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T I T O L O I
- Art. 1
-
PREMESSA
GENERALE
1. Lo
Statuto è fonte primaria dell'ordinamento
comunale nell'ambito dei principi e norme contenute
nel D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
La
sua adozione intende segnare l'inizio di una più
razionale e trasparente gestione degli interessi
della collettività locale, l'organizzazione di una
partecipazione più consapevole ed efficace, sia dei
singoli che in forma associata, l'instaurazione di
controlli tecnici e politici di natura democratica.
Al
centro di ogni attività comunale, delineata nel
presente Statuto, si pongono il cittadino e
l'obiettivo di un suo rapporto più avanzato con la
Pubblica Amministrazione.
- Art. 2
-
TERRITORIO
1.
Il Comune di Belmonte Calabro è costituito delle
comunità delle popolazioni residenti nel suo
territorio, indicato con apposito tratteggio
nella planimetria allegata, entro il quale
esercita i
suoi poteri.
2.
Il territorio del Comune ha un'estensione di Kmq
e si articola in frazioni, nuclei e agglomerati. Il
territorio confina a nord con il Comune di
Longobardi , a est con il Comune di Lago , a sud
con il Comune di Amantea.
- Art. 3
-
PRINCIPI
FONDAMENTALI
1.
Il Comune di Belmonte Calabro è un ente autonomo
locale il quale ha rappresentatività generale degli
interessi dei cittadini singoli o associati,
secondo i principi della Costituzione e della legge
generale dello Stato, svolge la propria funzione
anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2.
Il Comune ha autonomia statutaria, normativa,
organizzativa e amministrativa, nonché autonomia
impositiva e finanziaria nell’ambito dello Statuto e
dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della
finanza pubblica.
3.
Il Comune promuove lo sviluppo ed il
progresso civile, sociale ed economico della
propria comunità, ispirandosi ai principi della
Costituzione della Repubblica e delle norme
internazionali dell’Unione Europea e dell’ONU nel
pieno rispetto dei diritti civili di ognuno. In
particolare opera contro ogni forma di
totalitarismo, per salvaguardare e consolidare i
valori di libertà, antifascismo, eguaglianza,
giustizia anche sociale, democrazia e solidarietà,
patrimonio della Città di Belmonte Calabro.
4.
Il Comune persegue la collaborazione e la
cooperazione con tutti i soggetti pubblici e
privati e promuove la partecipazione dei cittadini,
delle forze sociali, economiche, politiche e
sindacali all'Amministrazione.
5.
Per il perseguimento delle proprie finalità il
Comune assume la programmazione come metodo di
intervento e definisce gli obiettivi della propria
azione mediante piani, programmi generali e
programmi settoriali, coordinati con gli strumenti
programmatori della Regione e della Provincia.
6.
Nel rispetto dei principi fissati dalle leggi
generali della Repubblica, il Comune è titolare di
funzioni proprie e di quelle allo stesso conferite
con legge dello Stato e della Regione. Il rapporto
con la Provincia, la Regione e gli altri enti locali
si ispira al principio della solidarietà, ai criteri
della sussidiarietà, collaborazione, della
cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto
delle rispettive posizioni costituzionali.
7. Ai
sensi del presente articolo, in mancanza di diversa
ed esplicita indicazione, si considerano cittadini
del Comune di Belmonte Calabro tutti coloro che
sono residenti nel territorio comunale e coloro
che con esso abbiano un rapporto qualificato e
continuativo per ragioni di lavoro, di studio o di
utenza dei servizi.
8.
Il Comune sviluppa e promuove l’integrazione dei
cittadini di altre nazionalità nel tessuto sociale
ed economico del territorio comunale, valorizzando e
rispettando le diverse forme di cultura, socialità e
costume.
- Art. 4
-
LINEE DI
SVILUPPO
1. Il Comune di Belmonte Calabro, sulla
scorta delle sue tradizioni storiche e
culturali, segnate da un'antica autonomia, da
forti tensioni partecipative e democratiche, che
hanno visto la popolazione di Belmonte Calabro
partecipare a molte vicende della storia; da un
ingente patrimonio storico e artistico, che si
legge oggi nella personalità originale e
straordinariamente ricca del suo Centro Storico,
ispira la propria azione ai seguenti criteri e
principi:
a)
la promozione della cultura della pace, della
libertà e dei diritti umani mediante iniziative
culturali e di ricerca, di educazione, di
cooperazione e di in formazione;
b) la
ricerca, tramite gemellaggi o altre forme di
relazioni permanenti, con città di tutto il mondo,
di legami di collaborazione, fraternità, solidarietà
ed amicizia;
c) il
superamento degli squilibri economici, sociali e
territoriali esistenti nel proprio ambito e nella
comunità nazionale promovendo la cultura della
solidarietà nella comunità locale;
d) il
riconoscimento del concetto dello sviluppo
sostenibile come propria guida per commisurare il
livello di vita della propria comunità alla capacità
di carico della natura e l’integrazione delle varie
dimensioni della sostenibilità, ambientale,
economica, finanziaria, sociale, come condizione
essenziale per uno sviluppo equo e duraturo;
e) il
riconoscimento della funzione sociale
dell’iniziativa economica pubblica e privata,
favorendone lo sviluppo in sintonia con le vocazioni
del territorio, anche attraverso lo sviluppo di
forme di associazionismo economico e di
cooperazione;
f) il
divieto di installazione in tutto il territorio
comunale di qualsiasi base militare, postazione
missilistica o deposito di armi atomiche e scorie
radioattivi ("Comune denuclearizzato");
g) la
tutela e lo sviluppo delle risorse naturali,
ambientali, storiche e culturali presenti nel
nostro territorio per garantire alla collettività
una migliore qualità della vita;
h) il
riconoscimento della differenza di genere e le pari
opportunità tra i sessi come valore positivo al
quale informare l'organizzazione dei servizi e
l'articolazione della partecipazione, nell'obiettivo
generale di riconoscere i bisogni e valorizzare le
capacità di tutte le componenti della comunità;
i)la
valorizzazione della dimensione multi etnica e
l’assunzione dell’obiettivo dell’incontro tra
culture diverse all’interno dei programmi culturali
l) la
tutela e l'integrazione dei soggetti deboli, la
tutela e la valorizzazione della famiglia
m) la
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
culturale ed architettonico, sia attraverso azioni
amministrative straordinarie, sia attraverso la
cooperazione con altre "Piccole città d'arte"
della provincia e d'Italia;
n) la
promozione e salvaguardia di colture agricole di
qualità, con particolare riferimento al Pomodoro di
Belmonte, con il divieto assoluto di coltivazioni
contenenti O.G.M. su tutto il territorio comunale,
fin quando non sarà chiarito inequivocabilmente da
parte di organismi pubblici nazionali che non sono
dannosi alla salute;
Il
Comune di Belmonte Calabro riconosce nell’ambiente
una delle componenti qualificanti e di progresso,
per la sicurezza e tutela dell’essere umano, e da
valorizzare per il bene comune. Adotta le misure
necessarie per la conservazione ed il recupero delle
zone particolarmente rilevanti sotto il profilo
ambientale, paesaggistico e naturalistico. Difende
dagli inquinamenti il patrimonio idrico e quello
ambientale sotto ogni aspetto.
T I T O
L O II
S E D E
- Art. 5
-
Il
Comune di Belmonte Calabro ha sede in Belmonte
Calabro. La sede del Comune può essere modificata
con la procedura di cui ai successivi
articoli.
La
modificazione della sede può avvenire per
iniziativa:
a)
del Consiglio Comunale
b)
dei cittadini.
- Art. 6
-
Per
la modificazione della sede di iniziativa del
Consiglio Comunale occorre che la proposta,
depositata almeno trenta giorni prima della
convocazione, venga deliberata in due sedute
successive con un intervallo di due mesi, e che in
tutte e due le sedute abbia riportato il voto
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati
al Comune.
Se
in una delle due votazioni la proposta di
modificazione non raggiunge la maggioranza
richiesta, questa viene abbandonata e non potrà
essere riproposta per almeno cinque anni.
La
deliberazione di modificazione della sede, approvata
come al primo comma, diviene esecutiva dopo
un mese dalla sua ripubblicazione.
- Art. 7
-
La
modificazione della sede del Comune per iniziativa
dei cittadini può avvenire mediante richiesta di
referendum da parte di un numero di elettori pari
ad 1/10 degli aventi diritto, con la procedura di
cui agli artt. 52 e segg. del presente Statuto.
- Art. 8
-
ALBO
PRETORIO
1.
Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico
apposito spazio da destinare ad "Albo
Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi
previsti dalla legge, dallo statuto e dai
regolamenti.
2.
La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'
integralità e la facilità di lettura.
3.
Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al
n.1 avvalendosi di un messo comunale e, su
attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta
pubblicazione.
T I T O
L O III
STEMMA E
GONFALONE
- Art. 9
-
Il
Comune ha un suo stemma con le seguenti
caratteristiche:
.
Lo
stemma è quello di cui al Decreto del Capo del
Governo in data , che stabilisce anche le
caratteristiche del gonfalone.
2
Art. 10 –
E'
fatto divieto a chiunque di riprodurre lo stemma
del Comune, per fini commerciali o politici.
Il
Consiglio Comunale, con proprio regolamento,
determina i casi in cui può essere consentito usare
lo stemma da parte dei privati.
-
Art. 11 –
-
Il gonfalone del Comune ha le seguenti
caratteristiche:
L'uso del gonfalone sarà disciplinato da apposito
regolamento.
T I T O
L O IV°
LEGGE
FONDAMENTALE
- Art.
12 -
Nel
corso delle norme seguenti il richiamo alla
"legge fondamentale" è sempre riferito al D.lgs 18
agosto 2000 n. 267 “T.U. degli Enti Locali” e
successive modifiche .
T I T O
L O V°
- Art.
13 -
1. Sono
organi del Comune:
il
Consiglio comunale,
la
Giunta comunale,
il
Sindaco.
2.
Spetta agli organi elettivi la funzione di
rappresentanza democratica della comunità e la
realizzazione dei principi stabiliti dal presente
Statuto.
3.
La legge, i regolamenti e lo Statuto
disciplinano l'attribuzione delle funzioni ed i
rapporti fra gli organi per realizzare
un'efficiente ed efficace forma di governo
della collettività comunale.
- Art.14
-
IL
CONSIGLIO COMUNALE
- C o m
p e t e n z e -
1. Il
Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità
ed esplica la propria attività attraverso atti di
indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.
2. Il
Consiglio esprime l'indirizzo politico -
amministrativo in atti quali risoluzioni ed
Ordini del Giorno, contenenti obiettivi, principi
e criteri informatori dell'attività dell'ente.
3. Lo
strumento di indirizzo politico fondamentale è
comunque rappresentato dalla Direttiva Generale.
Essa deve esprimere in modo articolato e specifico,
anche con la presentazione, ove necessario, di un
eventuale piano finanziario, il proprio contenuto
e potrà interessare l'attività amministrativa del
Sindaco, della Giunta, dei singoli assessori, dei
consorzi, delle aziende speciali, delle
istituzioni e delle società di cui il Comune è
parte, così come tutte le questioni di competenza
del Consiglio, in particolare i bilanci e gli atti
di pianificazione urbanistica, per i quali
riveste il carattere dell'obbligatorietà.
4.
Indirizza altresì l'attività dell'ente con
l'adozione di atti amministrativi fondamentali di
carattere normativo, programmatorio.
5.
Negli atti fondamentali non possono essere comprese
determinazioni di carattere attuativo e di
dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla
funzione di indirizzo e di controllo per contenuti
non già previsti in atti fondamentali e che non
siano di mera esecuzione e che non rientrino
nell'ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi.
