Stemma Araldico di Belmonte

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(Delib. Consiglio comunale n. 17  del 28.3.2006)

 

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T I T O L O  I

- Art. 1 -

PREMESSA GENERALE

1. Lo  Statuto  è  fonte  primaria  dell'ordinamento   comunale nell'ambito dei principi e norme  contenute nel D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

    La sua adozione intende segnare l'inizio di una più razionale  e trasparente gestione  degli  interessi  della  collettività  locale, l'organizzazione di una partecipazione più consapevole ed  efficace, sia dei singoli che in forma associata, l'instaurazione di controlli tecnici e politici di natura democratica.

    Al centro di ogni attività comunale, delineata nel presente Statuto, si pongono il cittadino e  l'obiettivo di un suo rapporto  più avanzato con la Pubblica Amministrazione. 

- Art. 2 -

TERRITORIO 

1.      Il Comune di Belmonte Calabro è costituito delle comunità  delle popolazioni residenti  nel suo 

      territorio,  indicato  con  apposito tratteggio nella planimetria  allegata, entro  il quale  esercita  i

      suoi poteri.

    2. Il territorio del Comune ha un'estensione di Kmq     e  si articola in frazioni, nuclei e agglomerati. Il territorio confina a nord con il Comune di Longobardi , a  est con il Comune di Lago , a  sud  con il Comune di Amantea.  

- Art. 3 -

PRINCIPI FONDAMENTALI 

    1. Il Comune di Belmonte Calabro è un ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale degli interessi dei cittadini  singoli o associati, secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato, svolge la propria funzione anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

    2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello Statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

    3. Il  Comune  promuove  lo sviluppo  ed  il  progresso  civile, sociale ed economico della propria  comunità, ispirandosi ai  principi della Costituzione della Repubblica e delle norme internazionali dell’Unione Europea e dell’ONU nel  pieno rispetto dei  diritti civili  di ognuno. In particolare opera contro ogni forma di totalitarismo, per salvaguardare e consolidare i valori di libertà, antifascismo, eguaglianza, giustizia anche sociale, democrazia e solidarietà,  patrimonio della Città di Belmonte Calabro.

    4. Il Comune persegue  la collaborazione e  la cooperazione  con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle   forze sociali, economiche, politiche e sindacali all'Amministrazione.

    5. Per il perseguimento delle proprie finalità il Comune  assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione  mediante piani, programmi  generali e  programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori  della Regione e della Provincia.

    6.  Nel rispetto dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle allo stesso conferite con legge dello Stato e della Regione. Il rapporto con la Provincia, la Regione e gli altri enti locali si ispira al principio della solidarietà, ai criteri della sussidiarietà, collaborazione, della cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni costituzionali.

 7. Ai sensi del presente articolo, in mancanza di diversa ed  esplicita indicazione, si considerano cittadini del Comune di  Belmonte Calabro tutti coloro che sono  residenti nel territorio comunale  e coloro che con esso abbiano  un rapporto qualificato e  continuativo per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi.

  8. Il Comune sviluppa e promuove l’integrazione dei cittadini di altre nazionalità nel tessuto sociale ed economico del territorio comunale, valorizzando e rispettando le diverse forme di cultura, socialità e costume.

- Art. 4 -

LINEE DI SVILUPPO 

    1.    Il  Comune  di  Belmonte Calabro,  sulla  scorta  delle   sue tradizioni storiche  e culturali,  segnate da  un'antica  autonomia,   da  forti  tensioni partecipative e  democratiche, che  hanno  visto la  popolazione  di Belmonte Calabro partecipare a  molte   vicende della storia;  da  un ingente patrimonio storico  e  artistico, che  si legge  oggi  nella personalità originale  e straordinariamente  ricca del  suo  Centro Storico, ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a)      la promozione della cultura della pace, della libertà e dei diritti umani mediante  iniziative  culturali e di ricerca, di  educazione, di cooperazione e di  in formazione;

b) la ricerca, tramite gemellaggi o altre forme di relazioni permanenti, con città di tutto il mondo, di legami di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia;

c) il superamento degli squilibri economici, sociali e  territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale promovendo la cultura della solidarietà nella comunità locale;

d) il riconoscimento del concetto dello sviluppo sostenibile come propria guida per commisurare il livello di vita della propria comunità alla capacità di carico della natura e l’integrazione delle varie dimensioni della sostenibilità, ambientale, economica, finanziaria, sociale, come condizione essenziale per uno sviluppo equo e duraturo;

e) il riconoscimento della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, favorendone lo sviluppo in sintonia con le vocazioni del territorio, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

f) il divieto di installazione  in tutto il  territorio comunale  di qualsiasi base militare,  postazione missilistica  o deposito  di armi atomiche e scorie radioattivi ("Comune denuclearizzato");

g) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali,  storiche e culturali presenti nel  nostro territorio per  garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

h) il riconoscimento della differenza di genere e le pari opportunità tra i sessi come valore  positivo al quale informare l'organizzazione dei servizi e  l'articolazione della partecipazione, nell'obiettivo generale di  riconoscere i bisogni e valorizzare le capacità di tutte le  componenti della comunità;

i)la valorizzazione della dimensione multi etnica e l’assunzione dell’obiettivo dell’incontro tra culture diverse all’interno dei programmi culturali

l) la tutela e  l'integrazione dei soggetti  deboli, la tutela e la valorizzazione della famiglia

m) la salvaguardia e la valorizzazione  del patrimonio culturale  ed architettonico, sia attraverso azioni amministrative  straordinarie, sia  attraverso la  cooperazione  con altre  "Piccole  città d'arte" della provincia e d'Italia;

n)  la promozione e salvaguardia di colture agricole di qualità, con particolare riferimento al Pomodoro di Belmonte,  con il divieto assoluto di coltivazioni contenenti O.G.M. su tutto il territorio comunale, fin quando non sarà chiarito inequivocabilmente da parte di organismi pubblici nazionali che non sono dannosi alla salute;

Il Comune di Belmonte Calabro riconosce nell’ambiente una delle componenti qualificanti e di progresso, per la sicurezza e tutela dell’essere umano, e da valorizzare per il bene comune. Adotta le misure necessarie per la conservazione ed il recupero delle zone particolarmente rilevanti sotto il profilo ambientale, paesaggistico e naturalistico. Difende dagli inquinamenti il patrimonio idrico e quello ambientale sotto ogni aspetto.

T I T O L O    II

S E D E 

- Art. 5 - 

    Il Comune di Belmonte Calabro ha sede in Belmonte Calabro. La  sede del  Comune può essere modificata con la procedura di cui ai successivi articoli.                        

    La modificazione della sede può avvenire per iniziativa:

    a) del Consiglio Comunale

    b) dei cittadini. 

- Art. 6 - 

    Per la modificazione della sede di iniziativa del Consiglio Comunale occorre che la proposta, depositata almeno trenta giorni prima della convocazione, venga deliberata in due sedute successive con un intervallo di due mesi, e che in tutte e due le sedute abbia  riportato il voto favorevole dei  due terzi dei consiglieri  assegnati al Comune.

    Se in una delle due  votazioni la proposta di modificazione  non raggiunge la maggioranza richiesta, questa  viene abbandonata e  non potrà essere riproposta per almeno cinque anni.

    La deliberazione di modificazione della sede, approvata come  al primo  comma,   diviene   esecutiva   dopo un mese dalla sua ripubblicazione. 

- Art. 7 - 

    La modificazione della sede del Comune per iniziativa dei cittadini può avvenire mediante richiesta  di referendum da  parte di  un numero di elettori pari ad 1/10 degli aventi diritto, con la  procedura di cui agli artt. 52 e segg.  del presente Statuto. 

- Art. 8 -

ALBO PRETORIO 

1.      Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo 

      Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai

      regolamenti.

2.      La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l' integralità e la facilità di lettura.

3.      Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al n.1 avvalendosi di un messo comunale e, su

      attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

T I T O L O III 

STEMMA E GONFALONE 

- Art. 9 - 

    Il Comune ha un suo stemma con le seguenti caratteristiche:

 

.

    Lo stemma è quello di cui al Decreto del Capo del Governo in data ,  che stabilisce  anche  le  caratteristiche  del gonfalone. 

2        Art. 10 –

 

    E' fatto divieto a chiunque di riprodurre lo stemma del  Comune, per fini commerciali o politici.

    Il Consiglio Comunale, con proprio regolamento, determina i casi in cui può essere consentito usare lo stemma da parte dei privati.

 

-         Art. 11 –

-           Il gonfalone del Comune ha  le seguenti caratteristiche:                                                                        

    L'uso del gonfalone sarà disciplinato da apposito regolamento.


 

T I T O L O    IV°

 

LEGGE FONDAMENTALE

 

- Art. 12 -

 

  Nel  corso  delle  norme  seguenti   il  richiamo  alla   "legge fondamentale" è sempre riferito al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 “T.U. degli Enti Locali” e successive modifiche .


 

T I T O L O   V°

 

- Art. 13 -

 

 

1. Sono organi del Comune:

     il Consiglio comunale,

     la Giunta comunale,

     il Sindaco.

 

    2. Spetta agli  organi elettivi  la funzione  di  rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi stabiliti dal presente Statuto.

    3.  La  legge,   i  regolamenti   e  lo   Statuto   disciplinano l'attribuzione delle  funzioni ed  i  rapporti fra  gli  organi  per realizzare  un'efficiente  ed  efficace  forma   di  governo   della collettività comunale.

 

- Art.14 -

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

- C o m p e t e n z e -

 

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera  comunità  ed  esplica   la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti  fondamentali e atti di controllo.

2. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico - amministrativo in  atti quali risoluzioni  ed Ordini  del Giorno,  contenenti  obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.

