ambito sanitario.
Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi
sanitari pubblici
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di
rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85,
trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza
l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda
dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità
di tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla
lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere
prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è
rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il
Consiglio superiore di sanità.
>
CAPO II - MODALITÁ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77. Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua modalità semplificate
utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai dati
personali raccolti presso il medesimo interessato o presso
terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati
personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi
dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono
applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le
professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78. Informativa del medico di medicina generale o del
pediatra
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera
scelta informano l'interessato relativamente al trattamento
dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere
agevolmente comprensibili gli elementi indicati
nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può essere fornita per il complessivo
trattamento dei dati personali necessario per attività di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal
medico o dal pediatra a tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello
stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel
suo interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali
eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita
preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte
tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo
almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del
trattamento.
4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal
medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati
correlato a quello effettuato dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un
professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile
in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del
medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di
un'attività professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in
conformità alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo
evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati
personali che presentano rischi specifici per i diritti e le
libertà fondamentali, nonchè per la dignità
dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti
effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in
conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in
particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è
manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato
attraverso una rete di comunicazione elettronica.
Art. 79. Informativa da parte di organismi sanitari
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono
avvalersi delle modalità semplificate relative
all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81
in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche
da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più
strutture ospedaliere o territoriali specificamente
identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture
annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità
uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da
parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi,
trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81
possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in
riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali
effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle
aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in
applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono
essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei
casi di cui al presente articolo ed ai soggetti di cui
all'articolo 80.
Art. 80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono
avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per
una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini
amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti
presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o
strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario
o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi
e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al
pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di
pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione
elettronica, in particolare per quanto riguarda attività
amministrative di rilevante interesse pubblico che non
richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81. Prestazione del consenso
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del
presente codice o di altra disposizione di legge, può essere
manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In
tal caso il consenso è documentato, anzichè con atto scritto
dell'interessato, con annotazione dell'esercente la
professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico,
riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più
soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi
indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per
conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma
4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso
conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate
modalità, anche attraverso menzione, annotazione o
apposizione di un bollino o tagliando su una carta
elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un
richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali
diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del
medesimo comma.
Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità
fisica
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono intervenire senza ritardo, successivamente
alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di
igiene pubblica per la quale la competente autorità ha
adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono altresì intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di
intendere o di volere dell'interessato, quando non è
possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o
dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono intervenire senza ritardo, successivamente
alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che
può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del
consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è
fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di
una nuova manifestazione del consenso quando questo è
necessario.
Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano
idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle
prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità degli interessati,
nonchè del segreto professionale, fermo restando quanto
previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di
modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure
minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni
sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un
periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di
precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo
dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia,
tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di
barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita
conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a
rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie,
ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga
in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai
locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione
della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento
dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad
assicurare che, ove necessario, possa essere data
correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli
terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti
interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di
adeguate modalità per informare i terzi legittimati in
occasione di visite sulla dislocazione degli interessati
nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli
interessati e rispettando eventuali loro contrarie
manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del
personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei
un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o
strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato
di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti
per legge al segreto professionale a regole di condotta
analoghe al segreto professionale.
Art. 84. Comunicazione di dati all'interessato
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di
cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di
esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari,
solo per il tramite di un medico designato dall'interessato
o dal titolare. Il presente comma non si applica in
riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal
medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per
iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai
medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono
rapporti diretti coni pazienti e sono incaricati di trattare
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a
rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti
di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di
incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate
al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
CAPO III - FINALITÁ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio
sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti
assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa
l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini
italiani all'estero, nonchè di assistenza sanitaria erogata
al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e
all'importazione di medicinali e di altri prodotti di
rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della
popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti
d'organo e di tessuti, nonchè alle trasfusioni di sangue
umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n.
107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei
rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le
professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per
finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i
quali si osservano le disposizioni relative al consenso
dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi
dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo
stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è
assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una
copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda
sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è
lecito da parte dei soli soggetti che perseguono
direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione
delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli
incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi
delle attività di cui al medesimo comma, secondo il
principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta
trattati.
Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante
trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle
attività amministrative correlate all'applicazione della
disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione
volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a
quelle svolte per la gestione di consultori familiari e
istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la
degenza delle madri, nonchè per gli interventi di
interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare
riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche
avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i
servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria
ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo
preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle
misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei
servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e
familiare, nonchè interventi economici integrativi ed altre
agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione
e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap,
nonchè il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla
legge;
3) realizzare comunita-alloggio e centri socio
riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle
associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel
settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.