6. Per
l'esercizio delle funzioni di controllo
dell'attività dell'ente il regolamento del
Consiglio Comunale disciplinerà le modalità di
esame e controllo dei consuntivi, delle
relazioni della Giunta e dei revisori, dei
rendiconti previsti in atti fondamentali, le
interrogazioni e le interpellanze, le indagini
conoscitive che prevedano altresì l'audizione degli
organi elettivi monocratici e, previa intesa con il
Sindaco, del segretario e dei funzionari
responsabili dei servizi.
7. Il
Consiglio Comunale esercita la potestà di auto –
organizzazione per mezzo degli istituti e secondo le
modalità determinate da apposito regolamento.
- ART.
15 -
CONVOCAZIONE
1.
Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal
Presidente eletto tra i consiglieri compreso il
Sindaco. Spetta al regolamento assicurare idonee
procedure per la convocazione del Consiglio.
2. La prima seduta del Consiglio è
convocata è presieduta dal Sindaco entro il termine
perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli
eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni
dalla convocazione . In caso di inosservanza
dell’obbligo di convocazione , provvede in via
sostitutiva il Prefetto.
3.
Quando lo richieda almeno un quinto dei
consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire
il Consiglio, secondo le modalità fissate dal
Regolamento, entro 20 giorni dal ricevimento
della richiesta e ad inserire nell'ordine del
giorno l'esame delle questioni richieste.
- Art.
16 -
ORGANI
DEL CONSIGLIO
Sono
organi del Consiglio Comunale:
il
Presidente,
i
gruppi consiliari,
la
conferenza dei capigruppo.
Art. 17
–
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Il
Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio
segreto nella seduta di insediamento subito dopo la
convalida degli eletti, a maggioranza dei due terzi
dei componenti il consiglio nelle prime due
votazioni.
Nella
terza votazione si effettua il ballottaggio a
maggioranza semplice fra i due candidati che hanno
riportato il maggior numero di voti nella seconda
votazione.
Il
Presidente rimane in carica fino allo scioglimento
del Consiglio Comunale; può essere revocato con
mozione di sfiducia motivata, sottoscritta da almeno
1/3 dei Consiglieri assegnati, approvata con voto
palese a maggioranza dei consiglieri assegnati al
Comune, senza computare in entrambi i casi il
Sindaco.
Per
lo svolgimento delle sue funzioni si avvale degli
uffici e del personale del Comune, individuati nel
Regolamento del Consiglio Comunale.
Il
Presidente del Consiglio Comunale assicura una
preventiva ed adeguata informazione ai Gruppi
consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni
che saranno sottoposte all’esame del Consiglio.
Art. 18
–
IL VICE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Nella
prima riunione del Consiglio comunale viene eletto a
scrutinio segreto, con le stesse modalità previste
per il Presidente, anche un Vice presidente scelto
fra i consiglieri designati dai gruppi consiliari di
minoranza.
Il
Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di
sua assenza, impedimento e vacanza.
Nel
caso di assenza, impedimento e vacanza anche del
Vice presidente, le funzioni di Presidente vengono
svolte dal Consigliere Anziano.
- Art.
19 -
CONSIGLIERE ANZIANO
Ad
ogni fine previsto dalla legge o dallo Statuto, è
consigliere anziano il consigliere che ha riportato
in sede di elezione la maggior cifra individuale,
risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti
individuali di preferenza, con esclusione del
sindaco e dei candidati alla carica di sindaco
proclamati consiglieri.
- Art.
20 -
COMPITI
DEL PRESIDENTE
Il
Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, cura
di concerto con il Sindaco la programmazione dei
lavori del Consiglio, la formazione dell’ordine del
giorno delle riunioni, assicura il collegamento
politico istituzionale con i Gruppi consiliari,
coordina l’attività delle Commissioni consiliari, è
garante del rispetto delle norme sul funzionamento
del Consiglio, in particolare ne dirige i
dibattiti, fa osservare il regolamento del
Consiglio Comunale, concede la parola, giudica la
ricevibilità dei testi presentati, annuncia il
risultato delle votazioni con l'assistenza di
due scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine
della seduta e la regolarità delle discussioni,
può sospendere e sciogliere la seduta ed ordinare
che venga espulso dall'aula il consigliere
che reiteratamente violi il regolamento o
chiunque del pubblico sia causa di disturbo al
regolare svolgimento della seduta.
- Art.
21 -
COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI
1.
Tutti i consiglieri debbono appartenere a
un gruppo consiliare.
2.
Ciascun gruppo deve essere composto da
almeno tre consiglieri.
3. I
consiglieri che non possono costituire un gruppo o
che non abbiano dichiarato di voler appartenere
ad un gruppo formano il gruppo misto.
4.
Un gruppo può essere composto anche da due
consiglieri o da un solo consigliere, purché questi
siano gli unici o l'unico rappresentante di una
lista che ha ottenuto due o un solo seggio.
5.
Ciascun gruppo elegge un presidente, in una
riunione del gruppo appositamente convocata con
le modalità stabilite dal regolamento del
Consiglio Comunale.
6.
In difetto dell'elezione di cui al comma 5, è
considerato presidente del gruppo il consigliere
che precede per età il gruppo stesso.
- Art.
22 -
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
1.
La conferenza dei capigruppo è formata dai
presidenti di ciascun gruppo consiliare e
rappresenta l’organo consultivo del Presidente del
Consiglio Comunale, concorre alla programmazione
delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei
lavori del Consiglio nel modo migliore.
2.
Il regolamento determina i poteri della
Conferenza dei Capigruppo e ne disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicità dei
lavori.
3.Ai
capigruppo consiliari sono comunicate,
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, le
deliberazioni della Giunta.
- Art.
23 -
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
1.
Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno
Commissioni Consiliari permanenti.
2.
Il regolamento determina il numero e le competenze
delle commissioni consiliari permanenti, costituite
in modo che ciascuna corrisponda ad un'area
funzionale individuata sulla base della struttura
organizzativa del Comune.
3.Una
ulteriore commissione ha funzioni di controllo e
garanzia, ed è presieduta da un consigliere di
opposizione.
- Art.
24 -
COMMISSIONI SPECIALI E TEMPORANEE
Il
Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno,
Commissioni speciali e temporanee per lo studio, la
valutazione e l’impostazione di interventi,
progetti, piani di particolare rilevanza, che non
rientrino nella competenza ordinaria delle
Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina
viene designato il Presidente, stabilito l’oggetto
dell’incarico ed il termine entro il quale la
Commissione deve riferire al Consiglio.
Su
proposta del Sindaco, o su istanza sottoscritta da
almeno un terzo dei consiglieri, il Consiglio può
costituire nel suo seno Commissioni speciali
incaricate di effettuare accertamenti su fatti,
atti, provvedimenti e comportamenti degli organi
elettivi. Della commissione fanno parte
rappresentanti di tutti i gruppi in misura
proporzionale.
Nel
provvedimento di nomina viene designato il
Presidente, precisato l’ambito dell’inchiesta ed il
termine entro il quale la Commissione deve
concluderla e riferire al Consiglio.
- Art.
25 -
I
CONSIGLIERI
1.
La posizione giuridica e lo status dei consiglieri
sono regolati dalla legge; essi rappresentano
l'intera comunità alla quale costantemente
rispondono. Per quanto riguarda la materia di
eleggibilità ed ineleggibilità si demanda alla
normativa vigente in materia.
2.
Il Consigliere comunale assume la carica con la
proclamazione degli eletti o con la deliberazione di
surroga.
3.
Le dimissioni dalla carica di consigliere,
indirizzate al Presidente del Consiglio, devono
essere assunte immediatamente al protocollo
nell'ordine temporale di presentazione.Esse sono
irrevocabili e, previa verifica di veridicità, non
necessitano di presa d'atto e sono
immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e
non oltre dieci giorni,deve procedere alla surroga
dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione
delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
4. Le cause di decadenza del consigliere
comunale sono regolate dalla legge e dal presente
statuto. La decadenza dalla carica di consigliere
per la mancata partecipazione alle sedute è
dichiarata dal consiglio a seguito di assenza
ingiustificata del consigliere a tre adunanze
consecutive. L’avvio del procedimento di
dichiarazione della decadenza è comunicato
all’interessato dal presidente del consiglio,
assieme all’invito a far valere di fronte al
consiglio, nella prima seduta utile, le eventuali
giustificazioni. La delibera con la quale si
pronuncia la decadenza è adottata in seduta pubblica
a scrutinio segreto e notificata all’interessato
entro i cinque giorni successivi.
- Art.
26 -
DIRITTI
E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. I
Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli
uffici del Comune, nonché dalle loro aziende,
istituti o enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso, utili
all'espletamento del proprio mandato. Essi sono
tenuti al segreto nei casi specificatamente
determinati dalla legge.
2. I
consiglieri comunali hanno diritto di informazione
su ogni questione sottoposta alla deliberazione del
Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare
interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal
regolamento.
3.
Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un
domicilio nel territorio comunale.
4.
Per assicurare la massima trasparenza, ogni
consigliere deve comunicare ogni anno, secondo le
modalità stabilite nel regolamento, i redditi
posseduti. La stessa norma si applica agli
assessori,laddove si tratti di non consiglieri, ed
al difensore civico.
- Art.
27 -
REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Le
regole di funzionamento del consiglio comunale sono
stabilite dal relativo regolamento.
- Art.
28 -
LA
GIUNTA COMUNALE
c o m p
e t e n z e
1.
La Giunta collabora con il Sindaco
nell'amministrazione del Comune per l'attuazione
degli indirizzi generali del Consiglio e svolge
le attività conseguenti alle proprie competenze
collegialmente.
2.
Compie gli atti di amministrazione che non siano
espressamente riservati dalla legge al Consiglio
comunale e che non rientrino, sulla base della
legge e dello Statuto, nella competenza del
Sindaco, degli organi di decentramento, del
Segretario e dei Dirigenti.
3.
Riferisce al Consiglio Comunale circa la propria
attività con apposita relazione da presentarsi in
sede di approvazione del conto consuntivo.
4.
Esercita attività di impulso nei confronti
del Consiglio Comunale.
5.
Gli Assessori esterni partecipano alle sedute
del Consiglio senza diritto di voto: tutti
gli assessori rispondono alle interrogazioni e
interpellanze che riguardano la loro attività,
relazionano sulle proposte di deliberazione
della Giunta, sulle quali possono prendere la
parola nella discussione.
6.
E' di competenza della Giunta l'adozione dei
regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal Consiglio.
- Art.
29 -
ATTIVITA' PROPOSITIVE E DI IMPULSO
1.
L'attività propositiva della Giunta si realizza
mediante l'approvazione di proposte di deliberazione
nelle materie riservate al Consiglio, complete di
istruttoria e dei pareri di cui all'art.49 della
legge fondamentale.
2.
L'attività di impulso consiste nella formulazione
tempestiva delle proposte relative all'assunzione di
atti fondamentali soggetti a termine e nella
richiesta di discussione della proposta in
Consiglio Comunale.
- Art.
30 -
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
1.
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e
da minimo tre assessori fino ad un massimo di sei.
2.
Possono essere eletti assessori , oltre ai
consiglieri comunali , anche cittadini non facenti
parte del Consiglio, purché non candidati per le
elezioni del consiglio in carica. Fra gli assessori
eletti il Sindaco individua e nomina il
Vice-Sindaco .
3.
Per essere nominati Assessori esterni occorre essere
in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica di Consigliere.
4.
Non possono far parte della Giunta i discendenti,
gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo
grado di parentela in linea retta escluso i
collaterali.
- ART.
31 -
NOMINA
DELLA GIUNTA
1.
Gli Assessori sono nominati dal Sindaco con
proprio provvedimento, nel quale individua anche il
Vice Sindaco. Nello stesso provvedimento di nomina,
o con successivo atto, il Sindaco può delegare al
Vice - Sindaco ed ai singoli Assessori l'esercizio
di funzioni di sua competenza ordinate
organicamente per materie o gruppi di materie.