3. Lo strumento di indirizzo politico  fondamentale è comunque  rappresentato dalla Direttiva Generale. Essa deve esprimere in  modo articolato e specifico, anche con la presentazione, ove  necessario, di un eventuale  piano finanziario, il  proprio contenuto  e potrà interessare l'attività amministrativa del  Sindaco,   della Giunta, dei singoli assessori, dei consorzi,  delle aziende  speciali, delle istituzioni e delle società di cui il Comune è  parte, così come tutte le questioni di competenza del Consiglio,  in particolare i bilanci e gli  atti di pianificazione  urbanistica,   per i quali riveste il carattere dell'obbligatorietà.

4. Indirizza altresì l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatorio.

 

   5. Negli atti fondamentali non possono essere comprese  determinazioni di carattere attuativo e  di dettaglio e gli stessi  devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti  fondamentali e che non siano  di mera esecuzione e che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

6. Per  l'esercizio  delle  funzioni   di  controllo   dell'attività dell'ente il regolamento del Consiglio  Comunale disciplinerà  le modalità di esame  e controllo  dei consuntivi,  delle  relazioni della Giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini  conoscitive che prevedano altresì l'audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa con il Sindaco, del segretario e dei funzionari responsabili dei servizi. 

7. Il Consiglio Comunale esercita la  potestà di  auto – organizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate da apposito regolamento.

 

- ART. 15 -

CONVOCAZIONE

 

    1. Il Consiglio Comunale  è convocato e  presieduto dal Presidente eletto tra i consiglieri compreso il Sindaco.   Spetta  al  regolamento assicurare idonee procedure per la convocazione del Consiglio.

            2. La prima seduta del Consiglio è convocata è presieduta dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione . In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione , provvede in via sostitutiva il Prefetto.

    3. Quando  lo richieda  almeno  un quinto  dei  consiglieri,  il  Presidente è  tenuto  a  riunire  il  Consiglio, secondo le modalità fissate dal Regolamento,  entro  20  giorni  dal ricevimento della richiesta  e ad  inserire nell'ordine  del  giorno l'esame delle questioni richieste.

 

- Art. 16 -

ORGANI DEL CONSIGLIO

 

Sono organi del Consiglio Comunale:

     il Presidente,

     i gruppi consiliari,

     la conferenza dei capigruppo.

 

 

Art. 17 –

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

 

      Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio nelle prime due votazioni.

   Nella terza votazione si effettua il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

   Il Presidente rimane in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale; può essere revocato con mozione di sfiducia motivata, sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, approvata con voto palese a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare in entrambi i casi il Sindaco.

   Per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale degli uffici e del personale del Comune, individuati nel Regolamento del Consiglio Comunale.

   Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una preventiva ed adeguata informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte all’esame del Consiglio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 18 –

IL  VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

 

   Nella prima riunione del Consiglio comunale viene eletto a scrutinio segreto, con le stesse modalità previste per il Presidente, anche un Vice presidente scelto fra i consiglieri designati dai gruppi consiliari di minoranza.

   Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento e vacanza.

   Nel caso di assenza, impedimento e vacanza anche del Vice presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere Anziano.

 

 

- Art. 19 -

CONSIGLIERE ANZIANO

 

    Ad ogni fine previsto dalla  legge o dallo Statuto,  è consigliere anziano il consigliere che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

 

- Art. 20 -

COMPITI DEL PRESIDENTE

 

Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, cura di concerto con il Sindaco la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell’ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con i Gruppi consiliari, coordina l’attività delle Commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio, in particolare  ne  dirige   i dibattiti, fa  osservare  il  regolamento  del  Consiglio  Comunale, concede la parola,  giudica la  ricevibilità dei  testi  presentati, annuncia il  risultato  delle  votazioni  con  l'assistenza  di  due scrutatori da  lui  scelti,  assicura l'ordine  della  seduta  e  la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la  seduta ed  ordinare  che  venga  espulso   dall'aula  il  consigliere   che reiteratamente violi  il regolamento  o  chiunque del  pubblico  sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

 

- Art. 21 -

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

 

    1.  Tutti  i  consiglieri  debbono   appartenere  a  un   gruppo consiliare.

    2.  Ciascun  gruppo   deve  essere   composto  da   almeno   tre consiglieri.

    3. I consiglieri che non possono costituire un gruppo o che  non abbiano dichiarato di  voler  appartenere ad  un gruppo  formano  il gruppo misto.

    4. Un gruppo può essere composto  anche da due consiglieri o  da un solo consigliere, purché questi siano gli unici o l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto due o un solo seggio.

    5. Ciascun gruppo  elegge  un presidente,  in una  riunione  del gruppo  appositamente  convocata  con  le  modalità  stabilite   dal regolamento del Consiglio Comunale.

    6. In difetto dell'elezione  di cui al comma  5, è  considerato presidente del gruppo il consigliere  che precede per  età il  gruppo stesso.

 

 

 

- Art. 22 -

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

 

    1. La conferenza  dei  capigruppo è  formata dai  presidenti  di ciascun gruppo consiliare e rappresenta l’organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

    2. Il  regolamento  determina  i  poteri  della  Conferenza  dei Capigruppo e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

    3.Ai capigruppo consiliari sono comunicate, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, le deliberazioni della Giunta.

 

- Art. 23 -

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

 

    1. Il Consiglio  Comunale istituisce  nel suo  seno  Commissioni Consiliari permanenti.

    2. Il regolamento determina il numero e le competenze delle commissioni consiliari permanenti, costituite in modo che ciascuna corrisponda ad un'area funzionale individuata sulla base della struttura organizzativa del Comune.

    3.Una ulteriore commissione ha funzioni di controllo e garanzia, ed è presieduta da un consigliere di opposizione.

 

- Art. 24 -

COMMISSIONI SPECIALI E TEMPORANEE

 

   Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali e temporanee per lo studio, la valutazione e l’impostazione di interventi, progetti, piani di particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il Presidente, stabilito l’oggetto dell’incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

   Su proposta del Sindaco, o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti degli organi elettivi. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi in misura proporzionale.

   Nel provvedimento di nomina viene designato il Presidente, precisato l’ambito dell’inchiesta ed il termine entro il quale la Commissione deve concluderla e  riferire al Consiglio.

 

- Art. 25 -

I CONSIGLIERI

 

    1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono  regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale  costantemente rispondono. Per quanto riguarda la materia di eleggibilità ed ineleggibilità si demanda alla normativa vigente in materia.

    2. Il Consigliere comunale assume la carica con la proclamazione degli eletti o con la deliberazione di surroga.

    3. Le dimissioni  dalla carica  di consigliere,  indirizzate  al Presidente del Consiglio, devono  essere  assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione.Esse sono irrevocabili e, previa verifica di veridicità, non necessitano di  presa  d'atto e  sono  immediatamente  efficaci. Il Consiglio, entro  e non  oltre  dieci giorni,deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari,  con separate  deliberazioni, seguendo l'ordine di  presentazione delle  dimissioni quale  risulta dal protocollo.

            4. Le cause di decadenza del consigliere comunale sono regolate dalla legge e dal presente statuto. La decadenza dalla carica di consigliere per la mancata partecipazione alle sedute è dichiarata dal consiglio a seguito di assenza ingiustificata del consigliere a tre adunanze consecutive. L’avvio del procedimento di dichiarazione della decadenza è comunicato all’interessato dal presidente del consiglio, assieme all’invito a far valere di fronte al consiglio, nella prima seduta utile, le eventuali giustificazioni. La delibera con la quale si pronuncia la decadenza è adottata in seduta pubblica a scrutinio segreto e notificata all’interessato entro i cinque giorni successivi.

 

- Art. 26 -

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

 

    1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro  aziende, istituti o enti  dipendenti, tutte le notizie e le  informazioni in loro  possesso, utili  all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

    2. I consiglieri comunali hanno diritto di informazione su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme  definite dal regolamento.

    3. Ciascun consigliere  è tenuto  ad eleggere un  domicilio  nel territorio comunale.

    4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere  deve comunicare ogni anno, secondo le modalità stabilite nel regolamento, i redditi posseduti.  La  stessa norma  si applica  agli  assessori,laddove si tratti di non consiglieri, ed al difensore civico.

 

- Art. 27 -

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

    Le regole di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal relativo regolamento.

 

- Art. 28 -

LA GIUNTA COMUNALE

 

c o m p e t e n z e

 

    1. La Giunta collabora con  il Sindaco nell'amministrazione  del Comune per l'attuazione  degli indirizzi generali del Consiglio  e svolge le   attività conseguenti alle proprie competenze collegialmente.

    2. Compie gli atti di amministrazione  che non siano  espressamente riservati dalla legge  al Consiglio  comunale e che  non  rientrino, sulla base  della  legge  e dello  Statuto,  nella  competenza  del Sindaco, degli  organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti.

    3. Riferisce al Consiglio  Comunale circa la  propria attività  con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del  conto consuntivo.

    4. Esercita  attività  di  impulso  nei  confronti  del   Consiglio Comunale.

    5. Gli Assessori  esterni partecipano  alle  sedute  del  Consiglio senza  diritto  di   voto:  tutti  gli   assessori  rispondono   alle interrogazioni e  interpellanze che  riguardano  la  loro  attività, relazionano sulle  proposte di  deliberazione  della  Giunta,  sulle quali possono prendere la parola nella discussione.

    6. E'  di  competenza  della  Giunta  l'adozione  dei   regolamenti sull'ordinamento degli  Uffici  e  dei  servizi,  nel  rispetto  dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

 

- Art. 29 -

ATTIVITA' PROPOSITIVE E DI IMPULSO

 

    1. L'attività propositiva della Giunta si realizza  mediante l'approvazione di proposte di deliberazione nelle materie  riservate al Consiglio, complete di istruttoria  e dei pareri di cui  all'art.49 della legge fondamentale.