CAPO IV - PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87. Medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a
carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale
sono redatte secondo il modello di cui al comma 2,
conformato in modo da permettere di risalire all'identità
dell'interessato solo in caso di necessità connesse al
controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a
fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici
e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche
applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative
a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e
6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n.
350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo
disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando
predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito
ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del
modello predisposte per l'indicazione delle generalità e
dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la
visione solo per effetto di una momentanea separazione del
tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi
4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal
modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso,
quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante
sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva
necessità connessa al controllo della correttezza della
prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta
fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi
di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini
di verifica amministrativa sulla correttezza della
prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla
legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle
rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il
Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione
tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata
sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica
equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario
nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a
prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato
non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le
generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile
permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva
necessità derivante dalle particolari condizioni del
medesimo interessato o da una speciale modalità di
preparazione o di utilizzazione.
Art. 89. Casi particolari
1. Le disposizioni del presente capo non precludono
l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il
rilascio di ricette che non identificano l'interessato o
recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto
legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità
dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, le ricette sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede
l'utilizzo.
CAPO V - DATI GENETICI
Art. 90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo
osseo
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è
consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione
rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che
acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di
sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli
ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi
dell'articolo 13, con particolare riguardo alla
specificazione delle finalità perseguite e dei risultati
conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che
possono essere conosciute per effetto del trattamento dei
dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per
motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6
marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere
l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei
confronti di terzi.
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91. Dati trattati mediante carte
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati
su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale
dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è
consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3,
nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal
Garante nei modi di cui all'articolo 17.
Art. 92. Cartelle cliniche
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati
redigono e conservano una cartella clinica in conformità
alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni
accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e
per distinguere i dati relativi al paziente da quelli
eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese
informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di
copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione
ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato
possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la
richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango
pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso
ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente
rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 93. Certificato di assistenza al parto
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di
assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri
di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni
dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella
clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono
identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler
essere nominata avvalendosi della facoltà di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere
rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in
conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione
del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di
accesso al certificato o alla cartella può essere accolta
relativamente ai dati relativi alla madre che abbia
dichiarato di non voler essere nominata, osservando le
opportune cautele per evitare che quest'ultima sia
identificabile.
Art. 94. Banche di dati, registri e schedari in ambito
sanitario
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di
salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o
registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel
rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati,
schedari, archivi o registri già istituiti alla data di
entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad
accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla
medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma
asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della
malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad
essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute
in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data
18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in
applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo
15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2001.
TITOLO VI - ISTRUZIONE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 95. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di
formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario, con particolare riferimento a quelle svolte
anche in forma integrata.
Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e
l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e
gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su
richiesta degli interessati, possono comunicare o
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati
relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli
studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili
o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità
e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi
dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente
trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla
riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni
in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante
affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi
e certificati.
TITOLO VII - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O
SCIENTIFICI
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 97. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati
personali effettuato per scopi storici, statistici o
scientifici.
Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti
effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti
negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti
pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan)
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi
storici, statistici o scientifici è considerato compatibile
con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in
precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici,
statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre
il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi
scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono
comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati
personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il
trattamento.
Art. 100. Dati relativi ad attività di studio e ricerca
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la
collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti
pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca,
possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere,
anche a privati e per via telematica, dati relativi ad
attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di
ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti
e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per
motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera
a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono
documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere
successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali
sono comunicati o diffusi.
CAPO II - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101. Modalità di trattamento
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono
essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti
amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano
utilizzati anche per altre finalità nel rispetto
dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi
storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro
natura,solo se pertinenti e indispensabili per il
perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi
possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei
medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando
sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente
dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in
pubblico.
Art. 102. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al
comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei
confronti degli utenti da osservare anche nella
comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le
disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti
di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di
articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione
e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a
rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti
riservati di tipo familiare, identificando casi in cui
l'interessato o chi vi abbia interesse è informato
dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della
disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a
scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei
criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da
osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103. Consultazione di documenti conservati in archivi
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi
diStato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi
privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di
beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice.
CAPO III - TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104. Ambito applicativo e dati identificativi per scopi
statistici o scientifici
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai
trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto
compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in
relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme
dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal
titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in
base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso
tecnico.
Art. 105. Modalità di trattamento
1. I dati personali trattati per scopi statistici o
scientifici non possono essere utilizzati per prendere
decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, nè
per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere
chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei
modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto
previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del
presente codice e dall'articolo 6 bis del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di
cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto
di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto
familiare o convivente, l'informativa all'interessato può
essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o
scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi,
l'informativa all'interessato non è dovuta quando richiede
uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se
sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai
codici di cui all'articolo 106.