2.
La nomina e le deleghe devono essere accettate per
iscritto.
3.
Della nomina della Giunta il Sindaco dà
comunicazione al Consiglio nella prima seduta
utile.
4.
L'atto di delega e la sua revoca sono comunicate al
Consiglio nella prima seduta utile.
- Art.
32 -
FUNZIONAMENTO
1.
La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.
2.
Nei casi di urgenza, la convocazione può essere
fatta telefonicamente o telegraficamente nella
giornata antecedente la seduta e la Giunta è da
ritenere regolarmente convocata quando sia
presente la maggioranza dei suoi componenti.
Ulteriori forme di funzionamento possono avvalersi
dalle disposizioni autoregolentative della stessa.
L'ordine del giorno della riunione di Giunta è
redatto, su indicazione del Sindaco, dal Segretario
o funzionario da lui delegato e contiene comunque
l'elencazione di tutte le proposte di deliberazione
depositate in segreteria con l'attestazione del
Segretario di compiuta istruttoria.
3.
La Giunta delibera con l'intervento di un
numero di componenti superiore alla metà di
quelli assegnati, compreso il Sindaco.
Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza
assoluta dei votanti; in caso di parità prevale
quello del Sindaco o di chi legittimamente
presiede la seduta in sua vece.
4.
Hanno diritto di proposta scritta alla
Giunta, nell'osservanza dell'art. 49 della legge
fondamentale:
- il
Sindaco
- gli
assessori
- il
segretario generale
- i
dirigenti
La
capacità propositiva del segretario è limitata
all'organizzazione e funzionamento della gestione
amministrativa. La capacità propositiva del
dirigente è limitata alle materie ed attività
affidate in via esclusiva alla sua responsabilità
gestionale.
5.
Il segretario prende parte all'attività della
Giunta con capacità di iniziativa in
ordine agli aspetti attinenti
all'organizzazione e funzionamento della gestione
amministrativa, con funzioni consultive, referenti
e di assistenza. Le sedute non sono pubbliche. I
responsabili dei servizi possono assistere alla
seduta di Giunta al fine di fornire, su
richiesta, elementi valutativi. Il verbale
dell'adunanza è redatto dal Segretario che lo
sottoscrive insieme al sindaco o a chi abbia
presieduto in sua vece.
- ART.
33 -
DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI
1.
Le dimissioni degli Assessori sono indirizzate per
iscritto al Sindaco e sono efficaci dalla loro
assunzione al protocollo , previa verifica di
controllo dell’interessato.
2.
Il Sindaco dà comunicazione delle dimissioni al
Consiglio nella prima adunanza utile unitariamente
al nominativo dei nuovi assessori.
- ART.
34 -
REVOCA
DEGLI ASSESSORI
1.
Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con
atto motivato.
2.
L'atto di revoca è comunicato al Consiglio
nella prima riunione successiva all'evento . La
revoca può essere effettuata unitamente al
provvedimento di sostituzione .
- Art.
35 -
NOMINA
DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
1.
Quando la norma preveda che nelle commissioni
interne all'Ente vi siano membri aventi la qualifica
di consiglieri, la Giunta, prima di procedere alla
costituzione della Commissione, richiede al
consiglio la designazione dei suoi membri, nel
numero richiesto dalla norma. La designazione
avviene nel rispetto dei diritti delle minoranze.
2.
Qualora il Consiglio non deliberi le designazioni
entro dieci giorni dall'inserimento della
richiesta nell'ordine del giorno,provvede il
Sindaco nei successivi cinque giorni, sentiti i
capi gruppo consiliari.
3.
Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta
provvede comunque alla nomina della Commissione,
sentiti i capigruppo per i membri di estrazione
consiliare.
- Art.
36 -
DELIBERAZIONI IN VIA D'URGENZA
1.
La Giunta, in caso di urgenza, adotta le
deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio
di ordinaria competenza del consiglio.
2.
Le predette deliberazioni decadono se non inserite
per la ratifica nell'ordine del giorno del
consiglio entro 60 giorni da quello di adozione.
La
decadenza è dichiarata dal Segretario.
3.
Il Consiglio, nel caso in cui rifiuti
totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i
provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente sorti sulla base della
deliberazione non ratificata.
- Art.
37 -
I L
S I N D A C O
Ruolo e
competenze
1.
Il Sindaco è il capo del governo locale ed in
tale veste esercita funzioni di
rappresentanza, di presidenza, di
sovrintendenza e di amministrazione.
2.
Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e
controllo dell'attività degli assessori e delle
strutture gestionali - esecutive.
3.
Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono
assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti,
attribuzioni quale organo di amministrazione, di
vigilanza e poteri di autorganizzazione delle
competenze connesse all'ufficio.
Art. 38
–
PROGRAMMA DI GOVERNO
Il
sindaco entro 60 giorni dalla proclamazione della
sua elezione, sentita la Giunta comunale, presenta
al Consiglio le linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato.
I
Consiglieri comunali hanno la facoltà di intervenire
nella definizione delle linee programmatiche,
proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le
modifiche mediante la presentazione di apposite
proposte.
Le
linee programmatiche sono approvate dal Consiglio
Comunale.
Con
cadenza annuale, il Consiglio Comunale provvede, in
occasione della discussione del Bilancio Consuntivo
è comunque entro il trenta settembre, a verificare
le attuazioni di tali linee da parte del Sindaco e
dei rispettivi Assessori. E’ in facoltà del
Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della
durata del mandato, le linee programmatiche, sulla
base delle esigenze e delle problematiche che
dovessero emergere in ambito locale.
- Art.
39 -
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
Il
Sindaco:
a) ha la
rappresentanza generale dell'ente;
b) ha la
direzione unitaria ed il coordinamento
dell'attività politico - amministrativa del Comune;
c)
coordina l'attività dei singoli assessori;
d) può
sospendere l'adozione degli atti specifici
concernenti l'attività amministrativa dei singoli
assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
e)
impartisce direttive al Segretario generale
al fine del coordinamento dei dirigenti. Può in
caso di inerzia o di inosservanza delle direttive
da parte dei dirigenti, con decisione motivata
rimettere gli atti ad altri dirigenti o al
Segretario.
f) ha
facoltà di delega;
g)
promuove ed assume iniziative per concludere accordi
di programma con tutti i soggetti pubblici previsti
dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio
Comunale;
h)
convoca i comizi per i referendum consultivi;
i)
determina gli orari di apertura al pubblico degli
uffici, dei servizi, e degli esercizi comunali,
sentiti la Giunta e/o le istanze di partecipazione,
ove lo ritenga opportuno;
l) fa
pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto
di dimissioni perché il consiglio comunale prenda
atto della decadenza della Giunta.
m)
Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni sulla base
degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
n)
Provvede in base alle modalità ed ai criteri
stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal
regolamento di organizzazione:
a)
alla nomina del Direttore Generale,
b)
alla nomina e revoca dei Dirigenti delle strutture
organizzative, attribuzione e definizione degli
incarichi dirigenziali,di alta specializzazione, e
quelli di collaborazione esterna.
o) Può
delegare al Segretario o ai dirigenti la
sottoscrizione di specifici atti.
p)
Nomina e revoca il Segretario secondo i criteri
stabiliti dalla legge.
- Art.
40 -
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il
Sindaco:
a)
acquisisce direttamente presso tutti gli uffici o
servizi informazioni ed atti anche riservati;
b)
promuove direttamente o avvalendosi del segretario
comunale o dei funzionari, indagini e verifiche
amministrative sull'intera attività dell'ente;
c)
compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
d) può
disporre l'acquisizione di atti, documenti ed
informazioni presso le aziende speciali, le
istituzioni e le società per azioni appartenenti
all'ente, tramite i rappresentanti legali delle
stesse e informa il Consiglio comunale di eventuali
fatti rilevanti che emergono dall'esame;
e)
collabora con i revisori dei conti del Comune per
definire le modalità di svolgimento delle sue
funzioni nei confronti delle istituzioni;
f)
promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che
uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e
società appartenenti al comune, svolgano le loro
attività secondo gli obiettivi indicati dal
Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi
espressi dalla Giunta.
- Art.
41 -
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il
Sindaco:
a)
propone al Presidente del Consiglio gli argomenti
dell’ordine del giorno del Consiglio di iniziativa
della Giunta;
b)
propone gli argomenti da trattare e dispone con
atto formale, via e-mail o anche telefonicamente
la convocazione della Giunta e la presiede;
c) ha
potere di delega generale o parziale delle sue
competenze od attribuzioni ad uno o più assessori o
consiglieri comunali;
d) può
delegare al Segretario Comunale o ai Dirigenti -
Funzionari la sottoscrizione di particolari,
specifici atti non rientranti nelle attribuzioni
delegate ad assessori;
Art.
42 -
DIMISSIONI DEL SINDACO
1.
Le dimissioni del Sindaco comportano la
decadenza della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio.L’autentictà deve essere verificata dal
segretario comunale.
2.
Le dimissioni sono presentate per iscritto e la
data di presentazione deve essere riferita
all'acquisizione della stessa al protocollo del
Comune; se le dimissioni sono presentate nel corso
di una seduta del Consiglio comunale, con
verbalizzazione, la data di presentazione è quella
della seduta stessa.
3.
Le dimissioni divengono irrevocabili decorsi venti
giorni dal termine di presentazione di cui al comma
precedente.
- Art.
43 -
IL VICE
SINDACO
1.
Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal
Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le
sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
2.
Gli Assessori in caso di assenza o di impedimento
del Vice Sindaco esercitano le funzioni sostitutive
del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato
dall'età.
3.
Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli
assessori deve essere fatta comunicazione al
consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
T I T O
L O VI°
Capo I°
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE
- Art.
44 -
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Il
Comune promuove e favorisce la partecipazione alla
vita pubblica e amministrativa di tutti i cittadini,
sia in forma individuale che in forma associata.
- Art.
45 -
ASSOCIAZIONISMO
Il
Comune riconosce e promuove le forme di
associazionismo presenti nel proprio territorio.
A tal
fine, la giunta comunale, a istanza delle
interessate, registra le associazioni che operano
sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni
locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
Allo
scopo di ottenere la registrazione è necessario che
l’associazione depositi in Comune copia dello
statuto e comunichi la sede ed il nominativo del
legale rappresentante.
Non è
ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o
aventi caratteristiche non compatibili con gli
indirizzi generali espressi dalla Costituzione,
dalle norme vigenti e dal presente statuto.
Le
associazioni registrate devono presentare
annualmente il loro bilancio.
Il
Comune può promuovere ed istituire la consulta delle
associazioni.
- Art.
46 -
DIRITTI
DELLE ASSOCIAZIONI
Ciascuna
associazione registrata ha diritto di accedere ai
dati inerenti all’attività svolta in possesso
dell’amministrazione e di essere consultata, a
richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel
settore in cui essa opera.
- Art.
47 -
VOLONTARIATO
Il
comune promuove forme di volontariato per il
coinvolgimento della popolazione in attività volte
al miglioramento della qualità della vita personale,
civile e sociale, in particolare delle fasce in
costante rischio di emarginazione, nonché per la
tutela dell’ambiente, del patrimonio artistico e
monumentale.
Il
volontariato potrà essere consultato sui programmi
dell’ente e collaborare a progetti, studi e
sperimentazioni.
Il
Comune accerta che le prestazioni di attività
volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e
ritenute di importanza generale abbiano i mezzi
necessari per la loro migliore riuscita e siano
tutelate sotto l’aspetto infortunistico.
- Art.
48 -
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
Il
Comune può erogare alle associazioni, con esclusione
dei partiti politici, contributi economici da
destinarsi allo svolgimento dell’attività
associativa.