    2. L'attività di impulso consiste nella formulazione  tempestiva delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali soggetti a termine e nella richiesta  di discussione della proposta in Consiglio Comunale.

 

- Art. 30 -

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

 

    1. La Giunta è composta  dal Sindaco che la presiede  e da minimo tre assessori fino ad un massimo di sei.

    2. Possono essere eletti assessori , oltre ai consiglieri comunali  ,  anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché non candidati per le elezioni del consiglio in carica. Fra gli assessori eletti il Sindaco  individua e nomina  il Vice-Sindaco .

    3. Per essere nominati Assessori esterni occorre essere in possesso  dei requisiti  di   compatibilità  ed   eleggibilità  alla   carica   di Consigliere.

    4. Non possono far parte della Giunta  i discendenti, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado  di parentela in linea retta escluso i collaterali.

 

- ART. 31 -

NOMINA DELLA GIUNTA

 

    1.  Gli  Assessori  sono  nominati   dal  Sindaco  con   proprio provvedimento, nel quale individua anche  il Vice Sindaco. Nello stesso provvedimento di nomina,  o con successivo  atto, il  Sindaco può delegare al Vice - Sindaco ed ai singoli Assessori l'esercizio  di funzioni di  sua competenza  ordinate  organicamente per  materie  o gruppi di materie.

    2. La nomina e le deleghe devono essere accettate per iscritto.

    3. Della nomina  della  Giunta il  Sindaco dà  comunicazione  al Consiglio nella prima seduta utile.

    4. L'atto di delega e la sua revoca sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

 

- Art. 32 -

FUNZIONAMENTO

 

    1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.

    2. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta telefonicamente o telegraficamente nella giornata antecedente la seduta e la Giunta è da ritenere  regolarmente convocata quando sia  presente la maggioranza dei suoi componenti. Ulteriori forme di funzionamento possono avvalersi dalle disposizioni  autoregolentative della stessa. L'ordine del giorno della  riunione di Giunta è redatto, su indicazione del Sindaco, dal  Segretario o funzionario da lui delegato e contiene comunque  l'elencazione di tutte le proposte di  deliberazione depositate in segreteria  con l'attestazione del Segretario di compiuta istruttoria.

    3.  La  Giunta  delibera  con  l'intervento  di  un  numero   di componenti superiore  alla metà  di  quelli assegnati,  compreso  il Sindaco.

    Le  deliberazioni  sono  assunte  a  maggioranza  assoluta   dei votanti; in caso di parità prevale quello  del Sindaco o di chi  legittimamente presiede la seduta in sua vece.

    4.   Hanno   diritto   di   proposta   scritta   alla    Giunta, nell'osservanza dell'art. 49 della legge fondamentale:

- il Sindaco

- gli assessori

- il segretario generale

- i dirigenti

    La capacità propositiva del segretario è limitata all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa. La capacità propositiva del dirigente è limitata alle materie ed attività  affidate in via esclusiva alla sua responsabilità gestionale.

    5. Il  segretario prende  parte  all'attività della  Giunta  con capacità  di   iniziativa   in   ordine   agli   aspetti   attinenti all'organizzazione e  funzionamento della  gestione  amministrativa, con funzioni consultive, referenti  e di assistenza.  Le sedute  non sono pubbliche. I  responsabili dei servizi  possono assistere  alla seduta  di  Giunta  al  fine  di  fornire,  su  richiesta,  elementi valutativi. Il verbale dell'adunanza è redatto dal Segretario che lo sottoscrive insieme al sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece.

 

- ART. 33 -

DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI

 

    1. Le dimissioni degli Assessori  sono indirizzate per  iscritto al Sindaco e sono efficaci dalla loro assunzione al protocollo , previa verifica di controllo dell’interessato.

    2. Il Sindaco  dà comunicazione  delle dimissioni  al  Consiglio nella prima adunanza  utile unitariamente  al nominativo  dei  nuovi assessori.

 

- ART. 34 -

REVOCA DEGLI ASSESSORI

 

    1. Il Sindaco può revocare uno o più  Assessori  con  atto motivato.

    2. L'atto  di  revoca  è comunicato  al  Consiglio  nella prima riunione  successiva  all'evento . La revoca può essere effettuata unitamente al provvedimento di sostituzione .

 

- Art. 35 -

NOMINA DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI

 

    1.  Quando  la  norma  preveda  che  nelle  commissioni  interne all'Ente vi siano membri aventi la qualifica di consiglieri, la Giunta, prima di procedere alla costituzione della Commissione, richiede al consiglio la designazione dei suoi membri,  nel numero richiesto dalla  norma. La designazione avviene nel rispetto dei diritti delle minoranze.

    2. Qualora il Consiglio non deliberi le designazioni entro dieci giorni dall'inserimento  della  richiesta  nell'ordine del giorno,provvede il Sindaco nei successivi cinque giorni,  sentiti i  capi gruppo consiliari.

    3.  Trascorso inutilmente  tale termine, la  Giunta  provvede comunque alla nomina della Commissione,  sentiti i capigruppo per  i membri di estrazione consiliare.

 

- Art. 36 -

DELIBERAZIONI IN VIA D'URGENZA

 

    1. La  Giunta,  in  caso di  urgenza,  adotta  le  deliberazioni attinenti a  variazioni  di bilancio  di  ordinaria  competenza  del consiglio.

    2. Le predette deliberazioni decadono se non inserite per la ratifica nell'ordine del giorno del  consiglio entro 60 giorni da quello di adozione.

La decadenza è dichiarata dal Segretario.

    3.  Il  Consiglio,  nel  caso   in  cui  rifiuti  totalmente   o parzialmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti  necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

 

- Art. 37 -

I L     S I N D A C O

 

Ruolo e competenze

 

    1. Il Sindaco  è il  capo del governo  locale ed  in tale  veste esercita   funzioni   di   rappresentanza,    di   presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

    2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle      strutture gestionali - esecutive.

    3. Al Sindaco, oltre  alle competenze di  legge, sono  assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza  e poteri  di autorganizzazione  delle competenze connesse all'ufficio.

 

Art. 38 –

PROGRAMMA DI GOVERNO

 

   Il sindaco entro 60 giorni dalla proclamazione della sua elezione, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

   I Consiglieri comunali hanno la facoltà di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante la presentazione di apposite proposte.

   Le linee programmatiche sono approvate dal Consiglio Comunale.

   Con cadenza annuale, il Consiglio Comunale provvede, in occasione della discussione del Bilancio Consuntivo è comunque entro il trenta settembre,  a verificare le attuazioni di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E’ in facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Art. 39 -

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

 

Il Sindaco:

 

a) ha la rappresentanza generale dell'ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività  politico - amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli assessori;

d) può sospendere l'adozione degli atti specifici concernenti  l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e) impartisce  direttive  al   Segretario  generale   al  fine del coordinamento dei dirigenti. Può in  caso  di  inerzia o di inosservanza delle direttive da parte dei  dirigenti,  con decisione motivata rimettere  gli atti  ad altri dirigenti  o  al Segretario.

f) ha facoltà di delega;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti  pubblici previsti dalla  legge, sentiti la Giunta o il Consiglio Comunale;

h) convoca i comizi per i referendum consultivi;

i) determina gli orari  di apertura  al pubblico degli  uffici, dei servizi, e degli esercizi comunali,  sentiti la Giunta e/o le  istanze di partecipazione, ove lo ritenga opportuno;

l) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di  dimissioni perché il consiglio comunale  prenda atto della  decadenza della Giunta.

m) Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base  degli indirizzi stabiliti  dal Consiglio;

n) Provvede in base  alle  modalità ed  ai criteri  stabiliti  dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione:

a)      alla nomina del Direttore Generale,

b)      alla nomina e revoca dei Dirigenti delle strutture organizzative, attribuzione e definizione degli incarichi  dirigenziali,di alta specializzazione, e quelli di collaborazione esterna.

o) Può delegare al Segretario o ai dirigenti  la sottoscrizione  di specifici atti.

p) Nomina e revoca il Segretario  secondo i criteri stabiliti  dalla legge.

 

- Art. 40 -

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

 

1. Il Sindaco:

 

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici o servizi  informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale o dei funzionari, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'ente;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;

d) può disporre l'acquisizione  di atti,  documenti ed  informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i  rappresentanti legali  delle stesse e informa il Consiglio  comunale di eventuali fatti  rilevanti che emergono dall'esame;

e) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue  funzioni nei confronti delle  istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le  loro attività secondo  gli obiettivi  indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

- Art. 41 -

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

 

1. Il Sindaco:

a) propone al Presidente del Consiglio gli argomenti dell’ordine del giorno del Consiglio di iniziativa della Giunta;

b) propone gli argomenti da trattare  e dispone con atto formale, via e-mail o anche telefonicamente  la  convocazione della Giunta e la presiede;

c) ha potere di delega generale  o parziale delle sue competenze  od attribuzioni ad uno o più assessori o consiglieri comunali;

d) può delegare al Segretario Comunale o ai Dirigenti - Funzionari la sottoscrizione di particolari, specifici atti non rientranti  nelle attribuzioni  delegate ad assessori;

 Art. 42 -

DIMISSIONI DEL SINDACO

 

    1. Le  dimissioni  del Sindaco  comportano  la  decadenza  della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.L’autentictà deve essere verificata dal segretario comunale.

    2. Le  dimissioni sono  presentate  per iscritto  e la  data  di presentazione deve essere riferita all'acquisizione della stessa  al protocollo del Comune; se le dimissioni sono presentate nel corso di una seduta del Consiglio comunale,  con verbalizzazione, la data  di presentazione è quella della seduta stessa.