Art. 106. Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la
sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o
scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo
conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema
statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e
verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal
medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano
effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o
scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli
ulteriori presupposti del trattamento e le connesse
garanzie, anche in riferimento alla durata della
conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli
interessati relativamente ai dati raccolti anche presso
terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi
da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle
specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la
modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per
identificare l'interessato, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e
43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal
consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi
contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso
degli interessati relativamente al trattamento dei dati
sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei
dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei
principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle
misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in
riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da
parte di persone fisiche che non sono incaricati e
l'identificazione non autorizzata degli interessati,
all'interconnessione dei sistemi informativi anche
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici
da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche
sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44,comma 1,
lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli
incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto
d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi
livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107. Trattamento di dati sensibili
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori
dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca
scientifica previste dalla legge, il consenso
dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è
richiesto, può essere prestato con modalità semplificate,
individuate dal codice di cui all'articolo106 e
l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai
sensi dell'articolo 40.
Art. 108. Sistema statistico nazionale
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che
fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto
previsto dal codice di deontologia e di buona condotta
sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta
inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per
quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati
nel programma statistico nazionale, l'informativa
all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati
non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo
9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109. Dati statistici relativi all'evento della nascita
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli
eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti
da malformazioni e ai nati morti, nonchè per i flussi di
dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano,
oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della
sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche
determinate dall'istituto nazionale della statistica,
sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.
Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di
ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è
prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento, ovvero rientra in un
programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi
dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale
sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al
Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre
necessario quando a causa di particolari ragioni non è
possibile informare gli interessati e il programma di
ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del
competente comitato etico a livello territoriale ed è
autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai
sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al
comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione
dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi,
quando il risultato di tali operazioni non produce effetti
significativi sul risultato della ricerca.
TITOLO VIII - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 111. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al
trattamento dei dati personali effettuato per finalità
previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro,
prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa
all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso
relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità
di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla
ricezione di curricula contenenti dati personali anche
sensibili.
Art. 112. Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e
gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro
di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non
retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di
altre forme di impiego che non comportano la costituzione di
un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al
comma1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli
effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento
obbligatorio e assumere personale anche appartenente a
categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti
per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di
tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza
dei presupposti per la sospensione o la cessazione
dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per
incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello
stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento
della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonchè ad
obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al
personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la
corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti
previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza
del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonchè
in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed
assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in
applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla
comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza
sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini
professionali che abbiano ottenuto il consenso
dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a
tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della
responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare
iricorsi amministrativi in conformità alle norme che
regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o
partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione
nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di
lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica
dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la
normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di
dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e
rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso
soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati
conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o)
del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale
da non consentire l'individuazione dell'interessato.
CAPO II - ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI
LAVORO
Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
CAPO III - DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114. Controllo a distanza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
Art. 115. Telelavoro e lavoro a domicilio
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del
telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al
lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua
libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la
necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla
vita familiare.
CAPO IV - ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116. Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di
patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato
conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di
dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi
di dati individuati specificamente con il consenso
manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite
convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di
assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
TITOLO IX - SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I - SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari
soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di
crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e
la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati,
individuando anche specifiche modalità per garantire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel
rispetto dei diritti dell'interessato.
Art. 118. Informazioni commerciali
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a
fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in
correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5,
modalità semplificate per l'informativa all'interessato e
idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei
dati raccolti e comunicati.
Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 118 sono altresì individuati termini
armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti,
in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi
tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al
comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da
quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117,
tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi
ambiti.
Art. 120. Sinistri
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio
provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento
della banca di dati dei sinistri istituita per la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a
motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di
accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli
organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni
competenti in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie, nonchè le modalità e i limiti per l'accesso
alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al
comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo
svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 5 quater,
del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e
successive modificazioni.
TITOLO X - COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I - SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121. Servizi interessati
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al
trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o
dell'utente
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una
rete di comunicazione elettronica per accedere a
informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un
abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per
monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133
individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso della
rete nei modi di cuial comma 1, per determinati scopi
legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo
strettamente necessario alla trasmissione della
comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto
dall'abbonato a dall'utente, è consentito al fornitore del
servizio di comunicazione elettronica nei riguardi
dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso
sulla base di una previa informativa ai sensi dell'articolo
13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le
finalità e la durata del trattamento.
Art. 123. Dati relativi al traffico
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed
utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi
quando non sono più necessari ai fini della trasmissione
della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni
dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente
necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di
pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al
fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione
della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo
non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica
conservazione necessaria per effetto di una contestazione
anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma
2 nella misura e per la durata necessarie a fini di
commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica
o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se
l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno
manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni
momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il
fornitore del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla
natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a
trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini
di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è
consentito unicamente ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità
del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore
della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della
fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per
canto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della
commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica
o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il
trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario
per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può
ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico
necessari ai fini della risoluzione di controversie
attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla
fatturazione.