Il
Comune può altresì mettere a disposizione delle
associazioni, di cui al comma precedente, a titolo
di contributi in natura, strutture, beni o servizi
in modo gratuito. Le modalità di erogazione dei
contributi o di godimento delle strutture, beni o
servizi dell’ente è stabilita in apposito
regolamento al fine di garantire a tutte le
associazioni pari opportunità. Eventuali regolamenti
in vigore che dovessero essere conformi al nesso del
presente articolo restano operativi fino a nuove
modifiche.
Il
Comune può gestire servizi in collaborazione con le
associazioni di volontariato riconosciute a livello
nazionale e inserite nell’apposito albo regionale.
Le
associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro
o natura dall’ente devono redigere al termine di
ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi
l’impiego.
- Art.
49 -
COMITATI
DI PARTECIPAZIONE
1.
Il Comune istituisce, in armonia con i principi
della costituzione e secondo quanto previsto dal
D.lgs 267/2000, Comitati di PARTECIPAZIONE quali
organismi di partecipazione, aggregazione ed
iniziativa dei cittadini, di consultazione
qualificata e di gestione di affari determinati come
indicato dall’apposito regolamento.
2.
La nomina dei Comitati di Partecipazione avviene
secondo le modalità definite dal regolamento.
3.
Il regolamento prevede, altresì, il numero dei
membri, le eventuali deleghe del Sindaco e del
Consiglio e la sede presso la quale esercitare i
poteri e le pubbliche funzioni.
- Art.
50 -
INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI ALTRE NAZIONALITA’
1.
Il Comune sviluppa e promuove l’integrazione dei
cittadini di altre nazionalità nel tessuto sociale
ed economico del territorio, valorizzando e
rispettando le diverse forme di cultura, socialità e
costume.
2.
Nel segno di una società multietnica e
multirazziale, può istituire organi di
rappresentanza e strumenti di partecipazione alla
vita pubblica e amministrativa dei cittadini di
altre nazionalità stabilmente e regolarmente
residenti nel proprio territorio.
3.
Gli strumenti e le forme di partecipazione saranno
definite dal Consiglio Comunale con apposito
regolamento.
- Art.
51 -
CONSULTAZIONI POPOLARI
1.
Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della
cittadinanza e/o delle organizzazioni, dei sindacati
dei lavoratori, delle associazioni della
cooperazione, degli enti con sede ed operanti nel
territorio, categorie economiche in generale e di
qualsiasi altra associazione democratica, formazione
economica o sociale, anche su specifica loro
richiesta, in materie di esclusiva competenza
locale.
2.
La consultazione deve comunque aver luogo sui
progetti del Piano Regolatore Generale, dei Piani
Commerciali e dei piani del traffico e loro
varianti.
3.
Il regolamento del decentramento e della
partecipazione disciplina l'indizione e
l'esecuzione della consultazione che non possono
aver luogo in coincidenza con consultazioni
elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del
consiglio comunale.
- Art.
52 -
REFERENDUM
1.
L'istituto del referendum viene adottato quale
strumento consultivo formale della popolazione degli
elettori del consiglio comunale, su questioni
interessanti la generalità della collettività
cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto
di conseguenze operative.
2.
L'oggetto del referendum deve rientrare tra le
materie di esclusiva competenza locale; le
seguenti materie non possono costituire oggetto di
consultazione referendaria:
a)
norme statutarie, fatta eccezione per quanto
previsto per la sede del Comune;
b)
tributi comunali;
c)
tariffe dei servizi pubblici;
d)
le decisioni assunte dal consiglio comunale nei
dodici mesi precedenti l'indizione della
consultazione.
e)
Le opere pubbliche già realizzate o in corso di
realizzazione;
f)
Gli investimenti previsti in bilancio se il
referendum viene proposto oltre la data del 1
gennaio dell'anno successivo a quello di
approvazione del bilancio.
g) atti
emanati dal Sindaco in qualità di Ufficiale di
Governo;
h)
gestione del personale.
3. Dopo
la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio
Comunale non può essere indetto il referendum e
decadono quelli non ancora effettuati.
- ART 53
-
PROMOZIONE DEL REFERENDUM
Il Referendum consultivo può essere
indetto:
a)
su deliberazione del Consiglio comunale, approvata
con il voto favorevole della maggioranza dei
componenti assegnati;
b)
su richiesta di un numero di cittadini elettori non
inferiore al 25% degli aventi diritto al voto;
La
richiesta di referendum deve contenere l’indicazione
del quesito referendario che si intende sottoporre
alla votazione.
La
predetta richiesta, sottoscritta da almeno 30
elettori (promotori), deve essere depositata presso
la Segreteria generale.
Dell’iniziativa referendaria viene data pubblicità
mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune.
Per la
raccolta delle firme devono essere usati foglio di
dimensioni uguali a quelli della carta bollata,
ciascuno dei quali deve contenere all’inizio di ogni
facciata, a stampa o con stampigliatura, la
dichiarazione della richiesta del referendum.
Successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio
i fogli di cui al comma precedente devono essere
presentati, a cura dei promotori o di qualsiasi
elettore, alla Segreteria comunale. Il funzionario
preposto all’Ufficio Segreteria appone ai fogli il
bollo dell’Ufficio, la data e la propria firma e li
restituisce ai presentatori entro 2 giorni
dalla presentazione.
Accanto
alle firme debbono essere indicati per esteso il
nome, il cognome, luogo e data di nascita del
sottoscrittore ed il comune nelle cui liste
elettorali questo è iscritto.
Le firme
debbono essere autenticate da un notaio nella cui
circoscrizione è compreso il Comune dove è
iscritto, nelle liste elettorali, l’ elettore la
cui firma è dal segretario comunale o consigliere
comunale. L’autenticazione deve recare
l’indicazione della data in cui avviene e può
essere anche collettiva, foglio per foglio; in
questo caso, oltre alla data deve indicare il numero
di firme contenute nel foglio.
Il
pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni
da atto della manifestazione di volontà
dell’elettore analfabeta o comunque impedito di
apportare la propria firma.
La
raccolta delle firme deve avvenire entro 60 giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’iniziativa referendaria.
- ART 54
-
OPERAZIONI REFERENDARIE
Il quesito referendario, corredato dalle
firme degli elettori deve essere depositato nella
Segreteria comunale. Il sindaco ed il segretario
valutano preliminarmente la copertura finanziaria
necessaria a dare seguito alla proposta referendaria
od altrimenti non accoglibile nonchè l’aspetto
legale.
Entro 15 giorni dal deposito, l’Ufficio
elettorale comunale verifica il possesso dei
requisiti dei cittadini firmatari e trasmette
l’esito della verifica al Sindaco.
Il Sindaco nei 10 giorni successivi
convoca la Commissione affari generali e
istituzionali che esprimerà il parere sotto il
profilo dell’ammissibilità.
Entro i successivi 20 giorni la proposta
viene trasmessa per l’approvazione al Consiglio
comunale che fissa la data della consultazione
elettorale da tenersi normalmente nei mesi di
aprile/maggio od ottobre/novembre e non in
coincidenza con altre operazioni di voto.
La
votazione si terrà in un giorno di domenica dalle
ore 08.00 alle ore 20.00.
Per ogni
frazione può essere istituito un centro di raccolta
del voto dove i cittadini aventi diritto potranno
recarsi nel giorno stabilito e negli orari sopra
indicati per esprimere il proprio voto. I locali che
ospiteranno detti centri di raccolta del voto
verranno individuati dall’Amm.ne Comunale.
In ogni
centro di raccolta del voto, le operazioni saranno
gestite da due persone, delle quali una individuata
tra i dipendenti comunali che abbiano dato la loro
disponibilità ed una estratta a sorte dall’Albo
degli Scrutatori.
Nei
centri di raccolta del voto con più di 300 elettori
le operazioni saranno gestite da tre persone, delle
quali una individuata tra i dipendenti comunali che
abbiano dato la loro disponibilità e due estratte a
sorte dall’Albo degli Scrutatori. A tali adempimenti
provvederà l’ ufficio Elettorale Comunale, nei
giorni che vanno dal 25° al 20° giorno antecedente
la data fissata per la votazione.
Alle
persone così individuate verrà notificato apposito
avviso di affidamento dell’incarico. Coloro che
intendono rinunciarvi dovranno comunicarlo per
iscritto al Sindaco entro il 15° giorno antecedente
la data fissata per la votazione e saranno
sostituiti da altre persone appositamente
individuate in un congruo numero dallo stesso
Ufficio Elettorale agli adempimenti di sopra al
fine di sopperire ad eventuali rinunce.
Ai
componenti dei seggi verrà attribuito un compenso
onnicomprensivo che sarà stabilito dall’Amm.ne
Comunale, tenendo conto degli importi corrisposti ai
Presidenti di Seggio nelle ultime consultazioni
referendarie.
Delle
operazioni di voto e di spoglio delle schede sarà
redatto in ogni centro di raccolta un apposito
verbale.
- Art.
55 -
ESITO
REFERENDUM
Il referendum è valido se partecipa
al voto la maggioranza degli aventi diritto con
l’esclusione dei residenti permanenti all’estero.
L’esito del referendum è proclamato e
reso noto dal Sindaco.
Entro 30 giorni dalla proclamazione dei
risultati, il Consiglio comunale adotta gli atti di
indirizzo relativi all’esito della consultazione.
- Art.
56 -
OPERATIVITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO
1.
Entro 15 giorni dalla proclamazione dei
risultati del referendum, il Sindaco sottopone
al consiglio e alla Giunta, a seconda delle
competenze, i risultati del referendum.
2. Le
decisioni dell'organo di governo non possono, di
norma, discostarsi, nella sostanza,
dall'indicazione consultiva. Il mancato recepimento
delle indicazioni referendarie deve, in ogni caso,
essere deliberato, con adeguate motivazioni, da una
maggioranza dei 2/3 più uno dei consiglieri
assegnati al Comune.
Capo
II
PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
- Art.
57 -
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1.
In ogni procedimento relativo all'adozione di
atti che incidono su situazioni giuridiche
soggettive in modo diretto ed indiretto, con
esclusione dei procedimenti tributari e di
quelli diretti all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, si applicano le norme contenute
negli artt. 5, ultimo comma, 7,8,9,10 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.
Titolari dell'obbligo di comunicazione sono i
responsabili dei servizi o i dipendenti formalmente
assegnatari della responsabilità dell'istruttoria.
3. Il
Segretario vigila sull'osservanza delle norme
contenute e richiamate nei commi precedenti,
riferendo al Sindaco.
- Art.
58 -
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sino
a quando non si sia proceduto a determinare
formalmente l'unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria, di ogni altro adempimento
procedimentale e dell'adozione dell'atto finale,
l'individuazione del dirigente è deriva direttamente
dal regolamento organico e dalla pianta organica
vigente.
- Art.
59 -
DIRITTO
DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI
1. I
cittadini del Comune, singoli o associati, hanno
diritto di accesso agli atti amministrativi ed a
quelli in essi richiamati secondo le norme del
regolamento del decentramento e della
partecipazione le quali dovranno comunque
riguardare:
a) la
disciplina per l'individuazione del responsabile di
ciascun tipo di procedimento;
b) le
norme per garantire ai cittadini, singoli o
associati, in formazioni sullo stato degli atti e
procedure e sull'ordine di esame delle istanze o
domande presentate, con fissazioni di termini
entro i quali debbono essere completate le singole
procedure;
c)
l'esercizio della facoltà dei cittadini e delle
loro associazioni di acquisire le informazioni di
cui dispone l'Amministrazione specie in materia
ambientale e di tutela del suolo;
d) la
disciplina dell'accesso alle strutture e ai servizi
del Comune, dei comitati di partecipazione,
tutelando il funzionamento degli stessi,
delle organizzazioni di volontariato e delle
libere forme associative;
e) la
tutela del diritto di accesso ai documenti
amministrativi in possesso dell'ente, consistenti
in ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica o di qualunque altra specie
del contenuto degli atti, anche interni,
formata dall'Amministrazione Comunale o comunque
dalla stessa utilizzata ai fini dell'attività
amministrativa;
f) la
disciplina del rilascio delle copie al puro prezzo
di costo;
g)
l'indicazione delle materie in cui il Sindaco ha
la facoltà, con proprio decreto motivato, su
proposta del Responsabile del servizio interessato,
di inibire temporaneamente l'esibizione pubblica ed
il rilascio di copia di atti dell'amministrazione
se la loro diffusione possa pregiudicare il
diritto alla riservatezza delle persone, dei
gruppi o delle imprese o possa impedire o
gravemente ritardare l'azione amministrativa;
h)
l'esclusione del diritto di accesso agli atti
interni, ai procedimenti tributari e a quelli
relativi ai procedimenti disciplinari.