    3. Le dimissioni divengono irrevocabili decorsi venti giorni dal termine di presentazione di cui al comma precedente.

 

- Art. 43 -

IL VICE SINDACO

 

    1. Il Vice Sindaco è  l'assessore che riceve dal Sindaco  delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

    2. Gli Assessori in caso  di assenza o di  impedimento del  Vice Sindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

    3. Delle deleghe rilasciate  al Vice Sindaco  ed agli  assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

 

T I T O L O  VI°

 

Capo I°

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

 

 

- Art. 44 -

PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

Il Comune promuove e favorisce la partecipazione alla vita pubblica e amministrativa di tutti i cittadini, sia in forma individuale che in forma associata.

 

- Art. 45 -

ASSOCIAZIONISMO

 

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti nel proprio territorio.

A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

 

 

- Art. 46 -

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

 

Ciascuna associazione registrata ha diritto di accedere ai dati inerenti all’attività svolta in possesso dell’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

 

- Art. 47 -

VOLONTARIATO

 

Il comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente, del patrimonio artistico e monumentale.

Il volontariato potrà essere consultato sui programmi dell’ente e collaborare a progetti, studi e sperimentazioni.

Il Comune accerta che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

 

 

 

- Art. 48 -

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

 

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento al fine di garantire a tutte le associazioni pari opportunità. Eventuali regolamenti in vigore che dovessero essere conformi al nesso del presente articolo restano operativi fino a nuove modifiche.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

 

- Art. 49 -

COMITATI DI PARTECIPAZIONE

 

    1. Il Comune istituisce, in armonia con i principi della costituzione e secondo quanto previsto dal D.lgs 267/2000, Comitati di PARTECIPAZIONE quali organismi di partecipazione, aggregazione ed iniziativa dei cittadini, di consultazione qualificata e di gestione di affari determinati come indicato dall’apposito regolamento.

    2. La nomina dei Comitati di Partecipazione avviene secondo le modalità definite dal regolamento.

    3. Il regolamento prevede, altresì, il numero dei membri, le eventuali deleghe del Sindaco e del Consiglio e la  sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni.

 

- Art. 50 -

INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI ALTRE NAZIONALITA’

 

1.      Il Comune sviluppa e promuove l’integrazione dei cittadini di altre  nazionalità nel tessuto sociale ed economico del territorio, valorizzando e rispettando le diverse forme di cultura, socialità e costume.

2.       Nel segno di una società multietnica e multirazziale, può istituire organi di rappresentanza e strumenti di partecipazione alla vita pubblica e amministrativa dei cittadini di altre nazionalità stabilmente e regolarmente residenti nel proprio territorio.

3.      Gli strumenti e le forme di partecipazione saranno definite dal Consiglio Comunale  con apposito regolamento.

 

- Art. 51 -

CONSULTAZIONI POPOLARI

 

    1.  Il   Comune  promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza e/o delle organizzazioni, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni della cooperazione, degli enti con sede ed operanti nel territorio, categorie economiche in generale e di qualsiasi altra associazione democratica, formazione economica o sociale, anche su specifica loro richiesta, in materie di  esclusiva competenza locale.

    2. La consultazione deve  comunque aver luogo  sui progetti  del Piano Regolatore Generale,  dei Piani  Commerciali e dei  piani  del traffico e loro varianti.

    3. Il regolamento del decentramento  e della partecipazione  disciplina l'indizione  e l'esecuzione  della  consultazione  che  non possono aver luogo  in coincidenza  con consultazioni  elettorali  e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale.

 

- Art. 52 -

REFERENDUM

 

    1. L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale della popolazione degli elettori del consiglio comunale, su  questioni interessanti  la generalità  della  collettività cittadina, aventi notevole rilievo e  alto contenuto di  conseguenze operative.

    2. L'oggetto del referendum deve rientrare tra le materie di  esclusiva competenza locale; le seguenti  materie non possono  costituire oggetto di consultazione referendaria:

a)      norme statutarie, fatta eccezione per quanto previsto per la sede del Comune;

b)      tributi comunali;

c)      tariffe dei servizi pubblici;

d)      le decisioni assunte  dal consiglio comunale  nei dodici  mesi precedenti l'indizione della consultazione.

e)      Le opere pubbliche già realizzate o in corso di realizzazione;

f)        Gli investimenti previsti in bilancio  se il referendum  viene proposto oltre la data  del 1 gennaio  dell'anno successivo  a quello di approvazione del bilancio.

g) atti emanati dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo;

h) gestione del personale.

 

3. Dopo la pubblicazione del  decreto di indizione dei comizi  elettorali per  il rinnovo  del  Consiglio Comunale  non  può essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

 

- ART 53 -

PROMOZIONE DEL REFERENDUM

 

            Il Referendum consultivo può essere indetto:

a)      su deliberazione del Consiglio comunale, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati;

b)      su richiesta di un numero di cittadini elettori non inferiore al 25% degli aventi diritto al voto;

La richiesta di referendum deve contenere l’indicazione del quesito referendario che si intende sottoporre alla votazione.

La predetta richiesta, sottoscritta da almeno 30 elettori (promotori), deve essere depositata presso la Segreteria generale.

Dell’iniziativa referendaria viene data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune.

Per la raccolta delle firme devono essere usati foglio di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all’inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum.

Successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio i fogli di cui al comma precedente devono essere presentati, a cura dei promotori o di qualsiasi elettore, alla Segreteria comunale.  Il funzionario preposto all’Ufficio Segreteria appone ai fogli il bollo dell’Ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro 2 giorni dalla presentazione.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, il cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore ed il comune nelle cui liste elettorali questo è iscritto.

Le firme debbono essere autenticate da un notaio nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto,  nelle liste elettorali, l’ elettore la cui firma è dal segretario comunale o consigliere comunale.  L’autenticazione deve recare l’indicazione della data in  cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni da atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o comunque impedito di apportare la propria firma.

La raccolta delle firme deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’iniziativa referendaria.

 

- ART 54 -

OPERAZIONI REFERENDARIE

 

            Il quesito referendario, corredato dalle firme degli elettori deve essere depositato nella Segreteria comunale. Il sindaco ed il segretario valutano preliminarmente  la copertura finanziaria necessaria a dare seguito alla proposta referendaria od altrimenti non accoglibile nonchè l’aspetto legale.

            Entro 15 giorni dal deposito, l’Ufficio elettorale comunale verifica il possesso dei requisiti dei cittadini firmatari e trasmette l’esito della verifica al Sindaco.

            Il Sindaco nei 10 giorni successivi convoca la Commissione affari generali e istituzionali che esprimerà il parere sotto il profilo dell’ammissibilità.

            Entro i successivi 20 giorni la proposta viene trasmessa per l’approvazione al Consiglio comunale che fissa la data della consultazione elettorale da tenersi normalmente nei mesi di aprile/maggio od ottobre/novembre e non  in coincidenza con altre operazioni di voto.

 

La votazione si terrà in un giorno di domenica dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

Per ogni frazione può essere istituito un centro di raccolta del voto dove i cittadini aventi diritto potranno recarsi nel giorno stabilito e negli orari sopra indicati per esprimere il proprio voto. I locali che ospiteranno detti centri di raccolta del voto verranno individuati dall’Amm.ne Comunale.

In ogni centro di raccolta del voto, le operazioni saranno gestite da due persone, delle quali una individuata tra i dipendenti comunali che abbiano dato la loro disponibilità ed una estratta a sorte dall’Albo degli Scrutatori.

Nei centri di raccolta del voto con più di 300 elettori le operazioni saranno gestite da tre persone, delle quali una individuata tra i dipendenti comunali che abbiano dato la loro disponibilità e due estratte a sorte dall’Albo degli Scrutatori. A tali adempimenti provvederà l’ ufficio Elettorale Comunale, nei giorni che vanno dal 25° al 20° giorno antecedente la data fissata per la votazione.

Alle persone così individuate verrà notificato apposito avviso di affidamento dell’incarico. Coloro che intendono rinunciarvi dovranno comunicarlo per iscritto al Sindaco entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la votazione e saranno sostituiti da altre persone appositamente individuate in un congruo numero dallo stesso Ufficio Elettorale agli adempimenti di sopra al fine di sopperire ad eventuali rinunce.

Ai componenti dei seggi verrà attribuito un compenso onnicomprensivo che sarà stabilito dall’Amm.ne Comunale, tenendo conto degli importi corrisposti ai Presidenti di Seggio nelle ultime consultazioni referendarie.

Delle operazioni di voto e di spoglio delle schede sarà redatto in ogni centro di raccolta un apposito verbale.

 

- Art. 55 -

ESITO REFERENDUM  

 

            Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto con l’esclusione dei  residenti permanenti all’estero.

            L’esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco.

            Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio comunale adotta gli atti di indirizzo relativi all’esito della consultazione.

 

- Art. 56 -

OPERATIVITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO

 

   1.  Entro  15  giorni  dalla  proclamazione  dei  risultati   del referendum, il  Sindaco sottopone  al  consiglio e  alla  Giunta,  a seconda delle competenze, i risultati del referendum.

   2. Le decisioni dell'organo di  governo non possono,  di norma,  discostarsi, nella sostanza, dall'indicazione consultiva. Il  mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve, in ogni caso, essere deliberato, con adeguate motivazioni, da una maggioranza dei  2/3 più uno dei consiglieri assegnati al Comune.