Art. 124. Fatturazione dettagliata
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a
richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione
degli elementi che compongono la fattura relativi, in
particolare, alla data e all'ora di inizio della
conversazione, al numero selezionato, al tipo di
numerazione, alla località, alla durata e al numero di
scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad
effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi
terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per
il pagamento di modalità alternative alla fatturazione,
anche impersonali, quali carte di credito o di debito o
carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle
comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le
comunicazioni di cui al comma 2, nè le comunicazioni
necessarie per attivare le modalità alternative alla
fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le
ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di
specifica contestazione dell'esattezza di addebiti
determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato può
richiedere la comunicazione dei numeri completi delle
comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle
modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad
indicare nella fatturazione i numeri completi delle
comunicazioni.
Art. 125. Identificazione della linea
1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'utente chiamante la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante,
chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale
possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che
la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione
semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante
è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea collegata, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione della linea collegata
all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'unione
europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si
applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di
tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3
e 4.
Art. 126. Dati relativi all'ubicazione
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi
al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti
pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati
solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato
previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento,
e nella misura e per la durata necessari per la fornitura
del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il
consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei
dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi
e sulla durata di quest'ultimo, nonchè sull'eventualità che
i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del
servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso
al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai
dati relativi al traffico, conservano il diritto di
richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per
ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione
di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi
dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e 3,
è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorità
del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore
della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che
fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è
limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura
del servizio a valore aggiunto e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127. Chiamate di disturbo e di emergenza
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere
che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione
della presentazione dell'identificazione della linea
chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della
chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può
essere disposta per i soli orari durante i quali si
verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non
superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato
specifica le modalità di ricezione delle chiamate di
disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta
telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere
comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli per
esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di
disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore
assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati
e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi
effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico predispone procedure trasparenti per garantire,
linea per linea, l'inefficacia della soppressione
dell'identificazione della linea chiamante, nonchè, ove
necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione,
nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei
dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati
in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I
servizi sono individuati con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128. Trasferimento automatico della chiamata
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per
consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento
automatico delle chiamate verso il proprio terminale
effettuato da terzi.
Art. 129. Elenchi di abbonati
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in
cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in
conformità alla normativa comunitaria, le modalità di
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali
relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici
a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati
già raccolti prima della data di entrata in vigore del
presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee
modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione
negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per
le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in
base al principio della massima semplificazione delle
modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca
dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del
consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli
da tali fini, nonchè in tema di verifica, rettifica o
cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130. Comunicazioni indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l'intervento di un operatore per l'invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è
consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi
indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del
tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message
Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori
comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi
effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono
consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare
del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di
propri prodotti o servizi, le coordinate di posta
elettronica fornite dall'interessato nel contesto della
vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere
il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di
servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale
uso, inizialmente o in occasione di successive
comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in
occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le
finalità di cui al presente comma, è informato della
possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in
maniera agevole e gratuitamente.
5. É vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le
finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo
promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del
mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale
l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo
7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui
al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi
dell'articolo143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a
fornitori di servizi di comunicazione elettronica di
adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui
sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131. Informazioni ad abbonati e utenti
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile,
l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono
di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di
comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse
estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle
comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a
causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del
collegamento realizzato tra le stesse presso la sede
dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della
conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono
l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri
soggetti.
Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre
finalità (1)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma
2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati
dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di
accertamento e repressione di reati.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al
traffico telefonico sono conservati dal fornitore per
ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di
accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo
407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale,
nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o
telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti
presso il fornitore con decreto motivato del giudice su
istanza del pubblico ministero o del difensore
dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della
persona offesa e delle altre parti private ferme restando le
condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), per
il traffico entrante. Il difensore dell’imputato o della
persona sottoposta alle indagini può richiedere,
direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze
intestate al proprio assistito con le modalità indicate
dall’articolo 391-quater del codice di procedura penale.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il
giudice autorizza l’acquisizione dei dati, con decreto
motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei
delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di
sistemi informatici o telematici.
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1
e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi
dell’articolo 17, volti anche a:
a. prevedere in ogni caso specifici sistemi di
autenticazione informatica e di autorizzazione degli
incaricati del trattamento di cui all’Allegato B);
b. disciplinare le modalità di conservazione separata dei
dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c. individuare le modalità di trattamento dei dati da parte
di specifici incaricati del trattamento in modo tale che,
decorso il termine di cui al comma 1, l’utilizzazione dei
dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e
all’articolo 7;
d. indicare le modalità tecniche per la periodica
distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e
2.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Articolo così sostituito dall'articolo 3 del decreto
legge 24 dicembre 2003, n. 354, nel testo modificato dalla
legge 26 febbraio 2004, n.45, di conversione del predetto
decreto legge.