2.
Ciascun cittadino può far valere, innanzi alle
giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi
che spettano al Comune.
- Art.
60 -
DIRITTO
DI ISTANZA E DI RECLAMO
1. I
cittadini residenti, singoli o associati, hanno
facoltà di rivolgere, al Sindaco o al Presidente
del Comitato di Partecipazione di cui all’art. 49,
istanze singole o collettive per richiedere
interventi a tutela di interessi personali e
collettivi o lamentare disfunzioni ed
irregolarità.
2.
Ogni e qualsiasi istanza deve essere presa in
considerazione e produrre un atto scritto con il
quale il Sindaco o il responsabile di servizio a
cui sia stata affidata l'istruttoria dell'istanza,
formula le valutazioni conseguenti.
3. L'
Ufficio Relazione con il Pubblico tiene la
raccolta dei reclami, sollecita l'evasione delle
pratiche, riferisce sulle inadempienze.
- Art.
61 -
DIRITTO
DI PETIZIONE E PROPOSTA
1. I
cittadini del Comune possono rivolgersi in modo
associato, nel numero minimo che sarà determinato
dal regolamento del decentramento e della
partecipazione, al Consiglio Comunale, alla Giunta,
al Sindaco, agli organi di partecipazione locale
per richiedere, motivando, l'assunzione o il
cambiamento di indirizzi operativi, l'adozione o
la revoca di provvedimenti, proporre
l'integrazione o la riduzione dei documenti
programmatori comunali, miglioramenti
organizzativi dei servizi comunali e quant'altro
abbia comunque caratteristica di rilevanza
cittadina o circoscrizionale, esclusa la materia
tributaria.
2. I
documenti di cui sopra, una volta istruiti ai
sensi dell’art. 49 della legge fondamentale, sono
comunque sottoposti entro trenta giorni
all'organo di governo cittadino o
circoscrizionale, avvertendone il primo firmatario.
- Art.
62 -
IL
DIFENSORE CIVICO
1. A
norma del presente Statuto e secondo quanto
previsto dall'art.11 della legge fondamentale, il
Comune di Belmonte Calabro può prevede
l'istituzione del difensore civico. Il
difensore civico svolge un ruolo di garante
dell'imparzialità e del buon andamento della
Pubblica Amministrazione comunale, segnalando,
anche di propria iniziativa, gli abusi, le
disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini
svolge altresì la funzione di controllo di cui
all’art. 127 del D.lgs 237/2000.
2. Il
Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni
limitrofi per istituire il difensore civico a
livello sovracomunale. Spetterà al Consiglio
Comunale la definizione dei criteri e modalità di
nomina i requisiti e le prerogative sulla base di
apposito Regolamento da sottoporre all’approvazione
del Consiglio Comunale.
- Art.
63 -
REQUISITI
1.
All’Ufficio del difensore civico deve essere eletta
persona che, per esperienze acquisite presso le
amministrazioni pubbliche o nell’attività svolta,
offra comprovate garanzie di competenza
giuridico-amministrativa, di probità e obiettività
di giudizio.
2. Non
possono essere nominati alla carica di difensore
civico coloro che:
a) non
siano in possesso della laurea in legge o in scienze
politiche o in economia e commercio o altra laurea
equipollente e non abbiano una esperienza almeno
decennale nella dirigenza pubblica o privata, o nel
mondo delle professioni;
b)non
siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di
compatibilità richiesti per la carica di consigliere
comunale;
c) siano
titolari di qualsiasi carica pubblica elettiva di
primo e secondo grado;
d) siano
membri di organismi di controllo del Comune;
e) siano
titolari di rapporti di lavoro subordinato pubblico
o privato con il Comune;
f) siano
in rapporto di parentela o affinità con gli
Amministratori comunali, il Segretario, i dirigenti;
g) siano
in rapporto di debito o credito o in lite pendente
con il Comune;
h) siano
titolari di cariche direttive in enti che hanno
rapporti con l’Amministrazione comunale.
3. il
Difensore civico decade per le stesse cause per le
quali si perde la qualità di consigliere o per
sopravvenienza di una delle condizioni di
ineleggibilità indicate al precedente comma. La
decadenza è pronunciata dal Consiglio.
4. Il
Difensore civico può essere revocato dalla carica
per grave inadempienza ai doveri d’ufficio, con
deliberazione motivata del Consiglio comunale
adottata con votazione segreta ed a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
- Art 64
-
ELEZIONE
1. Il
Difensore civico, qualora non sono state stipulate
convenzioni con altri Comuni, è eletto dal Consiglio
comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto,
con la maggioranza dei voti dei due terzi dei
consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni
infruttuose, per l’elezione, da tenersi
nell’adunanza successiva, è sufficiente la
maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
2. Nei
giorni precedenti l’adunanza del Consiglio Comunale
il Presidente del Consiglio Comunale sottopone alla
Conferenza dei Capigruppo una proposta tesa a
ricercare una scelta unitaria del Consiglio
Comunale.
3. In
via ordinaria l’elezione del Difensore civico è
iscritta all’ordine del giorno dell’adunanza del
Consiglio comunale immediatamente successiva a
quella di elezione della Giunta.
4. Il
difensore civico rimane in carica per un periodo
massimo di cinque anni , comunque non oltre il
mandato di nomina, dalla data di esecutività della
deliberazione di nomina, esercitando le sue funzioni
fino all’insediamento del successore. Può essere
rieletto una sola volta.
6. Nel
caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso
del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova
elezione nella prima adunanza successiva.
- Art.
65 -
PREROGATIVE E FUNZIONI
1. Il
difensore civico esercita le sue funzioni con piena
autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che
le stesse richiedono.
2. Il
Difensore civico può intervenire, su richiesta di
cittadini singoli od associati o per propria
iniziativa, presso l’Amministrazione comunale, le
Aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di
servizi, i consorzi e le società che gestiscono
servizi pubblici nell’ambito del territorio
comunale, per accertare che i procedimenti
amministrativi abbiano regolare corso e che i
provvedimenti siano correttamente e tempestivamente
emanati.
3. A tal
fine egli può convocare il responsabile del servizio
interessato entro un termine da lui fissato e
richiedere documenti, informazioni, chiarimenti,
senza che possano essergli opposti dinieghi o il
segreto d’ufficio. Può stabilire di esaminare
congiuntamente con il funzionario interessato la
pratica, entro termini prefissati e può richiedere
allo stesso relazione scritta in merito allo stato
del procedimento ed a particolari aspetti dello
stesso da lui rilevati.
4.
Acquisite le documentazioni ed informazioni
necessarie, comunica al cittadino, od
all’associazione che ha richiesto l’intervento, le
sue valutazioni e l’eventuale azione promossa.
Segnala al responsabile del procedimento le
irregolarità ed i vizi di procedura rilevati
invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e,
in caso di ritardo, entro termini prestabiliti.
Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni,
gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
5. Se il
provvedimento che viene adottato non recepisce le
segnalazioni del Difensore civico, nella stessa
devono essere inserite le relative motivazioni. Il
Difensore civico può chiedere il riesame del
provvedimento qualora ravvisi il permanere di
irregolarità o vizi procedurali.
6. Il
Difensore civico, con idonea motivazione, può
prospettare all’Amministrazione la sostituzione
temporanea di dipendenti nella cura della questione
oggetto della richiesta di intervento; può
prospettare la sostituzione dei responsabili di
uffici e servizi se si riscontrano negligenze e
inidoneità gravi e reiterate. Quando ricorrono i
casi indicati dalla legge il Difensore civico può
segnalare gli stessi agli organi
dell’Amministrazione per l’apertura del relativo
procedimento a carico del personale.
7. La
Giunta comunale assicura all’ufficio del Difensore
civico una sede idonea e le dotazioni di personale e
strumentali adeguate per il buon funzionamento
dell’istituto, e ne determina l’indennità, sentita
la Conferenza dei Capigruppo, commisurandola
percentualmente a quella stabilita dalla legge per
il Sindaco.
- Art.
66 -
RAPPORTI
CON IL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il
Difensore civico presenta al Consiglio comunale,
entro il mese di marzo, la relazione sull’attività
svolta nell’anno precedente, segnalando le
disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a
migliorare il buon andamento e l’imparzialità
dell’azione amministrativa. La relazione viene
discussa dal Consiglio comunale entro il mese di
aprile e resa pubblica nelle forme previste
dall’art. 8 dello statuto.
2. In
casi di particolare importanza il Difensore civico
effettua specifiche segnalazioni che il Presidente
del Consiglio iscrive all’ordine del giorno della
prima adunanza del Consiglio comunale.
T I T O
L O VII°
GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI
- Art.
67 -
COLLABORAZIONE TRA ENTI
1. Il
Comune, nell'esercizio delle sue competenze, si
conforma ai sensi della norma contenuta al 6°
comma dell'art. 20 della legge fondamentale, ai
piani territoriali di coordinamento della
provincia e tiene conto del suo programma
pluriennale, dandone atto nella delibera di
approvazione della programmazione comunale o,
comunque, di esecuzione di opere pubbliche.
2. Il
Consiglio Comunale, in sede di formazione dei
programmi dell'ente, individua, per gli effetti
della norma contenuta nel 2° comma dell'art. 19
della legge fondamentale, le proposte da avanzare
alla Provincia ai fini della programmazione
economica, territoriale e ambientale della regione
ed indica alla provincia le opere di rilevante
interesse provinciale, nel settore economico,
produttivo, commerciale e turistico nonché
sociale, culturale e sportivo che ritiene debbano
essere realizzate opportunamente motivando.
3.
Il Comune si avvale dell'assistenza tecnico –
amministrativa della Provincia, da disciplinare
mediante convenzione senza oneri per il Comune.
- Art.
68 -
COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI
Il
Comune ricerca e promuove ogni forma di
collaborazione con i Comuni contermini, con la
Provincia, con le comunità montane, quale mezzo per
svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e
servizi che per le loro caratteristiche sociali ed
economiche si prestano a gestione unitaria con
altri enti, realizzando economie di scala ed
assicurando maggiore efficacia di prestazione ai
cittadini.
- Art.
69 -
FORME DI
COLLABORAZIONE
Sono
utilizzate, a seconda delle necessità e convenienza,
in relazione al bisogno pubblico da soddisfare, le
forme previste dagli artt. 30 e 31 della legge
fondamentale, con l'osservanza per le convenzioni
anche delle disposizioni contenute nell'art. 11,
commi 2° e5° della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come
indicato dall'art. 15 di questa stessa legge.
- Art.
70 -
CONSORZI
Viene
confermata l'opportunità di perseguire la forma
consortile per i servizi di volta in volta
individuati con apposita delibera dal Consiglio
Comunale.
In
sede di revisione periodica dei consorzi il Comune
potrà procedere alla riassunzione in gestione
diretta dei servizi sopra indicati qualora le
circostanze di fatto o la mancanza di accordo con
gli altri enti locali impedisca la trasformazione
delle forme consortili in quella regolata dall'art.
116 della legge fondamentale.