  Capo  II

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

 

- Art. 57 -

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

   1.  In  ogni  procedimento  relativo  all'adozione  di  atti  che incidono su  situazioni giuridiche  soggettive  in modo  diretto  ed indiretto, con esclusione  dei procedimenti  tributari e  di  quelli diretti all'emanazione di atti  normativi, amministrativi  generali, di pianificazione e di programmazione, si applicano le norme  contenute negli artt.  5, ultimo  comma, 7,8,9,10  della legge  7  agosto 1990, n. 241.

   2. Titolari dell'obbligo di comunicazione sono i responsabili dei servizi o i dipendenti formalmente assegnatari della  responsabilità dell'istruttoria.

   3. Il Segretario vigila sull'osservanza  delle norme contenute  e richiamate nei commi precedenti, riferendo al Sindaco.

 

- Art. 58 -

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 

   Sino a quando non si sia proceduto a determinare formalmente l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di  ogni altro  adempimento procedimentale e dell'adozione dell'atto finale,  l'individuazione del dirigente è deriva direttamente dal regolamento organico e dalla pianta organica vigente.

 - Art. 59 -

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

 

   1. I cittadini del Comune, singoli o associati, hanno diritto  di accesso agli atti amministrativi ed a quelli in essi richiamati  secondo le norme del regolamento del decentramento e della  partecipazione le quali dovranno comunque riguardare:

   a) la disciplina per l'individuazione del responsabile di ciascun tipo di  procedimento;

   b) le norme per garantire ai cittadini, singoli o associati,  in formazioni sullo stato degli atti e procedure e sull'ordine di esame delle istanze  o domande presentate,  con fissazioni  di termini entro i  quali debbono essere completate  le singole procedure;

   c) l'esercizio della facoltà dei cittadini e delle loro  associazioni di acquisire  le informazioni di  cui dispone  l'Amministrazione specie in materia ambientale e di tutela del suolo;

   d) la disciplina dell'accesso alle strutture e ai servizi del Comune, dei comitati di   partecipazione,    tutelando    il funzionamento degli   stessi,   delle   organizzazioni    di   volontariato e delle libere forme associative;

   e) la tutela del diritto di  accesso ai documenti  amministrativi in  possesso dell'ente,  consistenti in ogni  rappresentazione      grafica, fotocinematografica o di qualunque  altra specie  del      contenuto degli atti, anche interni, formata  dall'Amministrazione Comunale  o comunque  dalla  stessa utilizzata  ai  fini    dell'attività amministrativa;

   f) la disciplina del rilascio delle  copie al puro prezzo di  costo;

   g) l'indicazione delle materie in cui  il Sindaco ha la  facoltà, con proprio decreto motivato, su  proposta del Responsabile del servizio interessato, di inibire temporaneamente l'esibizione pubblica  ed il  rilascio di copia di  atti dell'amministrazione se  la loro  diffusione  possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone,      dei gruppi o delle imprese  o possa impedire o gravemente  ritardare l'azione amministrativa;

   h) l'esclusione del diritto di accesso agli atti interni, ai procedimenti  tributari  e  a  quelli  relativi  ai  procedimenti disciplinari.

2. Ciascun cittadino può far  valere, innanzi alle  giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

 

- Art. 60 -

DIRITTO DI ISTANZA E DI RECLAMO

 

   1. I cittadini residenti, singoli  o associati, hanno facoltà  di rivolgere, al Sindaco  o al Presidente del Comitato di Partecipazione di cui all’art. 49, istanze singole o collettive per  richiedere interventi a tutela  di interessi  personali  e  collettivi o lamentare  disfunzioni   ed irregolarità.

   2. Ogni e qualsiasi istanza deve essere presa in considerazione e produrre un atto scritto con il quale  il Sindaco o  il responsabile di servizio a  cui sia stata affidata  l'istruttoria dell'istanza, formula le valutazioni conseguenti.

   3. L' Ufficio Relazione con il Pubblico tiene  la  raccolta  dei reclami,  sollecita  l'evasione  delle  pratiche,  riferisce   sulle inadempienze.

 

- Art. 61 -

DIRITTO DI PETIZIONE E PROPOSTA

 

   1. I cittadini del Comune  possono rivolgersi in modo  associato, nel numero minimo che sarà determinato dal regolamento del decentramento e della partecipazione, al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Sindaco, agli organi di partecipazione locale per  richiedere, motivando, l'assunzione  o il  cambiamento di  indirizzi  operativi, l'adozione o la revoca di  provvedimenti, proporre l'integrazione  o la riduzione  dei documenti  programmatori  comunali,  miglioramenti organizzativi dei  servizi comunali  e  quant'altro  abbia  comunque caratteristica di rilevanza cittadina o circoscrizionale, esclusa la materia tributaria.

   2. I documenti di cui  sopra, una volta istruiti  ai sensi  dell’art. 49 della  legge fondamentale, sono  comunque  sottoposti entro  trenta   giorni   all'organo   di  governo  cittadino o circoscrizionale, avvertendone il primo firmatario.

 

- Art. 62 -

IL DIFENSORE CIVICO

 

   1. A  norma  del  presente  Statuto  e  secondo  quanto  previsto dall'art.11 della  legge fondamentale,  il  Comune  di Belmonte Calabro può prevede l'istituzione  del difensore  civico.  Il  difensore  civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon  andamento della  Pubblica  Amministrazione  comunale,  segnalando,  anche   di propria iniziativa,  gli abusi,  le  disfunzioni, le  carenze  ed  i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini svolge altresì la funzione di controllo di cui all’art. 127 del D.lgs 237/2000.

   2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni limitrofi per istituire il difensore civico a livello sovracomunale.  Spetterà al Consiglio Comunale la definizione dei criteri e modalità di nomina i requisiti e le prerogative sulla base di apposito Regolamento da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.

 

- Art. 63 -

REQUISITI

 

1. All’Ufficio del difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell’attività svolta, offra comprovate garanzie di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

2. Non possono essere nominati alla carica di difensore civico coloro che:

a) non siano in possesso della laurea in legge o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente e non abbiano una esperienza almeno decennale nella dirigenza pubblica o privata, o nel mondo delle professioni;

b)non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità richiesti per la carica di consigliere comunale;

c) siano titolari di qualsiasi carica pubblica elettiva di primo e secondo grado;

d) siano membri di organismi di controllo del Comune;

e) siano titolari di rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato con il Comune;

f) siano in rapporto di parentela o affinità con gli Amministratori comunali, il Segretario, i dirigenti;

g) siano in rapporto di debito o credito o in lite pendente con il Comune;

h) siano titolari di cariche direttive in enti che hanno rapporti con l’Amministrazione comunale.

3. il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

4. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d’ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

- Art 64 -

ELEZIONE

 

1. Il Difensore civico, qualora non sono state stipulate convenzioni con altri Comuni, è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, per l’elezione, da tenersi nell’adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

2. Nei giorni precedenti l’adunanza del Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio Comunale sottopone alla Conferenza dei Capigruppo una proposta tesa a ricercare una scelta unitaria del Consiglio Comunale.

3. In via ordinaria l’elezione del Difensore civico è iscritta all’ordine del giorno dell’adunanza del Consiglio comunale immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.

4. Il difensore civico rimane in carica  per un periodo massimo di cinque anni , comunque non oltre il mandato di nomina,  dalla data di esecutività della deliberazione di nomina, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

6. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

- Art. 65 -

PREROGATIVE E FUNZIONI

 

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l’Amministrazione comunale, le Aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d’ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all’associazione che ha richiesto l’intervento, le sue valutazioni e l’eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.

5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nella stessa devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

6. Il Difensore civico, con idonea motivazione, può prospettare all’Amministrazione la sostituzione temporanea di dipendenti nella cura della questione oggetto della richiesta di intervento; può  prospettare la sostituzione dei responsabili di uffici e servizi se si riscontrano negligenze e inidoneità gravi e reiterate. Quando ricorrono i casi indicati dalla legge il Difensore civico può segnalare gli stessi agli organi dell’Amministrazione per l’apertura  del relativo procedimento a carico del personale.

7. La Giunta comunale assicura all’ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell’istituto, e ne determina l’indennità, sentita la Conferenza dei Capigruppo, commisurandola percentualmente a quella stabilita dalla legge per il Sindaco.

 

- Art. 66 -

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

 

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dall’art. 8 dello statuto.

2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Presidente del Consiglio iscrive all’ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.

  

T I T O L O   VII°

GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

- Art. 67 -

COLLABORAZIONE TRA ENTI

 

   1. Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze, si conforma ai sensi della norma  contenuta al  6° comma dell'art.  20 della  legge fondamentale, ai piani territoriali  di coordinamento della  provincia e tiene conto del suo programma pluriennale, dandone atto  nella delibera di approvazione della programmazione comunale o,  comunque, di esecuzione di opere pubbliche.

   2. Il Consiglio  Comunale, in  sede di formazione  dei  programmi dell'ente, individua, per gli effetti  della norma contenuta nel 2° comma dell'art. 19 della legge fondamentale, le proposte da avanzare alla Provincia ai fini della programmazione economica,  territoriale e ambientale della  regione ed  indica alla  provincia le  opere  di rilevante interesse provinciale, nel settore economico,  produttivo, commerciale e turistico  nonché sociale,  culturale e  sportivo  che ritiene debbano essere realizzate opportunamente motivando.

   3. Il  Comune si  avvale dell'assistenza tecnico – amministrativa della Provincia, da  disciplinare mediante  convenzione senza  oneri per il Comune.

 

- Art. 68 -

COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI

 

   Il Comune ricerca e promuove  ogni forma di collaborazione con  i Comuni contermini, con la Provincia, con le comunità montane,  quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano  a gestione unitaria con altri enti,  realizzando economie di scala  ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini.