CAPO II - INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da
fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti
mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare
riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più
adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle
reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali
trattati e alle modalità del loro trattamento, in
particolare attraverso informative fornite in linea in modo
agevole e interattivo, per favorire una più ampia
trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti
e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11,
anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello
di sicurezza assicurato.
CAPO III - VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
con strumenti elettronici di rilevamento di immagini,
prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme
semplificate di informativa all'interessato per garantire la
liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto
previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI - LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 135. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da
liberi professionisti o da soggetti che esercitano
un'attività di investigazione privata autorizzata in
conformità alla legge.
TITOLO XII - GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED
ARTISTICA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del
pensiero
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al
trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei
pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione
o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero anche nell'espressione
artistica.
Art. 137. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si
applicano le disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati
giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel
Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato
anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli
articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le
finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del
diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo
2 e, in particolare, quello dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Possono essere trattati i dati personali relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati
o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138. Segreto professionale
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere
l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma
2, lettera a) restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
CAPO II - CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139. Codice di deontologia relativo ad attività
giornalistiche
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione
da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti
di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati
di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti
a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei
dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice
può anche prevedere forme semplificate per le informative di
cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero
successivamente, il Garante, in cooperazione con il
Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a
recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di
deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei
mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via
sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando
diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura
di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed
integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel
codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento
ai sensi dell'articolo 143, comma 1 , lettera c).
TITOLO XIII - MARKETING DIRETTO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 140. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi
in cui il trattamento non presuppone il consenso
dell'interessato, forme semplificate per manifestare e
rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non
voler ricevere determinate comunicazioni.
PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I - TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI
Art. 141. Forme di tutela
1. L'interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti
dall'articolo142, per rappresentare una violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento di dati
personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un
reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di
sollecitare un controllo da parte del Garante sulla
disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici
diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per
conseguire gli effetti previsti nella sezione III del
presente capo.
SEZIONE II - TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142. Proposizione dei reclami
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile
dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda,
delle disposizioni che si presumono violate e delle misure
richieste, nonchè gli estremi identificativi del titolare,
del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da
associazioni che li rappresentano anche ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza
particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la
documentazione utile al fini della sua valutazione e
l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di
comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o
telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da
pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la
disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143. Procedimento per i reclami
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per
adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della
definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b),
ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può
invitare il titolare, anche in contraddittorio con
l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie
per rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il
trattamento che risulta illecito o non corretto anche per
effetto della mancata adozione delle misure necessarie di
cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della
natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento
o degli effetti che esso può determinare,vi è il concreto
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno
o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati
relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si
pone in contrasto con rilevanti interessi della
collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi
destinatari non sono facilmente identificabili per il numero
o per la complessità degli accertamenti.
Art. 144. Segnalazioni
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere
adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui
all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata
un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione
del procedimento.
SEZIONE III - TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145. Ricorsi
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti
valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita
l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Art. 146. Interpello preventivo
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso
al Garante può essere proposto solo dopo che è stata
avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al
responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono
decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è
stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del
responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo
ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni
necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di
particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato
motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione
all'interessato. In tal caso,il termine per l'integrale
riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
medesima.
Art. 147. Presentazione del ricorso
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e
indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale
procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del
responsabile eventualmente designato per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al
responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del
pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di
prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante; e) il domicilio
eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal
procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al
responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai
fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito
per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore
speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa
sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è
richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio
del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo
degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi
dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con
firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con
plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le
modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e
alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi
dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente
presso l'Ufficio del Garante.
Art. 148. Inammissibilità del ricorso
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati
nell'articolo 147,commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato
dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito
dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette
giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione
dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera
presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato
perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la
regolarizzazione del ricorso.
Art. 149. Procedimento relativo al ricorso
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o
manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al
titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante,
con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo
ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e
all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.
L'invito è comunicato al titolare per il tramite del
responsabile eventualmente designato per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a
provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in
misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti
inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o
compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto
di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.
A tal fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al
ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale
il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato
possono presentare memorie e documenti, nonchè della data in
cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio
anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda
nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di
eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento
di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone
precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua
esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono
presenziare alle operazioni personalmente o tramite
procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone
inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della
perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al
comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da
altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o
vi è l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di
cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un
periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma
2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1 agosto al
15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla
fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio
durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine
del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in
cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma
1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 150, comma 1 .