Nella
convenzione prevista dal 2° comma dell'art. 31
della legge stessa un'apposita clausola
disciplinerà i rapporti fra gli enti in caso di
scioglimento del consorzio che può avvenire per
decisione della maggioranza degli enti partecipanti,
nonché il caso di recesso singolo anche in
considerazione della negatività dei risultati
dell'attività gestionale del consorzio stesso.
- Art.
71-
FORME DI
GESTIONE
1.
L'attività diretta a conseguire,
nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi
di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo
economico e civile, compresa la produzione di
beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che
possono essere istituiti e gestiti, anche con
diritto di privativa del Comune, ai sensi di
legge.
2. La
scelta della forma di gestione per ciascun
servizio deve essere effettuata previa
valutazione comparativa tra le diverse forme di
gestione previste dalla legge e dal presente
Statuto.
3.
Per i servizi da gestire in forma
imprenditoriale la comparazione deve avvenire
tra affidamento in concessione, costituzione
di aziende, di consorzio o di società a
prevalente capitale pubblico.
4.
Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra
la gestione in economia, la costituzione di
istituzione, l'affidamento in appalto o in
concessione, nonché tra la forma singola o quella
associata mediante convenzione, unione di Comuni
ovvero consorzio.
5.
Nell'organizzazione dei servizi devono essere
comunque assicurate idonee forme di informazione,
partecipazione e tutela degli utenti.
- Art.
72-
OBBLIGO
DI RIFERIRE AL CONSIGLIO
E'
norma generale che il rappresentante del Comune
negli organi di governo di altri enti pubblici o
privati riferisca annualmente al Consiglio Comunale
sull'attività svolta dall'ente e sul permanere
della convenienza in tale modo di gestione.
La
relazione annuale è presentata al Sindaco per la
successiva discussione al Consiglio entro un mese
dall' approvazione del conto consuntivo annuale
dell'ente partecipato.
- Art.
73
RAPPORTI
CON LE COMUNITA' MONTANE
Il
Comune può delegare ad una Comunità Montana
l'esercizio di sue funzioni affinché siano svolte
in modo associato. La relativa convenzione deve
prevedere il potere di indirizzo del Comune in
ordine all'esercizio della funzione delegata nel
proprio territorio e i modi e i tempi periodici
di riscontro dell'attività relativa e le facoltà
di ritirare la delega con preavviso di almeno sei
mesi.
- Art.
74 -
CONFERENZA DEI SERVIZI/ACCORDO DI PROGRAMMA
La
promozione della conferenza fra i rappresentanti di
tutte le amministrazioni interessate e la
conclusione di accordi di programma secondo le
modalità e procedure di cui all'art. 34 della legge
fondamentale, costituiscono un modo ordinario per
il Comune di Belmonte Calabro per affrontare la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi
e di programmi di intervento di proprio interesse
che richiedano, tuttavia, per la loro realizzazione,
l'azione integrata e coordinata di altri enti
pubblici.
Compete al Sindaco l'iniziativa di promuovere la
conferenza fra i rappresentanti di tutte le
Amministrazioni interessate, sia stata l'opera
considerata in atti fondamentali del consiglio
ovvero venuta in evidenza nella formazione
dell'attività propositiva della Giunta.
L'accordo non può essere sottoscritto dal Sindaco
se non previa deliberazione della Giunta Comunale
qualora l'opera o l'attività siano state previste
in atti fondamentali del consiglio. Comunque,
quando l'accordo comporti variazioni di strumenti
urbanistici, il suo schema deve essere sottoposto
in via d'urgenza al Consiglio Comunale affinché
autorizzi il Sindaco alla firma. Soltanto in caso di
estrema e motivata urgenza il Sindaco potrà
procedere di iniziativa salva la ratifica di cui
al 5° comma dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000.
T I T O
L O VIII°
ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
- Art.
75-
PRINCIPI
STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI
1.
Al fine di perseguire la massima trasparenza,
efficienza, economicità e funzionalità il Comune
è organizzato secondo il principio della
distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui
sono affidate competenze di indirizzo di
programmazione e di controllo, e gli organi
burocratici, ai quali è affidata la gestione
amministrativa e delle risorse umane e strutturali.
2. Le
linee programmatiche, approvate dal Consiglio
Comunale contengono la programmazione pluriennale
dell'attività del Comune e rappresenta la fonte
principale di riferimento per
l'organizzazione e l'utilizzazione delle risorse
assieme alla relazione previsionale e programmatica
approvata contestualmente al bilancio annuale
di previsione.
3.
Nell'ambito delineato da tale relazione
l'attività amministrativa del Comune si esplica
nell'attuazione di obiettivi determinati e deve
essere informata ai seguenti principi:
a)
organizzazione per progetti - obiettivo e per
programmi;
b)
analisi della produttività ed individuazione
del grado di efficacia dell'attività svolta
dall'apparato;
c)
individuazione di responsabilità
strettamente collegata nell'ambito di autonomia
decisionale dei soggetti;
d)
valorizzazione delle risorse umane attraverso
programmi di crescita professionale mirati ad un
maggior coinvolgimento negli obiettivi dell’Ente ed
alla creazione di un maggior interscambio tra le
persone;
e)
riconoscere il lavoro del personale quale risorsa
fondamentale al servizio della comunità, favorendo
il miglioramento delle condizioni lavorative e lo
sviluppo professionale del personale.
- ART.
76 -
PIANIFICAZIONE ORGANIZZATIVA
1. La
struttura organizzativa del Comune è ordinata
secondo un regolamento organizzativo generale delle
strutture e delle funzioni ed è costituita con la
formazione della dotazione organica generale, che
determina la consistenza complessiva dei
posti istituiti dall'ente per l'esercizio delle
funzioni allo stesso attribuite.
2. Il
regolamento organizzativo e la dotazione organica
potranno essere codificati od integrati, secondo le
modalità previste dallo stesso regolamento, nei
termini indicati dalle leggi ovvero al
verificarsi di cambiamenti nelle funzioni
attribuite al Comune e comunque ogni qualvolta
se ne ravvisi la necessità al fine di
garantire il più elevato livello di efficienza delle
strutture e di efficacia delle prestazioni.
3.
Al fine di favorire la massima flessibilità
organizzativa funzionale e il recepimento delle
priorità programmatiche e degli interessi
riconosciuti dall'Amministrazione, le
dotazioni di personale previste per ciascuna
struttura sono suscettibili di adeguamento e
ricollocazione nell'ambito dei parametri
complessivi costituiti dalle previsioni generali.
4.
Tali adeguamenti, nel rispetto della capacità e
competenza professionale dei singoli dipendenti,
potranno aver luogo a prescindere delle
mansioni svolte e dal profilo professionale di
provenienza, facendo comunque salva la posizione
funzionale del dipendente.
5.
Nell'ottica di un adeguato conseguimento dei
fini istituzionali dell'ente, il Comune
promuove e realizza il miglioramento delle
prestazioni del personale dipendente attraverso
l'ammodernamento delle strutture, la formazione,
la qualificazione professionale e la
responsabilizzazione dei dipendenti.
- Art.
77 -
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
1.
L'ordinamento strutturale del Comune è definito da
un sistema di organizzazione flessibile a carattere
aperto ordinato per "AREE", strutture operative di
massima dimensione, finalizzate a garantire
l'efficacia dell'intervento nell'ambito di
materie aventi caratteristiche omogenee.
2.
Alla direzione di ogni "AREA" è preposto un
dirigente, con potestà di iniziativa,
autonomia di scelta degli strumenti gestionali
e operativi di spesa nell'ambito degli
stanziamenti assegnati, di gestione del
personale e con responsabilità di risultato
circa il perseguimento degli obiettivi assegnati
all'Area di competenza, anche in termini di
efficienza e di efficacia.
3.
L'Area può essere articolata in ulteriori
strutture organizzative competenti per la
gestione e l'esecuzione degli interventi in un
ambito specifico, ancorché‚ organico e
complesso,della materia.
4.
Nell'ambito della complessiva struttura del
Comune, il regolamento organizzativo può
prevedere la costituzione di altri tipi di
strutture, permanenti o temporanee, allo scopo di
rendere più efficaci le procedure di produzione dei
servizi pubblici locali, elevare la qualità delle
prestazioni ed attuare i principi di trasparenza
e semplificazione dell'attività amministrativa.
5. Il
regolamento di organizzazione può prevedere la
attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
al Segretario disciplinando i criteri per il
conferimento dell'incarico ed i rapporti con la
struttura.
- Art.
78 -
SEGRETARIO GENERALE
1.
Il Segretario generale, nel rispetto della
legge che ne disciplina lo stato giuridico,
ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che
assicura il coordinamento, la direzione tecnico
amministrativa e la vigilanza sugli uffici e servizi
con potestà di iniziativa, autonomia di scelta
degli strumenti operativi, corresponsabilità di
risultato.
2.Il
Segretario esercita funzione di raccordo tra
l'attività degli organi elettivi e la
gestione amministrativa affinché‚ concorrano
all'identificazione e alla formazione degli
obiettivi programmatici e alla loro coerente
attuazione.
3. Il
Segretario, nel rispetto delle direttive
impartitegli dal Sindaco, da cui dipende
funzionalmente:
a)
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
Dirigenti di Area e ne coordina l'attività
anche attraverso l'emanazione di direttive;
b)
adotta tutti gli atti anche a rilevanza
esterna necessari all'esercizio delle proprie
funzioni;
c)
presiede le Commissioni di concorso per il
reclutamento delle figure dirigenziali (e
responsabili dei servizi);
d)
adotta provvedimenti di mobilità tra le varie Aree,
sentiti i dirigenti interessati.
4. Il
Segretario esercita ogni altra funzione
attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto,
dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
- Art.
79
VICE
SEGRETARIO GENERALE
1.
Può essere istituito l'ufficio di Vice
Segretario generale per coadiuvare e sostituire il
Segretario generale in caso di assenza o
impedimento.
2. Le
funzioni sono assegnate dal Sindaco a uno dei
dirigenti in possesso dei titoli di studio
richiesti per la copertura del posto di Segretario
e dotato di adeguata professionalità.
3.
L'incarico ha durata corrispondente a quella del
mandato del Sindaco e può essere revocato con
provvedimento motivato del Sindaco.
- Art.
80 -
LA
DIRIGENZA
1.
La funzione dirigenziale è esercitata in
conformità agli indirizzi, alle direttive ed ai
criteri definiti dagli organi di governo del
Comune, nel rispetto delle disposizioni
legislative, statutarie e regolamentari.
2. I
dirigenti, qualora non venga nominato in Direttore
generale, sono gli organi direttamente responsabili,
nell'ambito delle proprie attribuzioni, della
traduzione in termini operativi degli obiettivi
stabiliti dagli organi di governo del Comune.
3.
Essi sono responsabili, in relazione agli obiettivi
dell'Ente,della correttezza ed efficacia
dell'azione amministrativa e dell'efficienza
della gestione.
4. A
tal fine:
ø
formulano proposte per la definizione dei
programmi e le priorità ai fini dell'elaborazione
delle direttive generali del Comune per l'azione
amministrativa.
ø
attuano tutte le iniziative necessarie alla
realizzazione di programmi approvati.
ø
esercitano i poteri di spese e di gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali loro
assegnate, adottando anche i provvedimenti di
mobilità all'interno dell'Area.
ø
individuano i responsabili dei procedimenti e ne
coordinano l'attività.
5.
Spetta, inoltre, ai dirigenti:
a) La
presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) La
responsabilità delle procedure d'appalto e di
concorso;
c) la
stipulazione dei contratti;
d) gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli
atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i
provvedimenti di autorizzazione, concessione o
analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge,
dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le
concessioni edilizie;
g) le
attestazioni, certificazioni, comunicazioni,
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed
ogni altro atto costituente manifestazione di
giudizio e di conoscenza;
h)
provvedimenti in materia di espropriazione e di
occupazione d'urgenza;
i)
qualsiasi altra documentazione o certificazione
prevista dalla legge, dal presente Statuto e dai
regolamenti.