 

- Art. 69 -

FORME DI COLLABORAZIONE

 

   Sono utilizzate, a seconda delle necessità e convenienza, in  relazione al bisogno pubblico da  soddisfare, le forme previste  dagli artt. 30 e 31 della legge fondamentale, con l'osservanza per le convenzioni anche delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 2° e5° della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come indicato dall'art. 15  di questa stessa legge.

 

- Art. 70 -

CONSORZI

 

   Viene confermata l'opportunità di perseguire la forma  consortile per i servizi di volta  in volta individuati  con apposita  delibera dal Consiglio Comunale.

   In sede di revisione periodica dei consorzi il Comune potrà  procedere alla riassunzione in gestione diretta dei servizi sopra indicati qualora le circostanze di  fatto o la mancanza  di accordo  con gli altri enti locali impedisca  la trasformazione delle forme  consortili in quella regolata dall'art. 116 della legge fondamentale.

   Nella convenzione prevista dal 2° comma dell'art. 31 della  legge stessa un'apposita clausola disciplinerà i rapporti fra gli enti  in caso di scioglimento del  consorzio che può  avvenire per  decisione della maggioranza degli enti partecipanti, nonché il caso di recesso singolo anche  in  considerazione  della  negatività  dei  risultati dell'attività gestionale del consorzio stesso.

 

- Art. 71-

FORME DI GESTIONE

 

   1.  L'attività  diretta   a  conseguire,   nell'interesse   della comunità, obiettivi e scopi di  rilevanza sociale, promozione  dello sviluppo economico e civile, compresa  la produzione di beni,  viene svolta attraverso servizi  pubblici che possono  essere istituiti  e gestiti, anche con  diritto di  privativa del  Comune, ai  sensi  di legge.

   2. La scelta della forma  di gestione per  ciascun servizio  deve essere effettuata  previa valutazione  comparativa  tra  le  diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

   3.  Per  i  servizi  da  gestire  in  forma  imprenditoriale   la comparazione  deve   avvenire  tra   affidamento   in   concessione, costituzione di aziende,  di  consorzio o  di società  a  prevalente capitale pubblico.

   4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la  gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella  associata mediante convenzione, unione di Comuni ovvero consorzio.

   5.  Nell'organizzazione dei  servizi  devono  essere   comunque assicurate idonee  forme di  informazione, partecipazione  e  tutela degli utenti.

 

- Art. 72-

OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO

 

   E' norma generale che il  rappresentante del Comune negli  organi di governo di altri enti pubblici o privati riferisca annualmente al Consiglio Comunale sull'attività  svolta dall'ente  e sul  permanere della convenienza in tale modo di gestione.

   La relazione annuale è  presentata al Sindaco  per la  successiva discussione al Consiglio entro un mese dall' approvazione del  conto consuntivo annuale dell'ente partecipato.

 

- Art. 73

RAPPORTI CON LE COMUNITA' MONTANE

 

   Il Comune può delegare ad una Comunità Montana l'esercizio di sue funzioni affinché siano svolte in  modo associato. La relativa  convenzione deve prevedere il potere di indirizzo del Comune in  ordine all'esercizio della funzione  delegata nel  proprio territorio  e  i modi e i tempi periodici  di riscontro dell'attività  relativa e  le facoltà di ritirare la delega con preavviso di almeno sei mesi.

 

- Art. 74 -

CONFERENZA DEI SERVIZI/ACCORDO DI PROGRAMMA

 

   La promozione della conferenza fra  i rappresentanti di tutte  le amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma secondo le modalità e procedure di cui all'art. 34 della legge  fondamentale, costituiscono un modo ordinario  per il Comune di  Belmonte Calabro per affrontare la definizione  e l'attuazione di opere,  di interventi e di programmi di intervento di proprio interesse che richiedano, tuttavia, per la loro realizzazione, l'azione integrata  e coordinata di altri enti pubblici.

   Compete al Sindaco l'iniziativa di promuovere la conferenza fra i rappresentanti di tutte  le Amministrazioni  interessate, sia  stata l'opera considerata in atti fondamentali del consiglio ovvero venuta in evidenza nella formazione dell'attività propositiva della Giunta.

   L'accordo non può essere sottoscritto  dal Sindaco se non  previa deliberazione della  Giunta Comunale  qualora l'opera  o  l'attività siano state previste  in atti  fondamentali del  consiglio. Comunque, quando l'accordo comporti  variazioni di  strumenti urbanistici,  il suo schema deve essere sottoposto in via d'urgenza al Consiglio  Comunale affinché autorizzi il Sindaco alla firma. Soltanto in caso di estrema e motivata urgenza il Sindaco potrà procedere di  iniziativa salva la  ratifica di  cui  al 5°  comma dell'art.  34  del d.lgs. 267/2000.    

 

T I T O L O     VIII° 

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA 

- Art. 75-

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

 

   1. Al  fine di  perseguire  la massima  trasparenza,  efficienza, economicità e  funzionalità  il  Comune  è  organizzato  secondo  il principio della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate  competenze  di  indirizzo  di  programmazione  e  di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.

   2. Le linee programmatiche, approvate  dal Consiglio  Comunale contengono la programmazione pluriennale dell'attività del Comune e rappresenta la fonte   principale   di   riferimento    per   l'organizzazione    e l'utilizzazione delle risorse assieme alla relazione previsionale e programmatica  approvata  contestualmente  al  bilancio  annuale  di previsione.

   3.   Nell'ambito   delineato   da   tale   relazione   l'attività amministrativa del Comune  si esplica  nell'attuazione di  obiettivi determinati e deve essere informata ai seguenti principi:

a)      organizzazione per progetti - obiettivo e per programmi;

b)      analisi  della  produttività  ed  individuazione  del  grado   di efficacia dell'attività svolta dall'apparato;

c)      individuazione   di   responsabilità    strettamente    collegata nell'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d)      valorizzazione delle risorse umane attraverso programmi di crescita professionale mirati ad un maggior coinvolgimento negli obiettivi dell’Ente ed alla creazione di un maggior interscambio tra le persone;

e)      riconoscere il lavoro del personale quale risorsa fondamentale al servizio della comunità, favorendo il miglioramento delle condizioni lavorative e lo sviluppo professionale del personale.

 

- ART. 76 -

PIANIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

 

   1. La struttura organizzativa  del Comune è  ordinata secondo  un regolamento organizzativo generale delle strutture e delle  funzioni ed è costituita con la formazione della dotazione organica generale, che  determina  la  consistenza  complessiva  dei  posti   istituiti dall'ente per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.

   2. Il regolamento organizzativo e la dotazione organica  potranno essere codificati od integrati, secondo  le modalità previste  dallo stesso regolamento,  nei  termini  indicati  dalle  leggi  ovvero  al verificarsi di cambiamenti  nelle funzioni  attribuite al  Comune  e comunque ogni  qualvolta se  ne  ravvisi la  necessità  al  fine  di garantire il più elevato livello di efficienza delle strutture e  di efficacia delle prestazioni.

   3. Al  fine di  favorire  la massima  flessibilità  organizzativa funzionale e il  recepimento delle priorità  programmatiche e  degli interessi   riconosciuti   dall'Amministrazione, le   dotazioni    di personale previste  per  ciascuna  struttura  sono  suscettibili  di adeguamento e ricollocazione nell'ambito  dei parametri  complessivi costituiti dalle previsioni generali.

   4. Tali adeguamenti,  nel rispetto  della capacità  e  competenza professionale  dei  singoli  dipendenti,  potranno   aver  luogo   a prescindere delle mansioni  svolte e  dal profilo  professionale  di provenienza, facendo  comunque salva  la  posizione  funzionale  del dipendente.

   5.  Nell'ottica  di un adeguato   conseguimento   dei   fini istituzionali  dell'ente,   il  Comune   promuove  e   realizza   il miglioramento delle prestazioni del personale dipendente  attraverso l'ammodernamento delle strutture, la  formazione, la  qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

 

- Art. 77 -

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

 

   1. L'ordinamento strutturale del Comune è definito da un  sistema di organizzazione flessibile a carattere aperto ordinato per "AREE", strutture operative di massima dimensione,  finalizzate a  garantire l'efficacia   dell'intervento   nell'ambito   di   materie    aventi caratteristiche omogenee.

   2. Alla direzione  di ogni  "AREA" è preposto  un dirigente,  con potestà  di  iniziativa,   autonomia  di   scelta  degli   strumenti gestionali e  operativi  di  spesa  nell'ambito  degli  stanziamenti assegnati,  di  gestione  del  personale  e  con  responsabilità  di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati  all'Area di competenza, anche in termini di efficienza e di efficacia.

   3.  L'Area   può  essere   articolata  in   ulteriori   strutture organizzative  competenti  per  la  gestione  e  l'esecuzione  degli interventi in un  ambito specifico, ancorché‚ organico e  complesso,della materia.

   4.  Nell'ambito  della  complessiva  struttura  del  Comune,   il regolamento organizzativo  può prevedere  la costituzione  di  altri tipi di strutture, permanenti  o temporanee, allo  scopo di  rendere più efficaci le procedure di produzione dei servizi pubblici locali, elevare la  qualità  delle  prestazioni ed  attuare  i  principi  di trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa.

   5. Il regolamento di organizzazione può prevedere la attribuzione delle funzioni di Direttore Generale  al Segretario disciplinando  i criteri per  il conferimento  dell'incarico  ed i  rapporti  con  la struttura.

 

- Art. 78 -

SEGRETARIO GENERALE

 

   1. Il  Segretario  generale,  nel rispetto  della  legge  che  ne disciplina  lo  stato  giuridico,  ruolo  e  funzioni,  è   l'organo burocratico che  assicura il  coordinamento,  la  direzione  tecnico amministrativa e la vigilanza sugli uffici e servizi con potestà  di iniziativa, autonomia  di  scelta  degli  strumenti  operativi,  corresponsabilità di risultato.