Art. 150. Provvedimenti a seguito del ricorso
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di
taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più
operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere
adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai
sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni
effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al
comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente
a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene
fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione
motivata, la cessazione del comportamento illegittimo,
indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta
giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il
provvedimento che definisce il procedimento determina in
misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti
inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del
soccombente o compensati anche parzialmente per giusti
motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato
dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni
presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il
provvedimento può essere comunicato alle parti anche
mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo
all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il
Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità
di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale
dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello
Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento
che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di
suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per
questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e
475 del codice di procedura civile.
Art. 151. Opposizione
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di
cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato
possono proporre opposizione con ricorso ai sensi
dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione
del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
CAPO II - TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152. Autorità giudiziaria ordinaria
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque,
l'applicazione delle disposizioni del presente codice,
comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in
materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata
adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria
ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si
propone con ricorso depositato nella cancelleria del
tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione
monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante
anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto
entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto
tacito.
Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo
dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per
cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il
giudice,sentite le parti, può disporre diversamente in tutto
o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla
decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed
irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti
necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo
provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro
un termine non superiore a quindicigiorni. In tale udienza,
con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti
con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine
perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al
Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la
cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione
del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di
giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche
d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al
contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e
può disporre la citazione di testimoni anche senza la
formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a
precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa
udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando
subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le
motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria
entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche
redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la
motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in
cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un
termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note
difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine per la discussione e la
pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto
di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato E), quando è necessario anche in relazione
all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o
responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in
parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul
risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della
parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso
per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO II - L'AUTORITÀ
CAPO I - IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153. Il Garante
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro
componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal
Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono
scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono
esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto
o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il
cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un
vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in
caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro
anni e non possono essere confermati per più di una volta;
per tutta la durata dell'incarico il presidente e i
componenti non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale o di consulenza, nè essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè
ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di
pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di
servizio; se professori universitari di ruolo, sono
collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può
essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete
un'indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di
quella spettante al presidente. Le predette indennità di
funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura
tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui
all'articolo 156.
Art. 154. Compiti
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il
Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al
presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
della disciplina applicabile e in conformità alla
notificazione, anche in caso di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui
ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni
che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento
le misure necessarie o opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi
dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il
trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il
blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri
provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al
trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi
dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di
interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i
diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito
dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali e
delle relative finalità, nonchè delle misure di sicurezza
dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a
causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base
delle notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attività
svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che
è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la
funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento
dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi
o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e,
in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e
degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla
relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione
istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13
marzo1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e
successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della
convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11
dicembre 2000, che istituisce l"Eurodac" per il confronto
delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della
convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati
di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98,
quale autorità designata ai fini della cooperazione tra
Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative
indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A
tale fine,il Garante può anche invitare rappresentanti di
un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o
essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo
parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può
richiedere, altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il
parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di
quarantacinquegiorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso il termine, l'amministrazione può procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine
di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto
per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria
in relazione a quanto previsto dal presente codice o in
materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della
cancelleria, al Garante.
CAPO II - L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155. Principi applicabili
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la
responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l'individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione fra le
funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi
di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai
dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate
dal presente codice.
Art. 156. Ruolo organico e personale
1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale
scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito
nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai
fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di
reclutamento del personale secondo le procedure previste
dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e
qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale,
secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.
249, e successive modificazioni e, per gli incarichi
dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23 bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto
delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle
more della più generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorità amministrative indipendenti, al
personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento
economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in
deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato,
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono
iscritte le somme già versate nella contabilità speciale,
nonchè l'individuazione dei casi di riscossione e
utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi
per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le
modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o
equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni, in numero non superiore,
complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per
cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto
un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di
cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari
all'eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello
spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita
tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque
non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in
godimento, con esclusione dell'indennità integrativa
speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato,
in numero non superiore a venti unità ivi compresi i
consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai
sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera
di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti
tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a
tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che
possono essere rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i
consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti
a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in
ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli
accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero non
superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è
destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica
di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al
controllo della Corte dei conti.
CAPO III - ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157. Richiesta di informazioni e di esibizione di
documenti
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può
richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o
anche a terzi di fornire informazioni e di esibire
documenti.
Art. 158. Accertamenti
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi
o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il
trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in
materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma a sono eseguiti da personale
dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario,
della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in
un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle
relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso
informato del titolare o del responsabile, oppure previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale
provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi
entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante
quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.