6.
La responsabilità dirigenziale è valutata con
riguardo al risultato dell'attività svolta dagli
uffici ai quali i dirigenti sono preposti, alla
realizzazione dei programmi e dei progetti loro
affidati, alla gestione del personale
nonché‚ delle risorse finanziarie e strumentali
loro assegnate, ponderando i risultati conseguiti
in termini di efficienza ed efficacia, con le
risorse assegnate e le condizioni di operatività del
servizio.
7.
In caso di inosservanza delle direttive o in
presenza di risultati negativi, il Sindaco, sentito
il nucleo di valutazione, procederà ai sensi
dell'art. 5 del D.Lgs n. 286/1999 e successive
modifiche e nel rispetto delle norme contrattuali
vigenti per la dirigenza.
- Art.
81 -
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
1.
La copertura di posti con qualifica
dirigenziale e di qualifiche di alta
specializzazione eventualmente anche staff del
Sindaco, anche al di fuori della pianta organica,
può avvenire entro i limiti stabiliti per legge,
mediante contratti a tempo determinato di
diritto pubblico o eccezionalmente di diritto
privato.
2. Il
conferimento di incarichi esterni è disposto dal
Sindaco con provvedimento motivato e comunicato
al Consiglio Comunale, assicurando in ogni
caso, anche, mediante il principio di
concorsualità, l'adeguata e documentata
professionalità del collaboratore prescelto e i
titoli di studio previsti per la qualifica,
3. La
durata del contratto non potrà eccedere la
scadenza del mandato del Sindaco e l'incarico
potrà essere in ogni momento revocato con
provvedimento motivato del Sindaco medesimo.
- Art.
82 -
UFFICIO
DI DIREZIONE
1.
Per un miglior esercizio delle funzioni di
direzione e per favorire l'attività per progetti e
programmi, è istituito “l’Ufficio di Direzione",
composto dai Dirigenti di Area, diretto e
presieduto dal Segretario generale, anche ai
fini dell'esercizio delle funzioni di direzione e
coordinamento.
2.
Spettano all’ufficio di direzione funzioni
propositive, consultive, organizzative a supporto
del Sindaco nell'attuazione dei suoi programmi ed
all'attività della Giunta.
3. Le
regole del funzionamento saranno disposte dal
regolamento di organizzazione e con atti
organizzativi interni.
- Art.
83 -
INCOMPATIBILITA'
1. I
dipendenti del Comune, compresi quelli assunti
a tempo determinato, sono tenuti ad astenersi da
ogni occupazione o attività che non sia conciliabile
con l'osservanza dei doveri d'ufficio.
2. I
casi di incompatibilità, i limiti, le autorizzazioni
all'assunzione di incarichi saranno disciplinati dal
regolamento di organizzazione nel rispetto
delle disposizioni legislative disciplinanti la
materia ed in particolare di quelle adottata dal
D.Lgs 165/2000 e della L. 23.12.96 n. 662 e legge
29.5.97 n. 140.
- Art.
84 -
CONTROLLI INTERNI
1. Il
comune, nell’ambito della sua autonomia normativa ed
organizzativa, individua strumenti e metodologie
adeguate a:
a)
garantire attraverso il controllo di regolarità
amministrativa e contabile, la legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
b)
verificare, attraverso il controllo di gestione,
l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il
rapporto tra costi e risultati;
c)
valutare le prestazioni del personale con qualifica
dirigenziale;
d)
valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede
di attuazione dei piani, programmi ed altri
strumenti di determinazione dell’indirizzo politico,
in termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi predefiniti.
2. I
controlli interni sono ordinati secondo il principio
della distinzione tra funzioni di indirizzo e
compiti di gestione.
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
- Art.
85 -
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO
1.
la programmazione dell’attività del Comune è
correlata alle risorse finanziarie che risultano
acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale
essa viene definita e rappresentata sono il bilancio
di previsione annuale, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale. La
redazione degli atti predetti è effettuata in modo
da consentire la lettura e l’attuazione delle
previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2.
Il bilancio di previsione e gli altri documenti
contabili di cui al comma 1 sono redatti dalla
Giunta comunale.
3.
Il bilancio di previsione per l’anno successivo,
corredato degli atti prescritti, è deliberato dal
consiglio comunale nei termini di legge, osservando
i principi di unità, annualità, universalità,
integrità, veridicità, pareggio economico e
finanziario e pubblicità.
4.
Il consiglio comunale approva il bilancio in seduta
pubblica, con il voto favorevole della maggioranza
dei componenti assegnati.
- Art.
86 -
PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE
E DEGLI
INVESTIMENTI
1.
Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la
giunta comunale propone al Consiglio il
programma delle opere pubbliche e degli investimenti
che è riferito al periodo di vigenza del bilancio
pluriennale ed è suddiviso per anni con inizio da
quello successivo alla sua approvazione.
2.
Il programma delle opere pubbliche e degli
investimenti comprende l’elencazione specifica di
ciascuna opera o investimento, incluso nel piano,
con tutti gli elementi descrittivi idonei,
comprensivi della verifica di fattibilità, per
indirizzarne l’attuazione.
3.
Il programma, relativamente alle spese da sostenere
per le opere e gli investimenti previsti per il
primo anno, individua le risorse con le quali verrà
data allo stesso attuazione.
4.
Le previsioni contenute nel programma corrispondono
a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci
annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel
corso dell’esercizio ai bilanci sono effettuate
anche al programma e viceversa.
5.
Il programma viene aggiornato annualmente in
conformità ai bilanci annuale e pluriennale
approvati.
CAPO II
AUTONOMIA FINANZIARIA
- Art.
87 -
RISORSE
PER LA GESTIONE CORRENTE
1.
Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della
propria potestà impositiva e con il concorso delle
risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla
Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva
autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le
attività esercitate ai mezzi disponibili e
ricercando, mediante la razionalità delle scelte e
dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego
di ali mezzi.
2.
Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini
alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di
equità e di giustizia le determinazioni di propria
competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle
imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi,
distribuendo il carico tributario in modo da
assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in
proporzione alle sue effettive capacità contributive
ed al livello di fruizione dei servizi.
- Art.
88 -
RISORSE
PER GLI INVESTIMENTI
1.
La giunta comunale attiva tutte le procedure
previste da leggi ordinarie e speciali, statali,
regionali e comunitarie, al fine di reperire le
risorse per il finanziamento dei programmi
d’investimento del Comune che per la loro natura
hanno titolo per concorrere ai benefici che tali
leggi dispongono.
2.
Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni
del patrimonio disponibile, non destinate per legge
ad altre finalità, sono impiegate per il
finanziamento del programma di investimenti del
Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3.
Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse
finalità previste dalla legge, per il finanziamento
dei programmi d’investimento che non trovano
copertura con le risorse di cui ai commi 1 e
2.
CAPO III
PATRIMONIO, APPALTI, CONTRATTI
- Art.
89 -
GESTIONE
DEL PATRIMONIO
1.
La Giunta comunale sovrintende all’attività di
conservazione e gestione del patrimonio comunale
assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta
degli inventari dei beni immobili e mobili ed il
loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni
che per effetto di atti di gestione, nuove
costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso
di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le
modalità per la tenuta degli inventari e determina i
tempi entro i quali sono sottoposti a verifica
generale.
2.
La giunta comunale adotta gli atti previsti dal
regolamento per assicurare, da parte di tutti i
responsabili di uffici e servizi, l’osservanza
dell’obbligo generale di diligenza, nella
utilizzazione e conservazione dei beni dell’ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita
ai consegnatari.
3. La
giunta comunale adotta, per propria iniziativa o su
proposta del responsabile i provvedimenti idonei ad
assicurare la più elevata redditività dei beni
predetti e l’affidamento degli stessi in locazione
od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie
di affidabilità.
4.
In presenza di rilevanti interessi di carattere
pubblico o sociale, la giunta comunale può concedere
i beni patrimoniali in comodato o in uso gratuito,
con le modalità stabilite dalla legge.
4.
I
beni patrimoniali disponibili possono essere
alienati, a seguito di deliberazione adottata dal
consiglio comunale per gli immobili e mobili
compresi nel patrimonio artistico-culturale, dalla
giunta per i mobili. La deliberazione del consiglio
comunale è adottata con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti assegnati. L’alienazione
dei beni immobili avviene mediante asta pubblica,
tranne per le cessioni ad altri enti pubblici e per
i beni di modesto valore per i quali risulti
evidente la non convenienza della procedura
concorsuale. L’alienazione dei beni mobili è
effettuata con le modalità stabilite dal
regolamento.
Art. 90
–
APPALTI
E CONTRATTI
1. Il Comune provvede agli appalti dei
lavori, alle forniture di beni e servizi, agli
acquisti ed alle vendite, alle permute, alle
locazioni ed agli affitti, relativi alla propria
attività istituzionale, con l’osservanza delle
procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal
regolamento per la disciplina dei contratti.
2.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposito atto indicante:
a)
il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali;
c)
le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono
alla base.
3.
Il Comune si attiene alle procedure previste dalla
normativa dell’Unione Europea recepita o comunque
vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
4.
Per la stipulazione dei contratti interviene, in
rappresentanza del Comune, il dirigente individuato
secondo i criteri indicati dal regolamento.
CAPO IV°
CONTABILITÀ
- Art.
91 -
DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ
1.
Il sistema contabile del Comune è disciplinato da
apposito regolamento, emanato in conformità alle
disposizioni del presente Statuto e con l’osservanza
delle leggi inerenti la contabilità e finanza degli
enti locali.
2.
Tale regolamento deve prevedere una contabilità
finanziaria ed economica in cui i fatti gestionali
sono considerati per il rilievo che essi presentano
rispettivamente in termini di acquisizione ed
impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e
ricavi che ne conseguono e di variazioni derivanti
per il patrimonio dell’ente.
3.
Gli strumenti di previsione contabile sono adottati
in coerenza con gli obiettivi indicati dagli atti di
programmazione del Comune.
- Art.
92 -
CONTABILITÀ FINANZIARIA
1.
La gestione finanziaria si svolge in conformità al
bilancio di previsione annuale e pluriennale
approvato dal consiglio comunale.
2.
Il regolamento di contabilità disciplina il
procedimento di approvazione delle variazioni che
possono essere apportate al bilancio; sono comunque
riservate alla giunta comunale le variazioni
connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.
- Art.
93 -
CONTABILITÀ ECONOMICA
1.
La contabilità economica del Comune ha per oggetto
tutti i costi delle attività svolte o da svolgere e,
limitatamente alle ipotesi previste dagli atti di
programmazione, i connessi ricavi.
2.
Tale contabilità si articola in un sistema di centri
di responsabilità individuati secondo criteri
organizzativi e funzionali e dovrà essere
funzionale alla emissione del prospetto di
conciliazione da allegare al conto consuntivo così
come previsto dal DPR 31.1.96 n. 194.
- ART.
94 -
TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
1.
Il servizio di tesoreria è affidato dal consiglio
comunale ad un istituto di credito che disponga di
una sede operativa nel Comune e in mancanza nel
comprensorio.
2.
La concessione è regolata da apposita convenzione ed
ha durata minima triennale e massima quinquennale,
rinnovabile una sola volta.
3.
Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate
di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento
delle spese ordinate mediante mandati di pagamento
nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei
fondi di cassa disponibili o dallo stesso
anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla
legge.
4.
Per la riscossione delle entrate tributarie,
patrimoniali e assimilate la giunta comunale decide,
secondo l’interesse dell’ente, la forma di
riscossione nell’ambito di quelle consentite dalle
leggi vigenti.
5.
il regolamento di contabilità stabilisce le modalità
relative al servizio di tesoreria ed ai servizi
dell’ente che comportano maneggio di denaro,
fissando norme idonee per disciplinare tali
gestioni.