   2.Il Segretario  esercita funzione  di  raccordo  tra  l'attività degli  organi  elettivi  e  la   gestione  amministrativa  affinché‚ concorrano all'identificazione  e alla  formazione  degli  obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione.

   3. Il Segretario, nel rispetto  delle direttive impartitegli  dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti di Area   e  ne  coordina  l'attività  anche  attraverso  l'emanazione   di   direttive;

b) adotta  tutti  gli  atti  anche  a  rilevanza  esterna  necessari all'esercizio delle proprie funzioni;

c) presiede le Commissioni di concorso per il reclutamento delle figure dirigenziali (e responsabili dei servizi);

d) adotta provvedimenti di mobilità tra le varie Aree, sentiti i dirigenti interessati.

   4. Il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal  presente Statuto,  dai  regolamenti o  conferitagli  dal Sindaco.

 

- Art. 79

VICE SEGRETARIO GENERALE

 

   1. Può essere istituito  l'ufficio  di  Vice  Segretario  generale  per coadiuvare e sostituire il Segretario generale in caso di assenza  o impedimento.

   2. Le funzioni sono assegnate dal Sindaco a uno dei dirigenti  in possesso dei titoli di studio  richiesti per la copertura del  posto di Segretario e dotato di adeguata  professionalità.

   3. L'incarico ha durata corrispondente  a quella del mandato  del Sindaco  e  può  essere  revocato  con  provvedimento  motivato  del Sindaco.

 

 

 

- Art. 80 -

LA DIRIGENZA

 

   1. La  funzione  dirigenziale è  esercitata  in  conformità  agli indirizzi, alle direttive  ed ai  criteri definiti dagli  organi  di governo del  Comune, nel  rispetto delle  disposizioni  legislative, statutarie e regolamentari.

   2. I dirigenti, qualora non venga nominato in Direttore generale, sono gli organi direttamente responsabili, nell'ambito delle proprie attribuzioni, della traduzione in termini operativi degli  obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune.

   3. Essi sono responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente,della  correttezza  ed   efficacia  dell'azione   amministrativa   e dell'efficienza della gestione.

   4. A tal fine:

      ø formulano proposte per  la definizione  dei programmi  e  le priorità ai fini dell'elaborazione delle direttive  generali del Comune per l'azione amministrativa.

      ø attuano tutte le iniziative necessarie alla realizzazione di programmi approvati.

      ø esercitano i poteri  di spese  e di gestione  delle  risorse umane, finanziarie e strumentali  loro assegnate,  adottando anche i provvedimenti di mobilità all'interno dell'Area.

      ø individuano i responsabili dei procedimenti e ne  coordinano l'attività.

   5. Spetta, inoltre, ai dirigenti:

a) La presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) La responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di  natura discrezionale,  nel  rispetto  di  criteri  predeterminati  dalla  legge, dai  regolamenti,  da  atti  generali  di  indirizzo,  ivi   comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) provvedimenti in materia di espropriazione e di occupazione d'urgenza;

i) qualsiasi altra documentazione o certificazione prevista  dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

   6. La  responsabilità dirigenziale  è  valutata con  riguardo  al risultato dell'attività svolta  dagli uffici  ai quali  i  dirigenti sono preposti, alla realizzazione dei programmi e dei progetti  loro affidati,  alla  gestione   del  personale   nonché‚  delle   risorse finanziarie e  strumentali loro  assegnate, ponderando  i  risultati conseguiti in termini  di efficienza  ed efficacia, con  le  risorse assegnate e le condizioni di operatività del servizio.

   7. In  caso di  inosservanza  delle direttive  o in  presenza  di risultati negativi, il Sindaco, sentito il  nucleo di valutazione, procederà ai  sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 286/1999 e successive modifiche e nel rispetto delle norme contrattuali vigenti per la dirigenza.

 

- Art. 81 -

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

 

   1.  La  copertura  di  posti  con  qualifica  dirigenziale  e  di qualifiche di alta  specializzazione eventualmente  anche staff  del Sindaco, anche al di fuori della pianta organica, può avvenire entro i  limiti  stabiliti  per  legge, mediante contratti   a   tempo determinato di  diritto  pubblico  o  eccezionalmente  di  diritto privato.

   2. Il conferimento di  incarichi esterni è  disposto dal  Sindaco con provvedimento  motivato  e  comunicato  al  Consiglio  Comunale, assicurando  in  ogni   caso,  anche,  mediante   il  principio   di concorsualità,  l'adeguata   e   documentata   professionalità   del collaboratore prescelto  e  i  titoli  di  studio  previsti  per  la qualifica,

   3. La durata  del contratto  non potrà eccedere  la scadenza  del mandato del  Sindaco  e  l'incarico potrà  essere  in  ogni  momento revocato con provvedimento motivato del Sindaco medesimo.

 

- Art. 82 -

UFFICIO DI DIREZIONE

 

   1. Per un  miglior esercizio  delle funzioni di  direzione e  per favorire l'attività per progetti e programmi, è istituito “l’Ufficio di Direzione",  composto  dai  Dirigenti  di  Area,  diretto  e presieduto dal  Segretario generale,  anche ai  fini  dell'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento.

   2. Spettano all’ufficio di direzione funzioni propositive, consultive, organizzative a supporto del Sindaco nell'attuazione dei suoi programmi ed all'attività della Giunta.

   3. Le regole del funzionamento  saranno disposte dal  regolamento di organizzazione e con atti organizzativi interni.

- Art. 83 -

INCOMPATIBILITA'

   1. I  dipendenti del  Comune,  compresi quelli  assunti  a  tempo determinato, sono tenuti ad astenersi da ogni occupazione o attività che non sia conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio.

  2.  I casi di incompatibilità, i limiti, le autorizzazioni all'assunzione di incarichi saranno disciplinati dal regolamento  di organizzazione   nel   rispetto   delle   disposizioni   legislative disciplinanti la materia ed  in particolare di  quelle adottata  dal D.Lgs 165/2000 e della L. 23.12.96  n. 662  e legge 29.5.97 n. 140.

- Art. 84 -

CONTROLLI INTERNI

 

1. Il comune, nell’ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguate a:

a)       garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

b)      verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c)       valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

d)      valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

 - Art. 85 -

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

 

    1. la programmazione dell’attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.  La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

    2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono redatti dalla Giunta comunale.

    3. Il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato degli atti prescritti, è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario e pubblicità.

    4. Il consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

 

 

 

- Art. 86 -

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE

E DEGLI INVESTIMENTI

 

    1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta comunale propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

    2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l’elencazione specifica di ciascuna opera o investimento, incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei, comprensivi della verifica di fattibilità, per indirizzarne l’attuazione.

    3. Il programma, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

    4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale.  Le variazioni apportate nel corso dell’esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

    5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

 CAPO II

AUTONOMIA FINANZIARIA  

- Art. 87 -

RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE 

    1. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di ali mezzi.

    2. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive ed al livello di fruizione dei servizi.

 

- Art. 88 -

RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

 

    1. La giunta comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d’investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

    2. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

    3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dei programmi d’investimento che non trovano copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2.

 

CAPO III

PATRIMONIO, APPALTI, CONTRATTI 

- Art. 89 -

GESTIONE DEL PATRIMONIO 

    1. La Giunta comunale sovrintende all’attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

    2. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l’osservanza dell’obbligo generale di diligenza, nella utilizzazione e conservazione dei beni dell’ente.  Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari.

3. La giunta comunale adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile i provvedimenti idonei ad assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l’affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità.

    4. In presenza di rilevanti interessi di carattere pubblico o sociale, la giunta comunale può concedere i beni patrimoniali in comodato o in uso gratuito, con le modalità stabilite dalla legge.

4.      I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e mobili compresi nel patrimonio artistico-culturale, dalla giunta per i mobili. La deliberazione del consiglio comunale è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati. L’alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica, tranne per le cessioni ad altri enti pubblici e per i beni di modesto valore per i quali risulti evidente la non convenienza della procedura concorsuale. L’alienazione dei beni mobili è effettuata con le modalità stabilite dal regolamento.

 

Art. 90 –

APPALTI E CONTRATTI

 

            1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l’osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

    2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante:

a)      il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)      l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)      le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

    3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell’Unione Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.

    4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente individuato secondo i criteri indicati dal regolamento. 

CAPO IV° 

CONTABILITÀ 

- Art. 91 -

DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ 

    1. Il sistema contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento, emanato in conformità alle disposizioni del presente Statuto e con l’osservanza delle leggi inerenti la contabilità e finanza degli enti locali.

    2. Tale regolamento deve prevedere una contabilità finanziaria ed economica in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano rispettivamente in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di variazioni derivanti per il patrimonio dell’ente.

    3. Gli strumenti di previsione contabile sono adottati in coerenza con gli obiettivi indicati dagli atti di programmazione del Comune.

 

 

- Art. 92 -

CONTABILITÀ FINANZIARIA

 

    1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale approvato dal consiglio comunale.

    2. Il regolamento di contabilità disciplina il procedimento di approvazione delle variazioni che possono essere apportate al bilancio; sono comunque riservate alla giunta comunale le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.

 

 

- Art. 93 -

CONTABILITÀ ECONOMICA

 

    1. La contabilità economica del Comune ha per oggetto  tutti i costi delle attività svolte o da svolgere e, limitatamente alle ipotesi previste dagli atti di programmazione, i connessi ricavi.

    2. Tale contabilità si articola in un sistema di centri di responsabilità individuati secondo criteri organizzativi e funzionali e dovrà essere funzionale alla emissione del prospetto di conciliazione da allegare al conto consuntivo così come previsto dal DPR 31.1.96 n. 194.