Art. 159. Modalità
1. Il personale operante, munito di documento di
riconoscimento, può essere assistito ove necessario da
consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156,
comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche
può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento,
anche a campione e su supporto informatico o per via
telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale
nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei
presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti
è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del
tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a
farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine
necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono
comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono
poste a carico del titolare con il provvedimento che
definisce il procedimento, che per questa parte costituisce
titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del
codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il
responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo
o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati.
Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal
titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di
autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento
non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore
venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò
può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al
presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere
trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la
disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
Art. 160. Particolari accertamenti
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli
I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati
per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni
di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o
al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni
e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato
richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni
caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non
pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o
ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta
necessario in ragione della specificità della verifica, il
componente designato può farsi assistere da personale
specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156,
comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi
secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e,
se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo,
da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati
dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento
di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di
informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di
Stato il componente designato prende visione degli atti e
dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni
del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente
articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante
adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche
attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale
dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di
indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è
richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il
segreto.
6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti,
documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario
basati sul trattamento di dati personali non conforme a
disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate
dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia
civile e penale.
TITOLO III - SANZIONI
CAPO I - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di
dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano
rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più
interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma
può essere aumentata sino al triplo quando risulta
inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore.
Art. 162. Altre fattispecie
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre
disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei
dati personali è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84,
comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163. Omessa o incompleta notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente
alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero
indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro
a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati
nel provvedimento che la applica.
Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150,
comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro
mila euro.
Art. 165. Pubblicazione del provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per
estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento
che la applica.
Art. 166. Procedimento di applicazione
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare
le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179,
comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. I proventi, nella misura del
cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al
fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati
unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli
154, comma 1, lettera h), e 158.
CAPO II - ILLECITI PENALI
Art. 167. Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23,
123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è
punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da
sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22,
commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al
Garante
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in
comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o
esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di
accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o
circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169. Misure di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino
a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila
euro.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei
casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è
impartita una prescrizione fissando un termine per la
regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e
comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni
successivi allo scadere del termine, se risulta
l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è
ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo
che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero
provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive
modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2,
90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171. Altre fattispecie
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli
113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui
all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172. Pene accessorie
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente
codice importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE,
TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173. Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e
degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla
relativa convenzione di applicazione, è così modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione,
nonchè di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli
109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte
all'autorità di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114
della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati
personali. Nell'esercizio dei compiti adesso demandati per
legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di
dati in applicazione della Convenzione ed esegue le
verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su
segnalazione oreclamo dell'interessato all'esito di un
inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al
medesimo interessato una risposta sulla basedegli elementi
forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.2. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 è abrogato.
Art. 174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il
secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie
del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo
comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o
deposita la copia dell'atto da notificare in busta che
provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai
quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche
alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria
ai sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura
civile, le parole da: "può sempre eseguire" a
"destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue la
notificazione di regola mediante consegna della copia nelle
mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione
oppure, se ciò non è possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di
procedura civile, la parola: "l'originale" è sostituita
dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le
parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le
seguenti: "in busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
"Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario
non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha
eletto domicilio o costituito un procuratore a norma
dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al
destinatario per mezzo della posta con raccomandata e
mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che
ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per
la consegna alla persona alla quale è diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono
sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura
civile, sono soppresse le parole da: ",e mediante" fino alla
fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura
civile dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le
seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignità".
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il
primo comma è aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al
primo comma, se non è eseguita in mani proprie del
destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in
busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura
civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore".
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura
civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole
da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle
seguenti: "informazioni, anche relative alle generalità del
debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del
tribunale a chiunque vi abbia interesse".
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione non può
essere eseguita in mani proprie del destinatario, si
osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo
comma, del medesimo codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:
"Articolo 15-bis.(Notificazioni di atti e documenti,
comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di
documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni
a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi
delegate, nonchè a comunicazioni ed avvisi circa il relativo
contenuto, si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura
civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono
indicate le informazioni strettamente necessarie a tale
fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge
disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al
destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone
indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può
essere eseguita in mani proprie del destinatario,
l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano
la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il
caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo
averla inserita in busta che provvedono a sigillare
trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e
dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla
copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Lecomunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto
o invito consegnatinon in busta chiusa a persona diversa dal
destinatario recano leindicazioni strettamente necessarie.
".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura
penale le parole: "è scritta all'esterno del plico stesso"
sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei modi
previsti dall'articolo 148,comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è
consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la
disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le
parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le
seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".
Art. 175. Forze di polizia
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle
notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività
amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della
legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al
comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al
Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli
organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui
all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti
elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente codice, in sede di applicazione del presente codice
possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata
l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi
dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli) 1.
Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi
previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del
Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari
o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle
fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice
di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità
o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente
ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati
personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al
richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di
provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o
di prevenzione e repressione della criminalità, dandone
informazione al Garante per la protezione dei dati
personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata inviolazione di disposizioni di legge o di
regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede
il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi.".
Art. 176. Soggetti pubblici
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono
inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati
personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito
il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui al
presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina
in materia di trattamento dei dati personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio1993, n. 39, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "1. È istituito il Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per
l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza
di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonchè le
vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del
1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio
dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua
organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del
personale, l'ordinamento delle carriere, nonchè la gestione
delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa
è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione".
Art. 177. Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle
liste elettorali
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo
34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità
anche in caso di applicazione della disciplina in materia di
comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n.
184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei
confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di
non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile
di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai
soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza
comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente
a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante,
ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono
soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è
sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono essere
rilasciate in copia per finalità di applicazione della
disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di
studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o
carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un
interesse collettivo o diffuso.".
Art. 178. Disposizioni in materia sanitaria
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario
personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario
nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti:
"e il Garante per la protezione dei dati personali".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in
materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore
sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un
caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche
non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la
necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o
accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali dell'interessato, nonchè della relativa
dignità.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della
sanità" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del
Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in
materia di medicinali per uso umano, è inserito, infine, il
seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista
distrugge le ricette con modalità atte ad escludere
l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della
sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di
importazione di medicinali registrati all'estero, sono
soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5 bis del
decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole
da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al
consenso relativo al trattamento dei dati personali".
Art. 179. Altre modifiche
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono
soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e:
"garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e
della sua libertà morale;".
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e "8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza,
sono aggiunte infine le seguenti parole: ",ovvero,
limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al
Garante per la protezione dei dati personali".
4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di
beni culturali e ambientali, è inserito il seguente:
"Articolo 107-bis. Trattamento di dati personali per scopi
storici
1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai
sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro
carattere riservato e non possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello
Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili
anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai
sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai
documenti è allegata la documentazione relativa
all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia
interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere
comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il
loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione
della dignità, della riservatezza o dell'identità personale
degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse
pubblico.".
CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180. Misure di sicurezza
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33
a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono
adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del
presente codice dispone di strumenti elettronici che, per
obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in
parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui
all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di
cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un
documento a data certa da conservare presso la propria
struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni
possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti
elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di
idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un
incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i
medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall'entrata
in vigore del codice.
Art. 181. Altre disposizioni transitorie
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1
gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente
codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei
tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20,
commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante,
entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai
sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera
a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono
effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono
effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate per l'informativa e la
manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere
utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di
libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione
del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi
entro il 30 settembre 2004;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma
2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21 bis del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in
vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui
agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è
effettuata in sede di prima applicazione del presente codice
entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al
Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune
verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o
distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalità e degli altri dati
identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52,
comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate
o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice
solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente
ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione
elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o
elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima
disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del
presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito
del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo
26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di
trattamento nel rispetto delle medesime.
6-bis.(2) Fino alla data in cui divengono efficaci le misure
e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell’articolo 132,
comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si
osserva il termine di cui all’articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.
--------------------------------------------------------------------------------
(2) Comma aggiunto dall’articolo 4 del decreto legge 24
dicembre 2003, n. 354, nel testo modificato dalla legge 26
febbraio 2004, n.45, di conversione del predetto decreto
legge
- In conformità all’articolo 184, comma 2, i riferimenti a
disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni
abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti
nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di
corrispondenza.
Art. 182. Ufficio del Garante
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività
istituzionali, in sede di prima applicazione del presente
codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in
ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei
limiti delle disponibilità di organico, del personale
appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici
in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di
fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del
presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici,
unicamente nel limite del trenta per cento delle
disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in
servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato
un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un
anno.
CAPO III - ABROGAZIONI
Art. 183. Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n.
135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad
eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998,
n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
o restano, altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità
18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52,
in materia di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
certificati di assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità
27ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui
dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5 quater 1, secondo e terzo periodo,
deldecreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e
successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri
in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno
1998,n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di
ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330 bis del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a
studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma,
della legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del
codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati
personali individuati ai sensi dell'articolo 119,
eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento,
si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.
CAPO IV - NORME FINALI
Art. 184. Attuazione di direttive europee
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla
direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno
riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre
1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente
codice, il riferimento si intende effettuato alle
corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la
tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento
che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia
di trattamento di taluni dati personali.
Art. 185. Allegazione dei codici di deontologia e di buona
condotta
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui
all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli
articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana alla data di emanazione del presente codice.
Art. 186. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in
vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di
cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che
entrano in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si
osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui
agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 2003 |