CAPO V°
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E
CONTROLLO DI GESTIONE
- Art.
95 -
COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
1.
Il Consiglio Comunale elegge un Collegio di Revisori
composto da tre membri, in modo da assicurare la
rappresentanza dell’opposizione.
2. I
componenti del Collegio dei Revisori dei conti
devono essere scelti:
a)
uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori
ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
b)
uno tra gli iscritti all'albo dei dottori
commercialisti;
c)
uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.
3.
Essi durano in carica 3 anni, sono revocabili quando
ricorrano le condizioni di inadempienza previste dal
regolamento di contabilità.
4. I
revisori hanno diritto di accesso agli atti e
documenti del Comune tramite il Segretario Generale
e/o il responsabile del Settore Bilancio. Hanno
inoltre diritto di ricevere l'Ordine del giorno di
convocazione del Consiglio Comunale, con l'elenco
degli oggetti iscritti. I revisori possono
partecipare alle sedute della Giunta, su richiesta
del Sindaco, o delle Commissioni Consiliari su
richiesta dei rispettivi Presidenti e possono
dotarsi di regolamento autonomo per il funzionamento
interno del collegio.
5. Il
Collegio dei Revisori, in conformità con le
disposizioni del regolamento, svolge funzioni di
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione dell'ente e di consulenza mediante
proposte sulla produttività ed economicità dei
sistemi procedurali ed organizzativi del Comune. Il
Collegio dei Revisori attesta inoltre la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione, redigendo apposita relazione che
accompagna la proposta di deliberazione consiliare
del conto consuntivo.
6. I
Revisori dei Conti rispondono della verità delle
loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la
diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi
irregolarità nella gestione dell'Ente, ne
riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
- Art.
96-
RENDICONTO DELLA GESTIONE
1. I
risultati della gestione sono rilevati mediante
contabilità economica e dimostrati nel rendiconto,
che comprende il conto del bilancio ed il conto del
patrimonio.
2.
La giunta comunale, con una relazione illustrativa
allegata al conto consuntivo, esprime le proprie
valutazioni in merito all’efficacia dell’azione
condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3.
Il collegio dei revisori dei conti attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione, redigendo apposita relazione che
accompagna la proposta di deliberazione consiliare
del conto consuntivo e nella quale il collegio
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed economicità
della gestione.
4.
Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio
comunale nei termini di legge, in seduta pubblica,
con il voto della maggioranza dei componenti
assegnati.
- Art.
97 -
CONTROLLO DELLA GESTIONE
1.
Con apposite norme stabilite dal regolamento di
contabilità, il consiglio comunale definisce
linee-guida dell’attività di controllo interno della
gestione.
2.
Il controllo di gestione deve consentire la verifica
dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai
programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in
corso d’esercizio, la valutazione dell’andamento
della gestione e gli eventuali interventi
organizzativi necessari per conseguire i risultati
prefissati.
3.
Il controllo di gestione, attraverso le analisi
effettuate sull’impiego delle risorse finanziarie ed
organizzative, sulle componenti dei costi delle
funzioni e servizi, sulla produttività di benefici
in termini quantitativi e qualitativi, deve
assicurare agli organi di governo dell’ente tutti
gli elementi necessari per le loro scelte
programmatiche e per guidare il processo di sviluppo
dell’organizzazione.
4.
Nel caso che attraverso l’attività di controllo si
accertino squilibri nella gestione del bilancio
dell’esercizio in corso che possono determinare
situazioni deficitarie, la giunta comunale propone
immediatamente al consiglio i provvedimenti
necessari.
T I T O
L O X°
D I S
P O S I Z I O N I F I N A L I
- Art.
98 -
MODIFICA
DELLO STATUTO
Il
presente testo non è suscettibile di modificazioni
se non sono trascorsi almeno due anni dalla sua
entrata in vigore e, successivamente, dalla sua
ultima modificazione.
Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel
semestre antecedente il rinnovo del Consiglio
Comunale e nel trimestre successivo
all'insediamento del nuovo consiglio.
Hanno
iniziativa di proposta presso il Consiglio Comunale
per le modifiche statutarie totali e parziali, la
Giunta, i Gruppi Consiliari, almeno 1/5 degli
aventi diritto al voto, la cui intenzione si esprima
attraverso una petizione popolare.
L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo
dello Statuto,che deve essere adottata dal Consiglio
Comunale con la procedura di cui all'art.6, comma
4° del d.lgs. 267/2000, comporta la riproduzione
integrale dell'intero testo statutario aggiornato,
così da consentire a qualsiasi cittadino
l'immediata e facile percezione del testo vigente,
ancorché correlato da opportune annotazioni con
quello originario.
- Art.
99 -
PUBBLICITA' DELLO STATUTO
Questo Statuto, oltre ad essere pubblicato secondo
le modalità contenute nel 5° comma dell'art. 6 del
d.lgs. 267/2000, deve essere divulgato nell'ambito
della cittadinanza con ogni possibile mezzo, non
escluso quello della illustrazione orale, posta in
atto, in modo decentrato, in pubbliche assemblee
della popolazione ad opera di amministratori e
funzionari del Comune.
Ai
cittadini che completino il ciclo dell'istruzione
obbligatoria è consegnata gratuitamente copia dello
Statuto a mezzo delle autorità scolastiche
collaborando con queste per ogni utile e metodica
illustrazione dello Statuto stesso nel corso
degli studi anche superiori.
Copia
del presente Statuto viene inoltre inviata
gratuitamente a tutti i capofamiglia del Comune,
come edizione speciale del bollettino di
informazione, non appena approvato dal Consiglio
Comunale.
- Art.
100 -
REGOLAMENTI VIGENTI
Le
norme contenute nei regolamenti vigenti devono
essere adeguate alle norme statutarie entro un anno
dalla loro entrata in vigore, salvo che lo Statuto
non preveda termini più brevi.
I
regolamenti restano in vigore fino a scadenza del
termine previsto per il loro adeguamento a questo
Statuto.
Trascorsi tali termini senza che i regolamenti
siano stati adeguati, cessano di aver vigore le
norme divenute incompatibili.
- Art.
101 -
ENTRATA
IN VIGORE
Lo
Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo
alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.
Art. 102
NORMA
TRANSITORIA
Le norme
riguardanti il Presidente del Consiglio Comunale
entreranno in vigore con il rinnovo del consiglio
comunale previsto per la primavera 2006.
In
considerazione della particolare importanza che il
Comune di Belmonte Calabro annette allo Statuto ed
al procedimento di elaborazione adottato, tendente a
raccogliere il maggior contributo possibile di
cittadini, associazioni, enti etc., il presente
Statuto è suscettibile di modificazioni con la
procedura prevista dalla legge fondamentale art. 6,
4° comma, entro dodici mesi dalla
pubblicazione.
INDICE
GENERALE
TITOLO
I°
Art. 1 -
Premessa generale
Art. 2 -
Territorio
Art. 3 -
Principi fondamentali
Art. 4 -
Linee di sviluppo
TITOLO
II°
S E D E
Art. 5 -
Art. 6 -
Art. 7 -
Art. 8
-
Art. 8 -
Albo Pretorio
TITOLO
III°
STEMMA E
GONFALONE
Art. 9
-
Art. 10
-
Art. 11
-
TITOLO
IV°
Art. 12
- Legge fondamentale
TITOLO
V°
Art. 13
- Gli Organi del Comune
Art. 14
- Il Consiglio comunale: competenze
Art. 15
- Convocazione
Art. 16
- Organi del Consiglio
Art. 17
– Il Presidente del Consiglio
Art. 18
– Il Vice Presidente del Consiglio
Art. 19
- Consigliere Anziano
Art. 20
– Compiti del Presidente
Art. 21
- Composizione dei gruppi consiliari
Art. 22
- Conferenza dei Capigruppo
Art. 23
- Commissioni consiliari permanenti
Art. 24
- Commissioni speciali e temporanee
Art. 25
- I Consiglieri
Art. 26
- Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 27
- Regolamento sul funzionamento del consiglio
comunale
Art. 28
- La Giunta comunale: competenze
Art. 29
- Attività propositive e di impulso
Art. 30
- Composizione della Giunta
Art. 31
- Nomina della Giunta
Art. 32
– Funzionamento
Art. 33
– Dimissioni degli Assessori
Art. 34
– Revoca degli Assessori
Art. 35
- Nomina dei componenti le Commissioni
Art. 36
- Deliberazioni in via d'urgenza
Art. 37
- Il Sindaco: ruolo e competenze
Art. 38
– Programma di Governo
Art. 39
- Attribuzioni di amministrazione
Art. 40
- Attribuzioni di vigilanza
Art. 41
- Attribuzioni di organizzazione
Art. 42
– Dimissioni del Sindaco
Art. 43
- Il Vice Sindaco
TITOLO
VI°
Capo I°
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE
Art. 44
– Partecipazione popolare
Art. 45
- Associazionismo
Art. 46
– Diritti delle Associazioni
Art. 47
- Volontariato
Art. 48
– Contributi alle Associazioni
Art. 49
- Comitati di Partecipazione
Art. 50
– Integrazione dei cittadini di altre nazionalità
Art. 51
- Consultazioni popolari
Art. 52
– Referendum
Art. 53
– Promozione del Referendum
Art. 54
– Operazioni Referendarie
Art. 55
– Esito Referendum
Art. 56
- Operatività del referendum consultivo
Capo II°
PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 57
- Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 58
- Responsabile del procedimento
Art. 59
- Accordi per la determinazione del contenuto del
provvedimento
Art. 60
- Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
Art. 61
- Diritto di istanza e di reclamo
Art. 62
- Diritto di Petizione e proposta
Art. 63
- Il Difensore Civico
Art. 64
- Requisiti
Art. 65
- Elezione
Art. 66
– Prerogative e funzioni
Art. 67
– Rapporti con il Consiglio
TITOLO
VII°
GESTIONE
DEI BISOGNI PUBBLICI
Art. 68
- Collaborazione tra Enti
Art. 69
- Collaborazione tra Enti locali
Art. 70
- Forme di collaborazione
Art. 71
- Consorzi
Art. 72
- Forme di gestione
Art. 73
- Obbligo di riferire al Consiglio
Art. 74
- Rapporti con le Comunità Montane
Art. 75
- Conferenza dei servizi/Accordo di Programma
TITOLO
VIII°
ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
Art. 76
– Principi strutturali e organizzativi
Art. 77
– Pianificazione Organizzativa
Art. 78
– Struttura Organizzativa
Art. 79
– Segretario generale
Art. 80
- Il Vice segretario generale
Art. 81
– La Dirigenza
Art. 82
– Contratti a tempo determinato
Art. 83
– Ufficio di Direzione
Art. 84
- Incompatibilità
Art. 85
– Controlli interni
TITOLO
IX°
Capo I°
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 86
– Programmazione di bilancio
Art. 87
– Programma delle opere pubbliche e degli
investimenti
Capo II°
AUTONOMIA FINANZIARIA
Art. 88
– Risorse per la gestione corrente
Art. 89
– Risorse per gli investimenti
Capo III°
PATRIMONIO, APPALTI, CONTRATTI
Art. 90
– Gestione del patrimonio
Art. 91
– Appalti e contratti
Capo IV°
CONTABILITA’
Art. 92
– Disciplina della Contabilità
Art. 93
– Contabilità finanziaria
Art. 94
– Contabilità economica
Art. 95
– Tesoreria e riscossione delle entrate
Capo V°
REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI
GESTIONE
Art. 96
– Collegio dei Revisori dei
Conti
Art. 97
– Rendiconto della Gestione
Art. 98
– Controllo della gestione
TITOLO
X°
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 99
- Modifica dello Statuto
Art. 100
- Pubblicità dello Statuto
Art. 101
- Regolamenti vigenti
Art. 102
- Entrata in vigore
- Norma
transitoria - |