 

 

- ART. 94 -

TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

 

    1. Il servizio di tesoreria è affidato dal consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune e in mancanza nel comprensorio.

    2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile una sola volta.

    3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

    4. Per la riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate la giunta comunale decide, secondo l’interesse dell’ente, la forma di riscossione nell’ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

    5. il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell’ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

CAPO V°

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

E CONTROLLO DI GESTIONE 

- Art. 95 -

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

    1.  Il Consiglio Comunale elegge un Collegio di Revisori composto da tre membri, in modo da assicurare la rappresentanza dell’opposizione.

   2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti:

a)       uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;

b)      uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;

c)       uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.

   3. Essi durano in carica 3 anni, sono revocabili quando ricorrano le condizioni di inadempienza previste dal regolamento di contabilità.

   4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune tramite il Segretario Generale e/o il responsabile del Settore Bilancio. Hanno inoltre diritto di ricevere l'Ordine del giorno di convocazione del Consiglio Comunale, con l'elenco degli oggetti iscritti. I revisori possono partecipare alle sedute della Giunta, su richiesta del Sindaco, o delle Commissioni Consiliari su richiesta dei rispettivi Presidenti e possono dotarsi di regolamento autonomo per il funzionamento interno del collegio.

   5. Il Collegio dei Revisori, in conformità con le disposizioni del regolamento, svolge funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e di consulenza mediante proposte sulla produttività ed economicità dei sistemi procedurali ed organizzativi del Comune. Il Collegio dei Revisori attesta inoltre la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

   6. I Revisori dei Conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza  del mandatario.  Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

 

 

- Art. 96-

RENDICONTO DELLA GESTIONE

 

    1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

    2. La giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all’efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

    3. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

    4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei componenti assegnati. 

- Art. 97 -

CONTROLLO DELLA GESTIONE

 

    1. Con apposite norme stabilite dal regolamento di contabilità, il consiglio comunale definisce linee-guida dell’attività di controllo interno della gestione.

    2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d’esercizio, la valutazione dell’andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

    3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull’impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell’ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell’organizzazione.

    4. Nel caso che attraverso l’attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell’esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta comunale propone immediatamente al consiglio i provvedimenti necessari.

T I T O L O      X° 

D I S P O S I Z I O N I   F I N A L I

- Art. 98 -

MODIFICA DELLO STATUTO 

   Il presente testo non è suscettibile di modificazioni se non sono trascorsi almeno due anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, dalla sua ultima modificazione.

   Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale e nel trimestre  successivo all'insediamento del nuovo consiglio.

   Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio Comunale per  le modifiche statutarie totali e parziali,  la Giunta, i Gruppi  Consiliari, almeno 1/5 degli aventi diritto al voto, la cui intenzione si esprima attraverso una  petizione popolare.

L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto,che deve essere adottata dal Consiglio Comunale con la procedura  di cui all'art.6, comma 4° del d.lgs. 267/2000, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario  aggiornato, così  da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.

- Art. 99 -

PUBBLICITA' DELLO STATUTO

 

   Questo Statuto, oltre  ad essere pubblicato  secondo le  modalità contenute nel 5° comma  dell'art. 6 del d.lgs. 267/2000,  deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza  con ogni  possibile mezzo, non escluso quello della illustrazione orale, posta in  atto, in modo decentrato, in pubbliche assemblee della popolazione ad opera di amministratori e funzionari del Comune.

   Ai cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria è consegnata gratuitamente copia dello Statuto a mezzo delle autorità scolastiche collaborando con queste per ogni utile e metodica illustrazione  dello  Statuto  stesso  nel  corso  degli  studi  anche superiori.

   Copia del presente Statuto viene inoltre inviata gratuitamente  a tutti i capofamiglia del Comune, come edizione speciale del  bollettino di informazione, non appena approvato dal Consiglio Comunale.

 - Art. 100 -

REGOLAMENTI VIGENTI 

   Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un  anno dalla loro  entrata in  vigore, salvo che lo Statuto non preveda termini più brevi.

   I regolamenti restano in vigore fino a scadenza del termine  previsto per il loro adeguamento a questo Statuto.

   Trascorsi tali termini senza che  i regolamenti siano stati  adeguati, cessano di aver vigore le norme divenute incompatibili. 

- Art. 101 -

ENTRATA IN VIGORE 

   Lo Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.  

Art. 102

NORMA TRANSITORIA 

Le norme riguardanti il Presidente del Consiglio Comunale entreranno in vigore con il rinnovo del consiglio comunale previsto per la primavera 2006.

 In considerazione della particolare importanza che il Comune di Belmonte Calabro annette allo Statuto ed al procedimento di elaborazione adottato, tendente a raccogliere il maggior contributo  possibile di cittadini, associazioni, enti etc., il presente Statuto è suscettibile di modificazioni con la procedura prevista dalla legge fondamentale art. 6, 4° comma, entro dodici mesi dalla pubblicazione.      

INDICE GENERALE 

TITOLO  I° 

Art. 1 - Premessa generale

Art. 2 - Territorio

Art. 3 - Principi fondamentali

Art. 4 - Linee di sviluppo 

TITOLO II°

S E D E

Art. 5 -

Art. 6 -

Art. 7 -

Art. 8 - 

Art. 8 - Albo Pretorio 

TITOLO III°

STEMMA E GONFALONE

Art.  9 -

Art. 10 -

Art. 11 -

TITOLO IV°

Art. 12 - Legge fondamentale

TITOLO V°

Art. 13 - Gli Organi del Comune

Art. 14 - Il Consiglio comunale: competenze

Art. 15 - Convocazione

Art. 16 - Organi del Consiglio

Art. 17 – Il Presidente del Consiglio

Art. 18 – Il Vice Presidente del Consiglio

Art. 19 - Consigliere Anziano

Art. 20 – Compiti del Presidente

Art. 21 - Composizione dei gruppi consiliari

Art. 22 - Conferenza dei Capigruppo

Art. 23 - Commissioni consiliari permanenti

Art. 24 - Commissioni speciali e temporanee

Art. 25 - I Consiglieri

Art. 26 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 27 - Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

Art. 28 - La Giunta comunale: competenze

Art. 29 - Attività propositive e di impulso

Art. 30 - Composizione della Giunta

Art. 31 - Nomina della Giunta

Art. 32 – Funzionamento

Art. 33 – Dimissioni degli Assessori

Art. 34 – Revoca degli Assessori

Art. 35 - Nomina dei componenti le Commissioni

Art. 36 - Deliberazioni in via d'urgenza

Art. 37 - Il Sindaco: ruolo e competenze

Art. 38 – Programma di Governo

Art. 39 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 40 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 41 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 42 – Dimissioni del Sindaco

Art. 43 - Il Vice Sindaco

TITOLO VI°

Capo I°

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Art. 44 – Partecipazione popolare

Art. 45 - Associazionismo

Art. 46 – Diritti delle Associazioni

Art. 47 - Volontariato

Art. 48 – Contributi alle Associazioni

Art. 49 - Comitati di Partecipazione

Art. 50 – Integrazione dei cittadini di altre nazionalità

Art. 51 - Consultazioni popolari

Art. 52 – Referendum

Art. 53 – Promozione del Referendum

Art. 54 – Operazioni Referendarie

Art. 55 – Esito Referendum

Art. 56 - Operatività del referendum consultivo

 

Capo II°

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 57 - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 58 - Responsabile del procedimento

Art. 59 - Accordi per la determinazione del contenuto del provvedimento

Art. 60 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Art. 61 - Diritto di istanza e di reclamo

Art. 62 - Diritto di Petizione e proposta

Art. 63 - Il Difensore Civico

Art. 64 - Requisiti

Art. 65 - Elezione

Art. 66 – Prerogative e funzioni

Art. 67 – Rapporti con il Consiglio

TITOLO VII°

GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

Art. 68 - Collaborazione tra Enti

Art. 69 - Collaborazione tra Enti locali

Art. 70 - Forme di collaborazione

Art. 71 - Consorzi

Art. 72 - Forme di gestione

Art. 73 - Obbligo di riferire al Consiglio

Art. 74 - Rapporti con le Comunità Montane

Art. 75 - Conferenza dei servizi/Accordo di Programma

TITOLO VIII°

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

Art. 76 – Principi strutturali e organizzativi

Art. 77 – Pianificazione Organizzativa

Art. 78 – Struttura Organizzativa

Art. 79 – Segretario generale

Art. 80 - Il Vice segretario generale

Art. 81 – La Dirigenza

Art. 82 – Contratti a tempo determinato

Art. 83 – Ufficio di Direzione

Art. 84 - Incompatibilità

Art. 85 – Controlli interni

TITOLO IX°

Capo I°

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

 

Art. 86 – Programmazione di bilancio

Art. 87 – Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

 

Capo II°

AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 88 – Risorse per la gestione corrente

Art. 89 – Risorse per gli investimenti

 

Capo III°

PATRIMONIO, APPALTI, CONTRATTI

 

Art. 90 – Gestione del patrimonio

Art. 91 – Appalti e contratti

 

Capo IV°

CONTABILITA’

 

Art. 92 – Disciplina della Contabilità

Art. 93 – Contabilità finanziaria

Art. 94 – Contabilità economica                             

Art. 95 – Tesoreria e riscossione delle entrate

 

Capo V°

REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 96 – Collegio dei Revisori dei Conti                      

Art. 97 – Rendiconto della Gestione

Art. 98 – Controllo della gestione

 

TITOLO X°

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 99 - Modifica dello Statuto

Art. 100 - Pubblicità dello Statuto

Art. 101 - Regolamenti vigenti

Art. 102 - Entrata in vigore 

- Norma transitoria -

 

scarica lo statuto (pdf 196 kb)  

 


a cura di: Fabio Arlia  

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